TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-07-30, n. 202000596
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2020
N. 00596/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 12 del 2020, proposto da M F, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento del questore di Bergamo Cat. A11/IMM/IVSEZ/2019/RL/rig/1007 notificato al ricorrente in data 15.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il pres. cons. Angelo Gabbricci nella camera di consiglio decisoria, ex art. 84, V comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in l. 24 aprile 2020 n. 27, del giorno 29 luglio 2020;
Ritenuto e considerato:
che al termine del riesame, disposto dalla Sezione con ordinanza 6 febbraio 2020, n. 42, il provvedimento impugnato è stato ritirato, e sostituito con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato: sicché, come concordemente riconosciuto dalle parti, è cessata la materia del contendere;
che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sicché, essendosi concluso il grado del processo, va disposta, ex art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la liquidazione dei compensi dovuti al suo difensore, che verrà effettuata con separato decreto presidenziale, successivamente al deposito della nota spese da parte di quest’ultimo;
che, essendo virtualmente soccombente in causa un’Amministrazione statale, non trova in specie applicazione il disposto di cui all’133 del citato d.P.R. 115/2002 (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”);