TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300256
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 00256/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A e Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Brienza in Potenza, via del Popolo 6;
contro
Gestione Liquidatoria Soppressa Asl Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza Corte di Appello di Potenza Sezione Civile n. 89/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestione Liquidatoria Soppressa Asl Potenza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 20/12/2022, è chiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 89/2021 (di riforma in parte qua della sentenza di prime cure del Tribunale di Potenza n. 1135/2010), recante la condanna della Gestione liquidatoria della A.S.L. n. 2 di Potenza al pagamento, in favore del ricorrente, dei danni derivanti da una malattia contratta in servizio e delle spese di lite, nella misura ivi stabilita.
1.1. La sentenza della Corte di Appello è stata notificata con formula esecutiva alla Gestione liquidatoria intimata in data 29/3/2021, senza che detto Organo abbia adempiuto a quanto in essa stabilito.
1.3. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’esecuzione del predetto comando giurisdizionale e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento di parte resistente.
2. Si è costituita in giudizio la Gestione liquidatoria intimata, la quale ha depositato la deliberazione del suo Direttore generale, n. 6 del 12/3/2021, con cui – nel richiamarsi la precedente deliberazione, n. 14 del 27/8/2012, con la quale si è corrisposto al ricorrente una parte delle somme di cui è creditore – si è disposta la liquidazione della somma residua, adempimento che avverrà previo trasferimento della relativa provvista da parte della Regione Basilicata.
3. Alla camera di consiglio del 19/4/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va preliminarmente precisato che, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. ex plurimis , Cassazione civile, sez. lav., 17/6/2020, n. 11709;Cassazione civ., sez. III, 13/11/2018, n. 29021).
In rito, risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
E’ infine decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, in quanto vi è evidenza in atti che il titolo in forma esecutiva è stato ritualmente notificato all’Ente in data 29/3/2021.
5. Nel merito, il ricorso parzialmente è fondato
Deve ritenersi provato il mancato integrale adempimento degli obblighi di pagamento risultanti dal giudicato in evidenza, secondo quanto allegato e documentato dal ricorrente, tenuto anche conto dei noti criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533), limitatamente tuttavia alla somma risultante dal parziale pagamento intervenuto con deliberazione del Direttore generale della Gestione liquidatoria resistente, n. 14 del 27/8/2012 (atto richiamato nella deliberazione, n. 6 del 12/3/2021, versata in atti da detto Organismo), oltre accessori di legge.
6. In conclusione, il ricorso va accolto in parte, nei sensi indicati, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Gestione liquidatoria resistente di provvedere al pagamento di quanto previsto nella sentenza della cui ottemperanza si discute, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla pubblicazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo della Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, o un suo delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato titolo. Le spese per remunerare l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico della Gestione liquidatoria resistente e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo. Merita precisare che tale compenso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente incaricato della funzione commissariale, ai sensi dell'art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 165/2001.
7. In ragione dell’esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle sepse di giudizio.