TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406409
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 06409/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13066/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13066 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G C e M F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio M G C in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dell’8 luglio 2019, avente ad oggetto la notifica del giudizio definitivo di non idoneità del ricorrente al concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, parte ricorrente avversava il giudizio di inidoneità reso nei propri confronti dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali prescritti per la partecipazione alle selezioni per l'accesso al ruolo degli agenti di P.S. dal D.M. n. 198 del 30.6.2003 (modificato ed integrato dal D.M. n. 129 del 28.4.2005) comportante, di fatto, la propria esclusione dal concorso a 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017, pubblicato nell’apposita serie della G.U.R.I. il 26.5.2017, al quale il ricorrente aveva partecipato nella quota di 893 posti aperta ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella predetta forza di polizia.

Esponeva egli di aver superato le prove scritte e di efficienza fisica collocandosi, così, tra gli idonei non vincitori del concorso in questione ma che, per effetto del decreto del Capo della Polizia del 29.10.2018 che ampliava da 893 a 1.182 i posti messi a bando per i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge, egli veniva convocato per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali diretti ad accertare la propria idoneità allo svolgimento dei compiti istituzionali.

In data -OMISSIS-, egli veniva convocato per sostenere il colloquio individuale prescritto dall’art. 5 del D.M. n. 129/2005 e a questo faceva seguito il colloquio collegiale, al termine del quale al ricorrente veniva notificato l’esito di inidoneità fatto oggetto dell’odierno gravame, con il quale egli veniva giudicato non idoneo al servizio di polizia in quanto aveva conseguito una media globale inferiore al punteggio minimo di 12/20 prescritto dal bando di concorso.

Contro il prefato provvedimento, parte ricorrente articolava i seguenti motivi di gravame.

Con il primo, egli si doleva della violazione dell’art. 15 del bando di gara e del d.P.R. n. 198/2003, nonché del principio della par condicio tra tutti i candidati lamentando che, diversamente da quanto prescritto dalle norme testé indicate, la Commissione avrebbe formulato il proprio giudizio di inidoneità del ricorrente non all’esito dello svolgimento del colloquio da egli svolto, ma solo al termine di tutti i colloqui collegiali, così violando, a suo dire, i principi di trasparenza ed imparzialità che devono sovrintendere allo svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali.

Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamentava il difetto di motivazione del giudizio espresso nei propri confronti dalla Commissione concorsuale, non avendo l’organo valutativo indicato i comportamenti, i contenuti verbali o le modalità relazionali che l’avrebbero indotto ad esprimere un giudizio di inidoneità del candidato.

Ancora, non sarebbero stati indicati neppure i punteggi numerici partitamente attribuiti ai test e alle risultanze del colloquio, così rendendo impossibile, a parere della parte, sindacare le valutazioni espresse dalla Commissione.

Né, secondo il ricorrente, sarebbe sufficiente l’attribuzione del punteggio alfanumerico a surrogare l’esigenza di una puntuale motivazione del giudizio reso, tanto più che nel caso di specie, sempre secondo la parte, la Commissione non avrebbe predeterminato ed indicato i criteri di massima ed i parametri di riferimento, sufficientemente specifici e dettagliati, per l'attribuzione dei voti.

In conclusione, la parte chiedeva annullarsi il provvedimento avversato, previa ripetizione del giudizio da parte di un idoneo collegio di verificatori nominato da questo Tribunale e sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno.

Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Tribunale ordinava all’amministrazione resistente di depositare, entro 30 giorni, documentati chiarimenti sulle circostanze dedotte in ricorso.

Ottemperava l’amministrazione della pubblica sicurezza depositando, il 9.12.2019, memoria difensiva corredata da documentazione, entrambe volte a contestare, nel merito, la fondatezza della pretesa dedotta da controparte.

Parte ricorrente replicava insistendo nei motivi di gravame già dedotti.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione respingeva l’istanza di provvisoria sospensione del provvedimento avversato.

Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15.3.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, si ritiene opportuno riepilogare sinteticamente il quadro normativo all’interno del quale si svolge la vicenda sottoposta all’attenzione dell’odierno Giudicante e concernente la verifica della legittimità degli accertamenti dei requisiti attitudinali richiesti al personale che esplica servizio di polizia e concretamente svolti nei confronti del ricorrente.

L'articolo 25, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121 dispone che " i requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno ", mentre il successivo articolo 46 prevede, al comma 1, che " gli accertamenti per l'idoneità fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ".

L'articolo 29 del D.P.R. n. 903 del 1983 assegna lo svolgimento delle prove attitudinali ad " una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori ".

In particolare, poi, i requisiti attitudinali necessari per la partecipazione alle selezioni per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti sono analiticamente indicati nella tabella 2 allegata al D.M. n. 198 del 2003 (" Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e gli appartenenti ai predetti ruoli "), successivamente integrato dal D.M. n. 129 del 2005.

Essi vengono così indicati: a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo, contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, situazioni di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza in sè in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

Con riferimento alle modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti attitudinali, l'articolo 5 del D.M. n. 129 del 2005 (" Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori e dei periti tecnici della Polizia di Stato ") dispone, al comma 4, che " I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale ";
il comma 5 prevede che " Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità ";
il comma 6 prevede che " I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati- di volta in volta- con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane ".

Infine, l'articolo 15 del bando di concorso riproduce sostanzialmente i contenuti delle prefate disposizioni normative, con riferimento alla composizione della commissione, ai contenuti delle prove attitudinali, alle modalità di svolgimento ed alla loro valutazione e, dunque, regolamenta lo svolgimento della procedura, per la parte di interesse, in piena conformità con le fonti di grado superiore.

Per quanto riguarda, poi, le coordinate ermeneutiche elaborate in sede pretoria e concernenti la natura tecnico-discrezionale dell’accertamento rimesso alla potestà delle commissioni valutatrici dei requisiti attitudinali normativamente prescritti per il servizio di polizia, esse sono sinteticamente rintracciabili nelle seguenti prese di posizione del giudice amministrativo di appello, secondo le quali “ In tema di accertamenti psico-fisici volti a verificare il possesso dell'idoneità ai servizi d'istituto nella Polizia di Stato il giudizio attitudinale il giudizio sull'idoneità psichica investe la capacità complessiva del soggetto di far fronte allo svolgimento dei compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio per cui i diversi test utilizzati sono tutti diretti a verificare che possibili difficoltà afferenti alla sfera psichica, che sono generalmente irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendano il soggetto oggettivamente inidoneo allo svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso ” (così Cons. St., sez. II, n. 4121 del 24.5.2022);
ed ancora, “ L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte ” (Cons. St, sez. II, n. 3056 del 22.4.2022).

A fronte di una cornice normativo-interpretativa così delineata, l’attività amministrativa concretamente compiuta, e sottoposta all’attenzione di questo Collegio, non autorizza le conclusioni cui perviene il ricorrente.

Quanto alla prima censura, con cui viene lamentata la mancata comunicazione dell’esito della prova attitudinale nell’immediatezza dello svolgimento della medesima, essendo lo stesso reso noto solo al termine delle prove sostenute nella medesima giornata da tutti i candidati, inferirne per ciò solo il sospetto che i relativi giudizi non siano stati espressi e formalizzati immediatamente dopo la conclusione della prova affrontata dal ricorrente è conclusione che, in assenza di altri elementi idonei a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo, non può essere assentita da questo Collegio (cfr., per la diversa fattispecie della mancata verbalizzazione di ogni singolo passaggio delle operazioni concorsuali, ma con conclusioni pianamente estensibili al caso di specie, Cons. St., sez. VII, n. 743 del 2.2.2022: “ Chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l'onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un'irregolarità abbia avuto luogo. In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono ”).

Ed invero, la circostanza secondo cui i giudizi relativi ai candidati esaminati nella seduta dell’-OMISSIS- siano stati espressi solo al termine della giornata di prove (in violazione, quindi, del principio della parità di trattamento tra tutti i concorrenti), oltre a non essere adeguatamente supportato a livello probatorio dalla parte ricorrente si scontra, in fatto, con il dirimente rilievo che, come da verbale n. 160 allegato agli atti di causa dall’amministrazione resistente, la Commissione avesse documentato (e quindi, presuntivamente, già assunto in precedenza) l’esito sfavorevole della prova oggetto dell’odierno gravame già alle ore 14.15.

Ininfluente risulta pertanto, al fine di corroborare l’ipotetica violazione lamentata dal ricorrente, la circostanza per cui l’esito della medesima sia stato ad egli reso noto solo alle ore 20.45, potendo la Commissione liberamente decidere, al fine di non intralciare la speditezza delle operazioni di verifica, di assumere le proprie determinazioni immediatamente dopo lo svolgimento del singolo colloquio attitudinale, di documentare il medesimo e solo al termine dell’esame di tutti i candidati di renderli edotti singolarmente dell’esito della propria prova, senza che ciò trasmodi nel vizio prospettato (ma non supportato da prova) dal ricorrente.

Pertanto, il primo motivo di gravame è da respingersi.

Al medesimo esito si deve pervenire quanto al secondo mezzo di censura, anch’esso destituito di fondamento sol che si osservi come la Commissione abbia:

- predeterminato i criteri a cui attenersi nell’attribuzione dei giudizi e dei punteggi alfanumerici, come documentato dal verbale preliminare n. 1 del 13.5.2019;

- oltre ad aver indicato il punteggio alfanumerico conseguito dal ricorrente, espresso collegialmente i giudizi concernenti i quattro aspetti oggetto di esame (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità);

- documentato il tutto in apposita scheda sottoscritta da tutti i componenti e dal presidente.

Documenti di cui, osserva il Collegio, sarebbe stato onere del ricorrente acquisire ai fini di eventuali contestazioni in giudizio che, in concreto, non sono state mosse, essendosi egli limitato a censurare l’insufficienza della motivazione del giudizio di inidoneità oppostogli senza nemmeno premurarsi di esercitare la facoltà di accesso agli atti di proprio interesse riconosciutagli dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 che, ove correttamente azionata, gli avrebbe consentito di acquisire piena contezza delle ragioni poste a fondamento del sintetico giudizio comunicatogli con il provvedimento gravato.

Ad ogni modo, ritiene il Collegio di far proprio il consolidato orientamento pretorio esposto nelle massime poc’anzi indicate, ritenendo i giudizi espressi, nel caso di specie, privi di caratteri di incongruenza, illogicità, contraddittorietà e macroscopica erroneità che soli potrebbero giustificare l’esito annullatorio divisato dal ricorrente.

In definitiva, quindi, l’intero gravame è privo di fondamento e va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero dell’interno, come da dispositivo.

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