TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202101046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202101046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101046
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 01046/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2016, proposto da
Il Girone Società Cooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N A e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, viale dei Mille 8;

contro

Comune di Pontassieve, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini 60;

per la condanna

del Comune intimato alla restituzione dell’importo di euro 10.160,37, oltre gli interessi di legge dal 29 settembre 2005.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontassieve;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. P G nell'udienza del giorno 11 maggio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Cooperativa Il Girone, oggi in liquidazione, nel 1992 ha sottoscritto con il Comune di Pontassieve la convenzione accessiva a un piano di lottizzazione che prevedeva, a carico dei soggetti attuatori, la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione secondaria a scomputo dei relativi oneri.

A garanzia delle obbligazioni assunte, il 5 maggio 2000 l’odierna ricorrente rilasciò due fideiussioni per un totale di 58.506,30 euro.

Successivamente, con deliberazione consiliare del 27 aprile 2004, il Comune di Pontassieve modificò la convenzione di lottizzazione del 1992 ed escluse la possibilità dei soggetti attuatori di realizzare a scomputo le opere di urbanizzazione. La Cooperativa Il Girone versò pertanto la somma di euro 66.66,67, ottenendo lo svincolo delle garanzie rilasciate in precedenza.

Contestualmente allo svincolo, il Comune incamerò la somma versata imputandola per una parte a rimborso, appunto, degli oneri dovuti e per euro 7.784,00 a interessi legali maturati sulle quote scomputate dal momento del rilascio dei titoli edilizi fino al pagamento.

La Cooperativa si rivolse a questo stesso T.A.R. per ottenere la restituzione degli importi trattenuti dal Comune, vedendosi respingere la domanda con sentenza n. 574/2014. La decisione, nel riconoscere la debenza degli oneri di urbanizzazione, ad avviso della ricorrente riconoscerebbe tuttavia il diritto alla restituzione di quanto trattenuto dal Comune, a titolo di interessi legali, in eccedenza rispetto all’importo di euro 58.506,30.

1.1. Tanto premesso, e ricordato di aver inutilmente avviato nei confronti del Comune una procedura di negoziazione assistita, la ricorrente agisce per la condanna dell’amministrazione intimata alla restituzione dell’importo di euro 10.160,37, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento (29 settembre 2005).

1.2. Resiste al ricorso il Comune di Pontassieve, che conclude per il rigetto della domanda.

1.3. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nell’udienza dell’11 maggio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza nel rispetto delle disposizioni di contrasto dell’epidemia da Covid-19, dettate per la giustizia amministrativa dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i..

2. La Cooperativa ricorrente chiede condannarsi il Comune di Pontassieve alla restituzione di euro 10.160,37, corrispondenti alla differenza fra l’importo di euro 68.666,67 da essa versato il 29 settembre 2005 e l’effettivo ammontare degli oneri in questione, pari ad euro 58.506,30.

Con nota del 30 agosto 2010, l’amministrazione resistente ha invece riconosciuto il diritto alla restituzione di soli euro 2.376,37, assumendo di avere titolo a trattenere la somma di euro 7.784,00 per interessi maturati dalla data di rilascio delle concessioni edilizie in forza delle quali si era dato avvio all’attuazione del piano convenzionato nel 1992.

La difesa comunale rivendica la correttezza di tale operato, giacché la Cooperativa ricorrente avrebbe beneficiato dello scomputo degli oneri sin dal momento del rilascio delle concessioni, senza tuttavia realizzare le opere di urbanizzazione. Essendo quindi il pagamento degli oneri intervenuto ben cinque anni dopo, sul relativo importo sarebbero dovuti anche gli interessi di mora.

In via pregiudiziale, il Comune eccepisce peraltro l’inammissibilità della domanda di restituzione dell’importo di euro 68.666,67, formulata dalla ricorrente con la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a..

L’eccezione è fondata sotto il duplice profilo della modifica della domanda e della violazione del principio del ne bis in idem , trattandosi di somma differente maggiore rispetto a quella chiesta in restituzione con il ricorso introduttivo del giudizio e comprensiva dell’importo degli oneri di urbanizzazione, la cui debenza da parte della Cooperativa è stata già accertata dal T.A.R. con la sentenza n. 574/2014.

Nel merito, la domanda va accolta.

La convenzione di lottizzazione del 26 maggio 1992 prevedeva, per quanto qui interessa, l’obbligo della Cooperativa Il Girone (e degli altri lottizzanti) di realizzare una serie di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo dei relativi oneri (art. 3 della convenzione).

È pacifico, e si ricava anche dalla corrispondenza fra le parti, che quella previsione è decaduta a seguito della variante al P.R.G. e della contestuale variante al piano di lottizzazione, adottata dal Comune di Poggibonsi nel 2004, la quale escludeva invece lo scomputo e obbligava i lottizzanti al versamento degli oneri.

Se così è, il rilascio delle concessioni edilizie dell’8 maggio e del 10 luglio 2000 ha comportato il sorgere dell’obbligazione non al versamento degli oneri, bensì alla realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto dello scomputo. Ed anche a voler ipotizzare che si trattasse di obbligazione alternativa, non è in discussione che la facoltà di scelta spettante al debitore (art. 1286 c.c.) sia stata a suo tempo esercitata dai lottizzanti in favore della realizzazione delle urbanizzazioni a scomputo.

Ne discende che la sanzione per il ritardo nell’adempimento, lamentato dal Comune, non può essere costituita nella corresponsione degli interessi di mora, essendo la prestazione obbligatoria costituita non dal pagamento di una somma di denaro, ma da un facere , di modo che – sussistendone le condizioni – il Comune avrebbe semmai dovuto escutere le garanzie finanziarie all’uopo prestate dai lottizzanti.

Non casualmente lo stesso Comune, nelle note del 30 agosto 2010, in atti, riconosce espressamente il venire meno dell’inadempimento dell’obbligo avente a oggetto (non il pagamento degli oneri, ma) la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Incoerente con tale riconoscimento – e infondata – è pertanto la pretesa di computare gli interessi sugli oneri virtualmente dovuti a far data dal rilascio delle concessioni, l’obbligo di pagamento dovendosi ritenere ab origine sostituito, come si è visto, da quello di realizzare direttamente le urbanizzazioni (circostanza della quale le stesse note del 30 agosto 2010 danno atto).

In definitiva, con il versamento del 29 settembre 2005 la ricorrente ha saldato gli oneri da essa dovuti una volta venuta meno, per decadenza della convenzione originaria, la facoltà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione. La tempestività di tale adempimento non è contestata, mentre, alla luce dei rilievi che precedono, spetta alla ricorrente medesima l’integrale rimborso dell’importo di euro 10.160,37 versato in eccesso.

Su detto importo sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda, atteso che la buona fede dell’ accipiens si presume e non è esclusa dall’errore di fatto o di diritto in cui quest’ultimo sia incorso, anche per colpa grave (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2020, n. 23448).

3. In accoglimento del ricorso, il Comune di Pontassieve deve essere condannato a corrispondere alla Cooperativa Il Girone l’importo di euro 10.167,37, oltre agli interessi legali dalla domanda (11 gennaio 2016).

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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