TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201000881
Data del deposito : 25 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01622/2007 REG.RIC.

N. 00881/2010 REG.SEN.

N. 01622/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2007, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dagli avv. G C, S C e G D M, con domicilio eletto presso l’avv. G C in Salerno, via Matteo Incagliati n. 2;

contro

Università degli Studi di Salerno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

nei confronti di

C P, rappresentato e difeso dagli avv. L L, E A e L P, con domicilio eletto presso l’avv. L L in Salerno, c.so Garibaldi n. 164;
T Guelfo;

per l'annullamento

del decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno n. 1991 del 14.6.2007, con il quale è stata confermata l’idoneità, già attribuita con D.R. 10.12.2003, dei candidati Paolo C e Guelfo T nella procedura di valutazione comparativa per il posto di professore associato per l’ambito disciplinare ICAR/13 (disegno industriale), nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e di C P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Deduce il ricorrente che, con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno pubblicato sulla G.U.R.I. n. 101 del 24.12.2002, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della medesima Università – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/13 – Disegno Industriale.

Avendo partecipato alla suddetta procedura, evidenzia di non essere stato giudicato idoneo, avendo il Rettore, con il decreto n. 4763 del 10.12.2003, dichiarato tali i candidati C P e T Guelfo.

Il suddetto provvedimento, impugnato dal ricorrente con ricorso straordinario, è stato annullato con decreto del Capo dello Stato del 27.7.2006, reso su conforme parere del Consiglio di Stato.

Espone che, in attuazione del suddetto provvedimento di annullamento, è stato disposto, con decreto del Rettore n. 476/2007 del 14.2.2007, il rinnovo della procedura concorsuale, e lamenta l’illegittimità del decreto rettorale n. 1991 del 14.6.2007, con il quale è stata confermata l’idoneità dei candidati C e T ed esclusa quella del ricorrente.

Mediante le censure formulate in ricorso, viene in primo luogo lamentato che l’amministrazione universitaria, nel procedere alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa, ne ha demandato l’attuazione agli stessi membri della Commissione che vi avevano precedentemente provveduto, in violazione dei canoni di imparzialità e parità di trattamento che ne avrebbero imposto la sostituzione, tenuto anche conto che il parere del Consiglio di Stato richiamato nel d.P.R. di annullamento fa riferimento alla “sussistenza nel caso concreto di una certa prevenzione dei Commissari stessi nei confronti del candidato”.

Con ulteriore censura, viene dedotto che la Commissione, nella prima seduta della rinnovata procedura di valutazione comparativa, tenutasi il 14.5.2007, ha introdotto nuovi criteri per la valutazione dei candidati, con particolare riferimento al curriculum analitico, invece che limitarsi ad utilizzare i criteri già individuati in occasione della prima seduta della precedente fase valutativa, peraltro fatti salvi con il medesimo verbale del 14.5.2007, e non annullati dal provvedimento di accoglimento del ricorso straordinario.

Deduce ancora il ricorrente che la Commissione non ha proceduto ad una nuova valutazione nei confronti dei candidati proff. C e T, nonostante le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato riguardassero anche i suddetti.

Evidenzia quindi che è stata del tutto omessa la fase, della complessiva procedura, consistente nella valutazione comparativa dei candidati, quella cioè nella quale la Commissione deve esprimere un giudizio di prevalenza sul candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto cui si riferisce la selezione: l’omissione, allega il ricorrente, confligge con il disposto di cui all’art. 5, ultimo periodo, del bando, ed impedisce la comprensione dell’”iter” logico sotteso all’attribuzione dei punteggi finali.

Con ulteriori allegazioni il ricorrente, richiamati i passaggi essenziali del parere del Consiglio di Stato recepito dal decreto di accoglimento del citato ricorso straordinario nonché le linee identificative del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/13 – Disegno Industriale, così come evincibili dall’all. B del D.M. 4.10.2000, ponendone in risalto i caratteri di “vastità” e “complessità”, anche sulla scorta degli scritti del critico Gillo D, oltre che di “interdisciplinarietà”, contesta sotto molteplici profili la legittimità dei giudizi formulati nei suoi confronti, lamentando che la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto, in sede di rinnovazione dei giudizi che lo concernono, del contributo innovativo da lui offerto alla disciplina del Disegno Industriale, sia in ambito professionale che accademico: le censure articolate al riguardo saranno richiamate, nel loro contenuto, in occasione dell’esame che ne sarà distintamente fatto dal Tribunale.

Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno, la stessa viene precisata, con la memoria del 20.11.2009, in relazione alle due componenti pregiudizievoli del danno patrimoniale (derivante dalla mancata nomina del ricorrente a professore associato) e non patrimoniale (relativamente ai danni all’immagine, alla professionalità ed al prestigio del ricorrente prodotti dagli illegittimi giudizi formulati nei suoi confronti dalla Commissione di concorso).

I difensori delle parti resistenti – l’intimata Università degli Studi di Salerno ed il controinteressato Paolo C – si oppongono all’accoglimento del ricorso, del quale deducono l’infondatezza.

Il ricorso medesimo quindi, dopo la discussione delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’impugnato provvedimento, conclusivo della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 13 posti di professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno indetta con bando n. 5818 del 17.12.2002, scaturisce dal rinnovo della medesima procedura concorsuale disposto, con particolare riferimento al posto da coprire presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale), con D.R. 14.2.2007, n. 476, in esecuzione del d.P.R. 27.7.2006 di accoglimento – conformemente al parere del Consiglio di Stato n. 11060/2004 - del ricorso straordinario presentato dal ricorrente B F avverso l’originario provvedimento di individuazione degli idonei nelle persone dei candidati Paolo C e Guelfo T.

Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal difensore del controinteressato C P, non essendo stati impugnati dal ricorrente i provvedimenti di nomina dei candidati dichiarati idonei all’esito della procedura “de qua”.

L’eccezione non può essere accolta: la dichiarazione di idoneità, come emerge dal disposto di cui all’art. 5, comma 8, d.P.R. n. 117/2000 (secondo cui “i candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento di regolarità degli atti”), è fonte di un’autonoma posizione giuridica favorevole in capo al soggetto favorevolmente valutato, non inficiata dall’avvenuta nomina in ruolo degli altri idonei.

Procedendo quindi all’esame del merito del ricorso, assume carattere preliminare, ad avviso del Tribunale, richiamare i passaggi essenziali del predetto parere del Consiglio di Stato, anche in considerazione del fatto che il ricorrente lamenta, mediante il ricorso in esame, il contrasto dell’attività rinnovativa con le indicazioni vincolanti in esso contenute.

Ebbene, l’organo consultivo, nel rilevare la fondatezza del ricorso straordinario “sotto il profilo della manifesta illogicità ed irrazionalità, particolarmente per quanto attiene alla valutazione dei curriculum e dei titoli del ricorrente, effettuata in base a criteri palesemente e incongruamente riduttivi (rispetto a quelli utilizzati per gli altri candidati giudicati idonei), che non possono trovare giustificazione nella pur ampia sfera di discrezionalità propria delle Commissioni di gara”, evidenzia altresì che “nel formulare il giudizio complessivo sul ricorrente la Commissione ha ritenuto di pervenire collegialmente ad una valutazione che giudica il candidato – in merito soprattutto alla sua esperienza professionale nel campo del management e del marketing ed alla sua passione didattica – capace di contribuire alla ricerca ed alla didattica universitarie, laddove potesse darne dimostrazione con pubblicazioni e titoli scientifici adeguati e pertinenti al settore disciplinare a concorso”: “si tratta” – rileva la Sezione – “di un giudizio che svaluta l’esperienza professionale e didattica del ricorrente, nonostante che essa risulti di particolare rilievo rispetto a quella dei candidati giudicati idonei”, alla luce del fatto che le “molteplici e rilevanti attività risultanti dal curriculum, svolte dal ricorrente sia nell’ambito aziendale, sia nell’ambito della docenza universitaria in Italia e all’estero, riguardano anche materie non certo estranee alla disciplina del Disegno Industriale;
il ricorrente rivendica, in particolare, l’importanza del ruolo svolto nell’università nel campo del Design and Management, e tale importanza è comprovata non solo dal fatto che il ricorrente ha progettato il relativo master nel 1991, registrandolo a suo nome nel 1992, ma proprio dall’attivazione dei corrispondenti corsi universitari”.

Da tali rilievi il Consiglio di Stato desume che “appare, pertanto, palesemente incongruo il giudizio complessivo espresso dalla Commissione” e che “tale incongruità appare ancora più evidente avuto riguardo al fatto che i candidati giudicati idonei non possono far valere titoli accademici palesemente superiori a quelli del ricorrente”.

In dettaglio, “per quanto attiene alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente”, nel parere si osserva che “il giudizio collegiale rileva che i titoli prodotti si incentrano di fatto su un’unica pubblicazione: il libro – di autorevole editore – appare come un’auto-agiografia consistente nella raccolta di materiale iconografico e documentativo eterogeneo punteggiato da slogan ed autocitazioni in nessun modo riconducibile ad un progetto scientifico razionale nel settore del disegno industriale”: premesso che “la Commissione sembra aver fatto riferimento al libro Design &
Management, edito da

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