TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202401176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202401176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401176
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 01176/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01078/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Corso delle Province 203;

contro

Università-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, -OMISSIS-9;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, con domanda di provvedimento cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a.:

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

del decreto del Rettore (d.r.) dell’Università-OMISSIS-, con cui è stata “ accertata la regolarità formale degli atti ” della Commissione nominata per la selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di-OMISSIS-e -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore concorsuale (s.c.) -OMISSIS-– -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare (s.s.d.) -OMISSIS-, e per l’effetto è stata approvata l’individuazione, come “ candidato destinatario dell’eventuale chiamata ”, del “ prof. -OMISSIS-, nato nel -OMISSIS- ”;
di ogni atto - nelle parti di interesse della ricorrente presupposto, e in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3 e 4 e della relazione finale, contenenti la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente e del controinteressato, e l’individuazione di questo;
di ogni altro atto presupposto e connesso;
di tutti gli atti consequenziali ed esecutivi, tra cui la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento e l’eventuale contratto stipulato dall’Università e dal controinteressato;

- per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla parte ricorrente in data 25 luglio 2023, per l’annullamento:

del provvedimento del Consiglio di Dipartimento-OMISSIS-e -OMISSIS- (verbale dell’adunanza del -OMISSIS-) nella parte recante, sub 2.2.1., la chiamata del controinteressato a professore di prima fascia per il s.c. -OMISSIS-– -OMISSIS-, s.s.d. -OMISSIS-;
della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università del -OMISSIS-di approvazione della nomina del controinteressato, con decorrenza -OMISSIS-;
del decreto rettorale di nomina n. -OMISSIS-, recante detta decorrenza;
di ogni atto, ancorché non conosciuto, connesso e ogni altro atto e provvedimento consequenziale ed esecutivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato (o spedito per la notifica) in data 29 maggio 2023 e depositato in data 12 giugno 2023 la deducente prof.ssa -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.

L’Università-OMISSIS- con atto del consiglio di amministrazione del-OMISSIS-, ha approvato le “ Linee guida per la programmazione delle procedure di chiamata [dei professori] da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 L. 240/2010 ”.

Tra gli “ elementi di valutazione dei parametri ” da considerare per l’individuazione dei settori concorsuali (s.c.) e scientifico-disciplinari (s.s.d.) “ su cui effettuare la procedura di chiamata ” assume valenza prioritaria il “ fabbisogno didattico ”, “ in relazione al numero dei docenti ” e “ al numero degli studenti ”, tenuto conto anche del numero di “ cessazioni ” dal servizio.

Dette “ linee guida ” sono richiamate dal “ Regolamento del Dipartimento di-OMISSIS- e -OMISSIS- per la programmazione di procedure di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 L. 240/2010 ”.

Con “ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ” approvato con d.r. -OMISSIS-, l’Università ha richiesto, ai fini della chiamata dei professori ordinari e associati, la rispondenza ai “ limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale ” (art. 2, comma 1) e l’indicazione, nella delibera per la copertura del posto, delle “ funzioni che il professore dovrà svolgere in termini di impegno didattico ” (art. 2, comma 2, lett. d).

All’art. 12 (“ Chiamata del candidato selezionato ”) il Regolamento prevede che “ la delibera [del Consiglio di Dipartimento] in ordine alla chiamata deve essere motivata ” (art. 12, comma 2), e che “ Il candidato immesso in ruolo è incardinato nel Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata per un periodo non inferiore a tre anni ” (art. 12, comma 5).

In data 26 febbraio 2021 il Direttore del-OMISSIS-ha chiesto a tutti i professori associati del Dipartimento, in possesso dell’abilitazione alla prima fascia, di compilare una scheda contenente dati da utilizzare per la chiamata di posti di prima fascia, per il raffronto, oltre che del fabbisogno di ogni settore, del merito scientifico maturato da ciascun docente, espresso dagli indicatori relativi agli ultimi 10 anni per le pubblicazioni e agli ultimi 15 anni per le citazioni e dall’H-index, dalla data di conseguimento dell’abilitazione e da altri criteri concernenti la rilevanza dell’attività svolta.

Nominata un’apposita commissione di valutazione, dopo ben 7 riunioni è stata stilata la graduatoria per l’assegnazione dei posti, pubblicata sulla piattaforma Microsoft Teams.

In prima posizione era collocato un docente del s.s.d.-OMISSIS- (e per tale settore veniva indetta la procedura di chiamata di un professore di prima fascia) mentre in seconda posizione era collocata la ricorrente;
seguivano altri docenti e il controinteressato, in detta graduatoria, era collocato in -OMISSIS-^ posizione.

Pertanto, in ragione della posizione in graduatoria della ricorrente (in relazione alla posizione del controinteressato il posto di prima fascia per il settore -OMISSIS- non sarebbe stato chiamato), con d.r. -OMISSIS- è stata avviata la procedura di chiamata per il posto di professore di prima fascia di -OMISSIS- (s.c. -OMISSIS-e s.s.d. -OMISSIS-).

Il d.r. ha approvato le regole della selezione;
tale atto, costituente il bando del concorso, prevede, all’art. 6, “ che la Commissione, che opera secondo quanto previsto nel titolo III del ‘Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia’, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto ”;
La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione ”;
tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del precitato Regolamento ”.

Seguono le disposizioni in ordine alla valutazione dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche: “ La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità temporale della stessa ”.

Sono indi precisati i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, tra cui “ originalità ”, “ congruenza ”, “ rilevanza scientifica della collaborazione editoriale ”, “ numero totale delle citazioni ” e “ numero medio di citazioni per pubblicazione ”, “ impact factor ”, totale e medio.

È stata nominata la commissione, che si è riunita il-OMISSIS-e che, come si evince dal relativo verbale, non ha predeterminato specifici criteri di valutazione, poiché ha “ dichiara(to) che si atterrà a quanto stabilito dal ‘Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia-OMISSIS- ”, affermando di seguito che la procedura “ si svolgerà secondo le seguenti modalità: a) valutazione di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati dalla commissione e stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del Regolamento di Ateneo; (…) c) valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e integrativa e di servizio agli studenti ”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri ”: sono stati riprodotti nel verbale i criteri generali previsti dal Regolamento di Ateneo, circa a) “ originalità ”, b) “ congruenza ”, c) “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione ”;
per il criterio d) -gli “ indicatori ” di cui “ è consolidato l’uso a livello internazionale ”- è aggiunto il “ numero dei prodotti indicizzati ”, è confermato il numero totale e medio delle citazioni, è eliminato l’“ impact factor ”, cui però segue, come nel Regolamento, il criterio delle “ combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsch o simili) ”.

Nella seduta del-OMISSIS- (verbale n. 2) sono stati valutati i titoli e le pubblicazioni della ricorrente;
nella seduta del-OMISSIS- (verbale n. 3) i titoli e le pubblicazioni del controinteressato.

Nella seduta del -OMISSIS- (verbale n. 4) la commissione ha proceduto alla comparazione, individuando il controinteressato “ quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata ”.

Lo svolgimento delle riunioni è sintetizzato nella relazione finale.

Con d.r. -OMISSIS- il Rettore ha ritenuto la “ regolarità formale degli atti ” della commissione;
in data -OMISSIS- il controinteressato ha compiuto 70 anni, sicché non può assumere, dal prossimo anno accademico 2023/2024, alcun insegnamento.

La ricorrente ha chiesto all’Università resistente di accedere agli atti della commissione;
stante l’opposizione del controinteressato, tale consegna è stata remorata.

1.1. Si è costituito in giudizio il controinteressato prof. -OMISSIS-, rilevando l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.

Si è altresì costituita in giudizio l’Università-OMISSIS- chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, di respingere il ricorso perché inammissibile ed infondato.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il difensore della parte ricorrente, come da verbale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ai fini della fissazione a breve del merito della causa.

1.3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 luglio 2023 e depositato in data 25 luglio 2023 la parte ricorrente ha evidenziato che il verbale del consiglio di Dipartimento del-OMISSIS- ha chiesto, “ stante il breve periodo di servizio presso l’Università -OMISSIS-.-OMISSIS-potrà ancora svolgere ”, “ all’Avvocatura di Ateneo di esprimere parere in merito agli eventuali motivi ostativi alla chiamata del prof. -OMISSIS- ”.

Tale parere è così riportato nel verbale: “ ragioni di opportunità portano a preferire una delibera di immissione in ruolo anche se solo per un breve periodo;
non si ravvisano motivi ostativi alla chiamata;
i tempi dilatati della procedura concorsuale di selezione potrebbero essere additati come ragione per una ritardata presa di servizio
”.

Il consiglio ha votato la proposta di chiamata del prof.-OMISSIS-“ conformemente al parere reso ”, “ permanendo oggi le esigenze, evidenziate al momento del bando di concorso del SSD in questione per quanto attiene alla didattica, alla ricerca e alla terza missione ”.

La nomina del controinteressato è stata indi approvata, con deliberazione del -OMISSIS-, dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo, “ con decorrenza 1-10- 2023 ”;
con decreto del -OMISSIS- il Rettore ha nominato il controinteressato professore di prima fascia dall’-OMISSIS-, “ cessando in pari data dal ruolo di professore associato confermato ”, riconoscendogli il trattamento economico annuo di € 52.580,12, comprensivo di 13^ mensilità, oltre l’assegno ad personam di € 5.356,40 riconosciuto quale conguaglio rispetto al superiore trattamento economico in godimento, come professore associato, di € 57.936,52.

La parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento di detti atti (caducazione già in realtà richiesta con l’atto introduttivo del giudizio), benché il chiesto annullamento del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti, per la giurisprudenza, comporta la caducazione automatica degli atti consequenziali.

Per la deducente tali atti sono illegittimi in via sia diretta sia derivata per i vizi lamentati sub I e, in via soltanto derivata, per i vizi lamentati sub II e sub III dell’atto introduttivo del giudizio.

1.4. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente e la parte resistente hanno depositato documenti;
le parti ricorrente, resistente e controinteressata hanno depositato memoria e solo le parti ricorrente e controinteressata replica.

1.5. All’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024, presenti il difensore della parte ricorrente, l’Avvocatura erariale per l’Università resistente ed il difensore della parte controinteressata, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione del Regolamento-OMISSIS- per la disciplina delle chiamate dei professori, artt. 2 e 12, e del bando, art. 6, in relazione all’art. 1 co. 17 L. 4-11-2005 n. 230. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di esame, di presupposto e di pubblico interesse. Sviamento di potere .

Per la ricorrente, in sintesi, il controinteressato ha compiuto il 70° anno di età in data -OMISSIS-, non potendo pertanto più assumere alcun incarico di insegnamento, essendo giunti a conclusione i corsi dell’anno accademico 2022/2023, al termine del quale avrà luogo il suo collocamento a riposo (l’anno 2023/2024 non lo vedrà, quindi, in servizio).

Per la deducente difetta, pertanto, il presupposto per la chiamata del controinteressato, che avverrebbe dopo che egli ha “ superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale egli intenda concorrere ” (all’uopo la deducente richiama il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica

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