TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-06-07, n. 202201864

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-06-07, n. 202201864
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201864
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2022

N. 00223/2022 REG.RIC.

N. 01864/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2022, proposto da


R S, rappresentata e difesa dall’Avv. F P G, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo Via Marchese Ugo n. 52, presso lo studio del predetto Avvocato;


contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 552/2021 con pedissequo provvedimento di correzione del 21-29/7/2021, munita della formula esecutiva rilasciata in data 11/08/2021 e notificata l’01/09/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che:

- il Comune di Palermo ha avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021;

- l’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”;

- il giudizio di ottemperanza, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226), è equiparabile, in toto, alle procedure esecutive;
e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione del citato comma 4 dell’art. 243 bis, il quale fa discendere gli effetti sospensivi delle procedure esecutive dalla mera adozione della delibera consiliare (cfr. ordinanze T.A.R. Campania, Salerno, 2 settembre 2014, n. 1497;
T.A.R. Sicilia, Catania, sezione III, 7 ottobre 2016, n. 2448);

- la disposizione introduce, pertanto, una causa di sospensione automatica delle procedure esecutive al verificarsi dell’evento indicato;
sicché, in atto, non possono trovare ingresso eventuali richieste di rinvio o di fissazione di una successiva camera di consiglio;

Ritenuto, pertanto - impregiudicati i profili in rito, nel merito e sulle spese - di dovere disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione;

Ritenuto che il Comune di Palermo, cui la presente ordinanza viene trasmessa, dovrà, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, comunicare e documentare a questo Tribunale, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T., che provvederà a darne avviso alla parte ricorrente, l’approvazione o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito della parte ricorrente nel piano medesimo, come approvato dalla Corte dei Conti;

Ritenuto, infine, che il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, co. 1, cod. proc. amm. a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi entro novanta giorni dalla ricezione del predetto avviso;

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