TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-08, n. 202401785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-08, n. 202401785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401785
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 01785/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2021, proposto da
Fastweb S.p.A., Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, Fastweb Air S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati E P, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agcom - Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Agcm - Autorità per la Concorrenza e il Mercato, non costituiti in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);

per l'annullamento

per quanto di ragione della nota del Comune di Belluno – Ambito Governo e Territorio – Area SUE SUAP – Attività Economiche, prot. n. 1807 del 21 dicembre 2020 in riferimento alla pratica edilizia n. PE – 238 – 2020;

di ogni atto alla predetta antecedente, conseguente, connesso o presupposto, ed in particolare – nei limiti dell'interesse: dell'atto o del provvedimento anche se non conosciuto e non pubblicato, richiamato nella nota del 21 dicembre 2020, che sarebbe stato adottato nella seduta del 3.12.2020 con cui la Giunta Comunale, nelle more della definizione del regolamento di cui all'art. 8, comma 6 L.36/2001 e per il principio di precauzione avrebbe previsto l'esigenza di invitare le compagnie telefoniche interessate all'installazione del 5G a limitarsi all'installazione di altre frequenze;

e, per l'accertamento del silenzio assenso formatosi ai sensi dell'art. 87 bis del d.lvo 259/2003 sull'istanza del 10.8.2020 e del conseguente diritto di Fastweb e Fastweb Air S.r.l. di procedere all'utilizzo dei relativi impianti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Belluno e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 1.2.2021 e depositato in data 5.2.2021, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Belluno prot. n. 1807 del 21.12.2020 in riferimento alla pratica edilizia n. PE – 238 – 2020, unitamente al provvedimento, non conosciuto, richiamato nella nota del 21.12.2020, che sarebbe stato adottato nella seduta del 3.12.2020, con cui la giunta comunale, nelle more della definizione del regolamento di cui all’art. 8, comma 6, L. 36/2001 e per il principio di precauzione, avrebbe previsto l’esigenza di invitare le compagnie telefoniche interessate all’installazione del 5G a limitarsi all’installazione di altre frequenze.

1.1 Parte ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. n. 259/2003 sulla SCIA del 10.8.2020 e del conseguente diritto di Fastweb e Fastweb Air S.r.l. di procedere all’utilizzo dei relativi impianti.

2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.

- “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 87bis e 90 del d.lvo 259/2003. Violazione e falsa applicazione della L. 22.2.2001, n. 36. Difetto dei presupposti. Incompetenza. Irragionevolezza. Illogicità. Difetto di motivazione e di istruttoria ”;

- “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 87bis e 90 del d.lvo 259/2003. Violazione e falsa applicazione della L. 22.2.2001, n. 36. Difetto dei presupposti. Incompetenza. Irragionevolezza. Illogicità. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 41 Costituzione”;

- “III. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 31 della l. 1150/42, violazione della l. 1902/52, violazione dell’art. 4 della l. 10/77. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del dpr 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 quater l. 241/90. Eccesso di potere. Sviamento”;

- “IV. Violazione degli artt. 3, 4 e 13 del Codice delle Comunicazioni. Violazione dei principi relativi alla promozione dello sviluppo tecnologico del mercato ed alla promozione degli investimenti. Violazione e falsa applicazione del principio di neutralità tecnologica. Violazione delle delibere AGCom n. 231/19/Cons e 209/07/Cons. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;

- “V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del TUEL. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 118 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art.

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