TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-21, n. 202403473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-21, n. 202403473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403473
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 03473/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00665/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da
Sc Hunity Eu s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’avviso di addebito n. 39720230005842244000, datato 04 ottobre 2023, recante ingiunzione al pagamento di euro 485.909,236 a titolo di obblighi previdenziali (DM 10) insoluti per il periodo dal 05/2022 al 03/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento dell’avviso di addebito n. 39720230005842244 000, datato 22 ottobre 2023, per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali (DM10) per il periodo 05/2022-03/2023, deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione in quanto – premesso che il credito d’imposta sostenuto per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato correttamente compensato con gli obblighi contributivi (DM10) per il periodo di riferimento – la competenza in merito al disconoscimento del credito posto in compensazione apparteneva al Ministero dello Sviluppo Economico e non all’I.N.P.S.

2. Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che il credito ingiunto con l’avviso impugnato aveva natura di credito contributivo, per cui la cognizione della controversia apparteneva al giudice ordinario.

3. All’udienza del 7 febbraio 2024 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

4. Il ricorso deve dichiararsi manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la cognizione al giudice ordinario-sezione lavoro.

In tal senso è sufficiente rilevare – ai sensi dell’art. 74 c.p.a, secondo cui “1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – che come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 23 luglio 2018, n. 19523), “ appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario …. le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate” .

Né incide sulla giurisdizione l’argomentazione spesa in udienza dal difensore di parte ricorrente, per cui la cognizione apparterrebbe al giudice amministrativo adito in quanto il motivo di gravame dedotto ha ad oggetto il difetto di competenza dell’I.N.P.S., atteso che, come noto, il criterio del riparto di giurisdizione si fonda sulla natura giuridica soggettiva della posizione fatta valere in giudizio, che nel caso di specie è certamente di diritto soggettivo avendo ad oggetto il credito vantato dall’I.N.P.S. per l’omesso versamento di contributi previdenziali.

Ne consegue, in definitiva, che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice ordinario-sezione lavoro, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

5. Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.

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