TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200517
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Pubblicato il 19/04/2022
N. 00517/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2021, proposto da
-OMISSIS-i, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati P M, D P e F G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 322/2021 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe (in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale e gli accessori del credito), con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.
Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nella specie, pur tuttavia, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.