TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-09-13, n. 201801288
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/09/2018
N. 01288/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2018, proposto dal signor S G, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC in atti;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
;la Capitaneria di Porto di Salerno, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- della nota della Capitaneria di Porto di Salerno, Sezione Gente di Mare e Pesca inviata in data 6 febbraio 2018 di rigetto della richiesta di rilascio d’ufficio del titolo di Direttore di macchina fino a 750 Kw per navigazione nazionale costiera navale di seconda classe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è in possesso della certificazione IMO STCW dal 27 aprile 2017.
Egli, in data 27 dicembre 2017, ha presentato alla Capitaneria di Porto di Salerno richiesta intesa ad ottenere il rilascio del titolo di Direttore di macchina fino a 750 KW per la navigazione nazionale costiera essendo già in possesso del titolo di meccanico navale di seconda classe (titolo corrispondente).
La Capitaneria di Porto di Salerno, con il provvedimento del 6 febbraio 2018 ha disposto il rigetto della istanza “ in considerazione del fatto che la conversione dei titoli codicistici, tra i quali si pone il titolo di Meccanico Navale di 2^ Classe, è disciplinata dall’art. 14 del DM 6 settembre 2011;nello specifico il termine del periodo transitorio per la presentazione delle istanze di conversione è
fissato in diciotto mesi e, quindi, non oltre il 17 marzo 2013 ”.
2. Avverso tale atto insorge il signor Gambardella con un unico articolato motivo di ricorso nel quale deduce la violazione e falsa applicazione delle seguenti fonti legislative: il DM 30 novembre 2007;l’art. 271 del d.P.R. 15 febbraio 1952 (Reg. di Nav. Marittima);il DM 6 settembre 2011;il DM 30 novembre 2016;la Convenzione STCW ed Emendamenti di Manila 2010;il D.Lvo 7 luglio 2011 n. 136;DPR 8 novembre 1991 n. 435;D.Lvo 12 maggio 2015 n. 71;artt. 2, 3 della L. 241/90 e succ. mod.;la violazione del principio di buon andamento della P.A.;il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto del presupposto e di istruttoria- illogicità manifesta - erroneità- perplessità – genericità - sviamento – ingiustizia manifesta.
Deduce il ricorrente che egli, effettuando soltanto navigazione nazionale e non internazionale, non avrebbe avuto la necessità di richiedere il certificato IMO, potendo continuare ad operare con il titolo già posseduto. Ha conseguito in seguito (in data 27 aprile 2017) il certificato IMO e pertanto ritiene che sussista, in ogni caso, la possibilità di ottenere il titolo equivalente a quello posseduto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del DM 30.11.2016.
3. Si è costituita l’amministrazione resistente che ha difeso la legittimità dei propri atti ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.
In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito nelle rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Appare opportuno, per facilità di lettura, riportare il testo dell’art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 settembre 2011.
La norma che disciplina il caso in esame così dispone: “1. Entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà consentita la conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri di cui al presente decreto secondo le seguenti modalità…. c) coloro i quali sono in possesso del titolo professionale di cui agli articoli 266, 267, 270, 270 bis e 271 del Regolamento al Codice della navigazione conseguito entro il 31 luglio 2009 e non in possesso di un certificato IMO a livello operativo o direttivo possono richiedere il certificato IMO di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW di cui all’articolo 9 del presente decreto se in possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettere d dell’articolo 8 del presente decreto nonché dei requisiti richiesti al comma 2 lettera d) dell’articolo 9 del presente decreto. Coloro che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque anni soddisfano il requisito di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 9.”
Il termine di diciotto mesi veniva a scadere il giorno 17 marzo 2013.
Il ricorrente ha proposto la domanda di conversine solo in data 27 dicembre 2017 e, dunque, quando ormai, secondo la legge, era spirato il termine per la conversione del titolo di abilitazione.
Non può, invero, essere condivisa la deduzione del ricorrente secondo cui egli avrebbe comunque diritto alla conversione del titolo in virtù della successiva disciplina dettata dal D.M. del 30 novembre 2016.
L’art. 3 del citato decreto prevede che: “1 . Dall'entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011ottengono titoli per la navigazione nazionale costiera.
2. I lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al comma precedente, entro diciotto mesi, registrano sul proprio libretto di navigazione, a cura della Capitaneria di porto di iscrizione, il titolo posseduto, previa restituzione del certificato antifrode ”.
Tale disciplina, tuttavia, presuppone che gli interessati che chiedono la registrazione del titolo, siano già in possesso delle abilitazioni come disciplinate dal precedente Decreto Ministeriale del 2011.
La ratio della disciplina è chiara: con il decreto ministeriale del 2011, il legislatore ha disciplinato la classificazione dei titoli per la navigazione ed i procedimenti per il loro conseguimento, prevedendo un regime speciale e transitorio per coloro che non erano in possesso del certificato IMO.
La disciplina successiva (come quella del decreto ministeriale del 2016) ha riguardato ulteriori e diversi profili, ma non certamente quello della equivalenza tra titoli.
Se così non fosse, del resto, si consentirebbe a coloro i quali non hanno affrontato le relative prove di abilitazione di conseguire comunque il titolo superiore abilitante.
5. Per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.