TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202101115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202101115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101115
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 01115/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 318 del 2021, proposto da:
T T, rappresentata e difesa dagli Avv. M G F e A M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via G. V. Quaranta, 5, presso l’Avv. Feola;

contro

Comune di Centola, Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
II Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via U. Bianco, 40, presso lo studio Cardiello;

nei confronti

Emmanuella Tomei, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla 2^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno e dal Comune di Centola sull’istanza di riesame della ricorrente, presentata via p.e.c. in data 19/06/2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della II Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di E. R. P. di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, premesso d’avere partecipato al bando di concorso speciale n. 1/2009 per l’assegnazione di Alloggi di E. R. P. nel Comune di Centola;
che, dopo un primo provvedimento d’esclusione, adottato per la mancanza del requisito reddituale, con sentenza n. 1399/2019 questo T.A.R. disponeva, nel senso “di individuare la consistenza del valore reddituale di riferimento vigente ed applicabile al caso concreto”;
che la 2^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno, con provvedimento presidenziale, prot. 3992 del 15/10/2019, confermava l’esclusione, “per superamento del limite di reddito per l’anno 2009”, facendo per l’appunto riferimento al reddito, conseguito del nucleo familiare nell’anno 2009 (€ 21.273,00);
che anche tale provvedimento d’esclusione veniva impugnato, dinanzi a questo T. A. R., con ricorso R. G. 4/2020, “nel quale erano svolte argomentazioni che, in linea con la motivazione dell’esclusione, hanno riguardato problematiche inerenti il reddito prodotto dalla ricorrente nel corso dell’anno 2009”;
che, con sentenza n. 240/2020, il T. A. R. aveva chiarito, a correzione sia di quanto posto a fondamento del provvedimento d’esclusione, sia degli argomenti spesi, in senso contrario, dalla ricorrente, che ai fini del requisito reddituale andava fatto riferimento ai redditi, prodotti nel 2008 (e registrati nel Modello Unico 2009), e non a quelli prodotti nel 2009;
che, alla luce di tale specificazione, contenuta nella predetta sentenza, “dalla quale scaturisce la piena titolarità del requisito in questione, avendo la ricorrente percepito nell’anno 2008, insieme al suo nucleo familiare, un reddito complessivo notevolmente inferiore a quello previsto nel bando di concorso”, con nota p.e.c. del 19/06/2020, con istanza a firma anche dei propri difensori, aveva chiesto, alle Amministrazioni intimate, di riesaminare la sua istanza di partecipazione al detto bando, “alla luce del chiarimento interpretativo (sentenza T.A.R. Campania – Salerno n. 240/2020) secondo cui il reddito da tenere presente, ai fini della sussistenza o meno del requisito reddituale, è quello prodotto nell’anno 2008 e non invece quello prodotto nel 2009”;
lamentava che le Amministrazioni intimate non avevano provveduto sull’istanza, rimanendo silenti, ed impugnava tale silenzio, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;
dell’art. 2 della l. 241/1990;
della l. 457/78;
della l. r. Campania 18/97;
del bando di concorso speciale n. 1/2009, per l’assegnazione di Alloggi di E.R.P. nel Comune di Centola;
dell’art. 3 della l. 241/1990;
degli artt. 21 e ss. l. 241/90;
del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione: fermo restando il principio, secondo cui “non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata, e non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere”, la ricorrente opinava che detto principio non potesse trovare applicazione nella specie;
il precedente provvedimento d’esclusione dalla graduatoria (nota, prot. 3992 del 15.10.2019) era fondato sul presupposto della mancata titolarità del requisito reddituale, riferito, però, al reddito prodotto nell’anno 2009 (registrato nel Modello Unico 2010);
con la sentenza n. 4/2020, il T. A. R., pur rigettando il ricorso, proposto avverso tale provvedimento d’esclusione (in effetti, in tale ricorso erano state articolate censure riferite al reddito prodotto nel 2009), aveva, tuttavia, messo in luce che il reddito cui riferirsi, per accertare la sussistenza del requisito reddituale, era quello prodotto nel 2008 (registrato nel Modello Unico 2009);
sicché “sarebbe stato necessario procedere ad una nuova istruttoria, diretta a verificare la titolarità del requisito reddituale della ricorrente nel 2008”;
mentre “in mancanza dell’attivazione, d’ufficio, di tale rinnovata valutazione, la ricorrente aveva presentato apposita istanza in tal senso, rispetto alla quale, tuttavia, le Amministrazioni resistenti erano rimaste inerti”;
secondo la ricorrente, “non si tratta di un’istanza di riesame sic et simpliciter, riguardante cioè la valutazione di questioni già precedentemente valutate, nel qual caso effettivamente non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere”, giacché con il precedente provvedimento d’esclusione è stata valutata la titolarità del requisito reddituale dell’odierna ricorrente, ma con riferimento al reddito, prodotto nel 2009;
e, in ragione di quanto stabilito con la sentenza n. 4/2020 (con la quale era stato chiarito che occorreva, invece, fare riferimento al reddito prodotto nell’anno 2008), la ricorrente aveva chiesto alle Amministrazioni intimate di riesaminare la propria posizione, in ordine alla titolarità del requisito reddituale;
l’istanza di riesame non era, quindi, volta a rivalutare una questione, già esaminata con il precedente provvedimento (con il quale, il requisito reddituale era stato escluso, con riferimento al reddito prodotto nel 2009), ma ad esercitare lo jus poenitendi, sulla base di un diverso presupposto fattuale, ovvero la verifica del possesso del requisito reddituale, con riferimento al reddito, prodotto nel 2008;
sicché “in tal caso viene meno la stessa ratio che ispira il principio, prima richiamato, che esclude la sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame”, dovendosi ritenere “che le Amministrazioni intimate siano senz’altro obbligate a provvedere sull’istanza di riesaminare, dovendo valutare questioni, diverse da quelle già precedentemente valutate”.

