TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400566

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-14, n. 202400566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400566
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00566/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01019/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2019, proposto da N S, C S, G P, M R, M B, C C, G S, M B, M L, S M, Associazione Progetto S. Agata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti P S e F A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giorgia Lo Monaco sito in Palermo, via Fiume n. 6;



contro

la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e il Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’annullamento

del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana dell’11 gennaio 2019, avente ad oggetto “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70”, pubblicato in G.U.R.S. n. 6 dell’8 febbraio 2019;

di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi inclusi espressamente ove occorrer possa: la deliberazione n. 119 del 14 maggio 2015, con la quale la Giunta della Regione Siciliana ha approvato i primi criteri applicativi per la valutazione delle unità operative delle strutture pubbliche ai fini dell'allineamento tendenziale agli standard previsti dal regolamento di cui al D.M. n.70/2015;

il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 629 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70”; la deliberazione n. 329 del 14 settembre 2018, con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato il documento di riordino della rete ospedaliera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e del Ministero della Salute e la relativa documentazione depositata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il dott. C Catore nell’udienza del giorno 16 gennaio 2024 di smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 09 aprile 2019 e depositato il 9 maggio 2019, i ricorrenti, cittadini residenti nel territorio del Comune di Sant’Agata Militello, hanno chiesto l’annullamento del D.A. dell’Assessore Regionale della Salute n. 70 dell’11 gennaio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. dell’08 febbraio 2019, di adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70, relativamente alle restrittive misure organizzative operate dal D.A. succitato e afferenti a varie branche dell’assistenza ospedaliera nel territorio dei Nebrodi, che avrebbero determinato una lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute dei cittadini.

Esposte le ragioni sulla sussistenza delle condizioni d’azione, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Regione Siciliana. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Carenza di potere. Contrasto con il parere reso dalla Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana”, in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adottare il D.A. impugnato sottoponendolo all’iter deliberativo tipico dei provvedimenti legislativi di competenza ed approvazione dell’Assemblea Regionale Siciliana, trattandosi di un atto di programmazione rientrante nella competenza della suddetta Assemblea.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita in Sicilia con l.r. n. 10/91, nonché dell’art. 2 co. 1 della Legge n. 419/1998, attuata con d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 502/1992

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi