TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2020-07-15, n. 202004771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2020-07-15, n. 202004771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004771
Data del deposito : 15 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2020

N. 03675/2020 REG.RIC.

N. 04771/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03675/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, -OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati L G, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bari, Taranto, Barletta, Andria e Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Caferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Nazionale degli ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista di Bari, Taranto, Barletta – Andria – Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali - A.N.A.P., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Antonio Giannotta ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del citato difensore, nonché presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fabio, in Roma, via Vicenza 26;

per l'annullamento

- della decisione della Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista di Bari, Taranto, Barletta – Andria – Trani, e del relativo verbale di valutazione di non accogliere la domanda di iscrizione di -OMISSIS- all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista, di cui all’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

nonché di ogni ulteriore atto conseguenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i seguenti atti:

- il Decreto del Ministero della Salute del -OMISSIS-;

- il provvedimento di nomina della Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista di Bari, Taranto, Barletta – Andria – Trani, non conosciuto ai ricorrenti, nonché

PER LA CONDANNA

ai sensi dell’articolo 117 c.p.a., dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bari, Taranto, Barletta – Andria – Trani, ad adottare il provvedimento conclusivo sulla domanda del ricorrente e, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a iscrivere lo stesso nell’elenco speciale ad esaurimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bari, Taranto, Barletta, Andria e Trani, della Federazione Nazionale degli ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali - A.N.A.P.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, a prescindere dall’esame (in questa fase) dei profili di inammissibilità del ricorso, sollevati dalle parti resistenti, non si ravvisano i presupposti (sotto il profilo del fumus) per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorrente non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento giuridico per l’iscrizione all’elenco speciale dei Tecnici audioprotesisti, di cui all’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al decreto del Ministero della Salute del -OMISSIS-;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

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