TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-06-11, n. 201201493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-06-11, n. 201201493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201493
Data del deposito : 11 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00929/1997 REG.RIC.

N. 01493/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00929/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 1997, integrato da motivi aggiunti, proposto da C F, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via G. Vagliasindi, 9;

contro

l’Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via Crociferi, 60;
l’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

della nota dell’Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone 25820/1996 del 22 novembre 1996, di diniego della corresponsione del compenso per la partecipazione, quale componente, a collegi tecnici ex art.116 dpr 384/90 per il conferimento dei moduli organizzativi nell’ambito della ex USL n. 29;

nonché, con motivi aggiunti,

della nota dell’Assessore alla sanità della Regione Siciliana prot. n. 203/0284 del 9 febbraio 1994.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone e dell’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente espone di aver fatto parte, nell’ambito della

USL

29 di Caltagirone nell’anno 1995, di collegi tecnici costituiti ex art. 116

DPR

384/1990 per il conferimento di moduli organizzativi e che l’Amministrazione, con nota n. 25820 del 22 novembre 1996, ha rigettato la sua istanza di compenso.

Affida il ricorso introduttivo al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 116

DPR

384/1990;
eccesso di potere per errore, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità manifesta;
l’Amministrazione non si sarebbe dovuta limitare ad asserire che non esistevano norme che prevedessero il pagamento, ma avrebbe dovuto fare riferimento a casi analoghi, quali le commissioni di concorso.

L’Azienda ospedaliera si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito.

A seguito della costituzione, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, impugnando la nota dell’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana n. 203/0284 del 9 febbraio 1994, ed affidando il ricorso ai seguenti motivi:

1. contraddittorietà della motivazione;
la nota della Regione contraddirebbe quella della Azienda ospedaliera sulla assenza di norme che regolano la vicenda;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 7

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