Il Comune di Centola e lo I. A. C. P. di Salerno non si costituivano in giudizio.

Si costituiva in giudizio la II Commissione Provinciale Assegnazione di Alloggi di E. R. P. di Salerno, con memoria in cui eccepiva l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, del gravame, trattandosi “di un tentativo di indurre la P. A., che già s’è espressa ed il cui provvedimento è già passato al vaglio di questa A. G., ad un nuovo provvedimento, su cui fondare una nuova impugnazione”;
in particolare, “la questione del possesso effettivo del requisito reddituale per l’anno 2008, in capo alla ricorrente, avrebbe dovuto essere affrontata in termini d’impugnativa del provvedimento n. 3992 del 15.10.2019, della II Commissione, emesso in adempimento della prima pronuncia, n. 1399/19 del Tribunale”;
e, infatti, “con l’impugnazione di tale provvedimento della Commissione, infatti, si è consumato il potere impugnatorio della ricorrente, che, ivi, avrebbe dovuto far rilevare l’illegittimità dell’atto, per il possesso del requisito alla data d’emanazione del bando, ovvero per l’anno 2008”;
ma, “poiché viceversa la ricorrente ha incentrato le sue doglianze solo sulla questione del possesso del reddito per l’anno 2009, con ciò, evidentemente, ha consumato il suo potere impugnatorio dell’atto di esclusione dalla graduatoria E.R.P. del Comune”;
il T.A.R., con la cennata sentenza n. 240/2020, non impugnata e passata in giudicato, aveva precisato che: “Ritiene infine il Collegio di dovere evidenziare che la natura vincolata del provvedimento di esclusione esclude la necessità di ulteriore motivazione o specificazione valendo, quanto espresso nel provvedimento di esclusione, anche ad escludere la rilevanza di eventuali altri elementi fattuali pure dalla ricorrente richiamati ma, per quanto sopra detto, inconferenti”;
sarebbe stato, pertanto, onere della ricorrente impugnare detto provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sulla base della valutazione della sussistenza del requisito, alla data del 2008;
e, non avendolo fatto, “attesa l’evidente preclusione dei motivi non proposti dall’impugnazione dell’atto amministrativo”, ne discendeva che ogni ulteriore censura su tale atto era, oggi, esclusa, sicché la P. A. non aveva alcun obbligo giuridicamente apprezzabile di valutare una diffida alla nuova valutazione del suo operato”;
insomma, “alla luce della sentenza n. 240/20, il provvedimento d’esclusione dalla graduatoria della ricorrente è divenuto definitivo”, e in giurisprudenza s’è chiarito che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere d’autotutela, verso atti divenuti inoppugnabili, giacché, diversamente opinando, s’eluderebbe l’onere legale d’impugnazione nei termini decadenziali posti, dalla legge, a tutela della stabilità dell’assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica (era citata giurisprudenza a sostegno).

