TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-11-07, n. 201912788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-11-07, n. 201912788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912788
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 12788/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09417/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2010, proposto da
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D A, P B, C A, con domicilio eletto presso lo studio D A in Roma, via E. Gianturco, 1, come da procura in atti;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Soc Aser S.r.l. in Amministrazinoe Straordinaria, Soc Tributi Italia S.p.A. in Amministrazione Straordianaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int10, come da procura in atti;
Comune di Pomezia, Comune di Ardea non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

D.M. 19/10/10 CON CUI LA SOCIETA' A.SER. SRL E' STATA AMMESSA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI CUI AL D.L. 347/03 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 CO. 3D.L. 40/10 CONVERTITO CON L. N. 73/10 -


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Aser S.r.l. in Amministrazinoe Straordinaria e di Soc Tributi Italia S.p.A. in Amministrazione Straordianaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Con ricorso notificato il 2 novembre 2010 e depositato il successivo giorno 4, il Comune di Aprilia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del MISE con cui è stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata per le grandi imprese in crisi, di cui al decreto legge n. 347\2003, la società a capitale misto pubblico-privato A.Ser. s.p.a., del cui capitale sociale l’Ente locale deteneva una quota pari al 51%, costituita allo scopo di gestire il servizio di riscossione dei tributi locali di competenza del Comune ricorrente nonché di quelli di Ardea e Pomezia; mentre soci privati erano Paghera s.r.l. (che aveva in corso una procedura fallimentare) e Tributi Italia s.r.l.

2. – A seguito di riscontrati e plurimi inadempimenti della società, la convenzione per la riscossione dei tributi stipulata tra quest’ultima ed il Comune di Aprilia il 6 agosto 1999 e modificata il 12 aprile 2007 venne risolta mediante dichiarazione dell’Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa compresa tra le previsioni negoziali, formulata nel corso di un procedimento arbitrale che vedeva contrapposti il socio Tributi Italia (che lamentava l’inadempimento del Comune nella consegna del servizio) e l’Ente locale.

Il lodo arbitrale vide soccombere il Comune, che ne fece impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma.

Successivamente, il 6 luglio 2010, l’arbitrato si estinse per rinunzia degli arbitri, ma il Comune prese atto della risoluzione della convenzione con A.Ser. e revocò le delibere con cui aveva deciso di individuare quest’ultima quale concessionaria e Tributi Italia s.p.a. quale socio privato; contestualmente l’Ente deliberò di gestire direttamente il servizio-

Quest’ultimo, però, non fu contestualmente cessato dalla società mista e da Tributi Italia s.p.a., le quali ne terminarono l’esercizio soltanto a seguito di un doppio grado di giudizio d’urgenza davanti al Tribunale Civile di Roma adito dal Comune ex art. 700 c.p.c.

3. – A seguito dei fatti succintamente esposti in precedenza e di altri (aventi rilevanza per il Giudice penale e per quello contabile, di non essenziale narrazione in questa sede), su richiesta del Comune di Aprilia, il Tribunale di Latina, con ordinanza n. 960 del 2010, accertò lo scioglimento di A.Ser. e nominò i relativi liquidatori.

4. – In data 18 giugno 2010 il MISE ammise alla procedura di amministrazione controllata di cui al decreto legge n. 40\2010 il socio di A.Ser. Tributi Italia; il commissario liquidatore di quest’ultima chiese quindi al MISE che anche la società mista venisse sottoposta a tale procedura.

Alla procedura, dunque, la società fu ammessa con l’impugnato decreto del 19 luglio 2010 sulla ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 comma III del decreto legge n. 347\2003 e dell’art. 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999; mentre con sentenza n. 331 del 12 agosto 2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di A.Ser.

5. – Il Comune di Aprilia impugna la determinazione ministeriale del 19 luglio 2010 premettendo che, con ricorso ex art. 669 decies c.p.c., il commissario straordinario di A.Ser. s.p.a. ha chiesto al Tribunale di

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