TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200138
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00138/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati F S ed A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo-OMISSIS-/2020 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro in data 10.12.2020, dichiarato esecutivo in data 28.05.2021, munito della formula esecutiva in data 23.06.2021 e con essa notificato al Ministero della Salute in data 23.06.2021.

per l’ottemperanza al giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo-OMISSIS-/2020 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro in data 10.12.2020, dichiarato esecutivo in data 28.05.2021, munito della formula esecutiva in data 23.06.2021 e con essa notificato al Ministero della Salute in data 23.06.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. R T e udito per la ricorrente l’Avvocato F S;

Considerato che, con dichiarazione resa a verbale nel corso della camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio, nel mese di dicembre 2021, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto, dando così esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe;

Ritenuto:

che, pertanto sia cessata la materia del contendere;

che, dato l’esito, tenuto conto del limitato tempo intercorso tra la notificazione in forma esecutiva del decreto ottemperando ed il pagamento e considerata la minima attività processuale svolta, le spese del presente giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti;

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