TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-11-21, n. 202403220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-11-21, n. 202403220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403220
Data del deposito : 21 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2024

N. 03220/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2024, proposto da G S, rappresentato e difeso dagli avvocati A S e M C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio della seconda, in Palermo, via Mauro Cialua, n.6;



contro

- l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;



nei confronti

- di P R e A R, non costituiti in giudizio;



per l'accertamento

- del diritto di accesso agli atti richiesti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 24 gennaio .2024 a mezzo PEC in relazione alla cartella di pagamento n. 29620210123806981006 emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Sicilia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositata dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale;



FATTO e DIRITTO

A) Con richieste di accesso tramite PEC del 19 e del 24 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto all’Agenzia Entrate Riscossione - Direzione Regionale Sicilia, l’ostensione della documentazione, ivi indicata, riguardante la cartella di pagamento n. 29620210123806981006; in particolare, ha chiesto l’esibizione della relata di notifica della stessa anche agli asseriti coobbligati al pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 1930/2016 della Corte d'Appello di Palermo, che lo ha visto soccombente nel giudizio di accertamento dell’avvenuta usucapione di suoi beni immobili a favore di P R e A R.

Il ricorrente ha altresì riferito che avverso il presupposto avviso di liquidazione pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione poiché i ricorsi innanzi il Giudice Tributario sono stati rigettati.

In termini non chiari il ricorrente sostiene, dapprima, che l’istanza di accesso non è stata riscontrata e, poi, che è stata invece rigettata: in atti, risulta che effettivamente la domanda di accesso è stata respinta con nota PEC del 24 gennaio 2024.

Le ragioni del diniego sono state chiarite dall’Agenzia Entrate Riscossione con nota n. 2024/ADERISC/691034 del 7 febbraio 2024, con riferimento alla circostanza che riguardo a soggetti terzi, l’attività di riscossione è coperta dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 112/1999, nonché dall’art. 4 (dovere di segretezza) del D.M. 16.11.2000 (Codice Deontologico dei concessionari e degli Ufficiali di riscossione).

Il ricorrente, con atto notificato il 20 febbraio 2024 depositato il giorno successivo ha, quindi, impugnato il solo diniego di accesso del 24 gennaio 2024, lamentando l’impossibilità, in assenza degli atti richiesti, di esercitare il proprio diritto di regresso ex art. 1298, c.c. verso quei soggetti coobbligati che non sono stati parte del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo, la violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza e la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. in relazione al

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