All’udienza in camera di consiglio del 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, dovendosi condividere le argomentazioni, all’uopo spese dalla difesa della II Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di E. R. P. di Salerno, e sopra diffusamente riportate.

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla constatazione che la sentenza della Sezione, n. 240/2020 del 12.02.2020, resa relativamente al ricorso n. 4/2020, azionato dalla ricorrente per l’annullamento: “a) della nota, prot. n. 3992 del 15.10.2019 della 2^ Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, con la quale si è deciso di confermare l’esclusione per il superamento del limite di reddito per l’anno 2009”, ha respinto il ricorso;
e che la stessa decisione non è stata oggetto d’impugnazione, da parte della medesima ricorrente.

Vero è che, nel suo ambito, la sentenza precisava che: “I redditi per l’anno 2009, per usare la formulazione di cui al bando, non sono dunque i redditi prodotti nel 2009 ma quelli che, “per l’anno 2009”, anno di pubblicazione del bando, sono considerati rilevanti dal bando di assegnazione, e dunque quelli prodotti nel 2008”;
ma è altrettanto vero che la stessa decisione specificava che: “Ritiene infine il Collegio di dover evidenziare che la natura vincolata del provvedimento di esclusione (che discende dalla piana applicazione delle disposizioni della lex specialis) esclude la necessità di ulteriore motivazione o specificazione ed anche di più estesa confutazione delle argomentazioni di parte ricorrente spese nel corso del procedimento, valendo, quanto espresso nel provvedimento di esclusione, anche ad escludere la rilevanza di eventuali altri elementi fattuali pure dalla ricorrente richiamati, ma, per quanto sopra detto, inconferenti”.

Ne consegue che il provvedimento d’esclusione della ricorrente s’è ormai consolidato, laddove eventuali altre questioni – come quella citata, del riferimento ai redditi, prodotti nel 2008, anziché nel 2009 – ed in grado astrattamente di comportare la riforma di tale decisione, andavano evidentemente sollevate, con il rimedio dell’appello.

Ne consegue, altresì, che parte ricorrente non può più pretendere dalle Amministrazioni intimate, e segnatamente dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E. R. P. costituita, che le stesse diano risposta all’istanza d’autotutela, presentata in data 19.06.2020, volta alla revisione di tale esclusione, sulla base dei diversi presupposti fattuali, sopra riferiti.

In giurisprudenza, cfr. ex multis T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 29/04/2020, n. 4448: “Non è coercibile, a mezzo dell'attivazione dell'istituto del silenzio – rifiuto, il procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi divenuti definitivi. Infatti, l'esercizio del potere di autotutela costituisce una facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, così che, in presenza di un provvedimento divenuto inoppugnabile, non è ravvisabile alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per ottenere il riesame della legittimità degli atti amministrativi”.

Le spese di lite, per la peculiarità della specie, possono eccezionalmente compensarsi tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.

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