TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-09-13, n. 202301131
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2023
N. 01131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2021, proposto da
-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Puglia, Ministero della cultura Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Sgobba e Michele Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Sgobba in Conversano, via San Lorenzo, 3;
per l'annullamento, previa sospensiva
“- del provvedimento emesso in data 16.02.2021 notificata in data 24.02.2021 dalla Direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura di rinuncia all'azione di nullità relativa alla trasformazione eterogenea dalla -OMISSIS- in -OMISSIS- srl , previa perdita della mutualità prevalente con la trasformazione in piccola Società Cooperativa a.r.l. e di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della “-OMISSIS-” società agricola a responsabilità limitata, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Puglia e del Ministero della cultura Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro per l’Amministrazione resistente e l'avv. Giacomo Sgobba per la società controinteressata; nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- a responsabilità limitata ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine di impugnare il provvedimento emesso in data 16.2.2021 e notificato in data 24.2.2021 dalla Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio del Ministero della cultura di rinuncia all'azione di nullità degli atti di trasferimento della proprietà della cantina sociale popolare, conseguenti alla trasformazione eterogenea della -OMISSIS- nella -OMISSIS- s.r.l. , previa la perdita della mutualità prevalente con la trasformazione in piccola società cooperativa a r.l., e ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
2. A seguito dell’opposizione della controinteressata -OMISSIS- s.r.l., la società -OMISSIS- ha provveduto alla trasposizione del ricorso innanzi al T.A.R.
3. La vicenda, estremamente complessa e di non facile ricostruzione per la lacunosità degli elementi forniti dalle parti, può essere sintetizzata nei seguenti termini.
4. L’immobile denominato “ -OMISSIS- ”, ubicato in Conversano, alla via -OMISSIS-, composto da uno stabilimento vinicolo in disuso avente una superficie lorda complessiva di circa 1.421,00 mq, un vascone seminterrato per lo scarico e la pigiatura delle uve, provvisto di solaio di protezione di circa 209 mq e di un cortile pertinenziale di circa 1.279 mq – in catasto al foglio -OMISSIS-, graffata con la particella 4225 – è stato dichiarato di interesse particolarmente importante con d.m. 17 febbraio 1996, ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089, e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.
5. In seguito a successivi atti di trasformazione societaria, una prima volta nel 2001, da -OMISSIS- di Conversano -società cooperativa a responsabilità limitata- a -OMISSIS- - piccola società cooperativa a responsabilità limitata-; una seconda volta, nel 2004, da -OMISSIS- – piccola società cooperativa a responsabilità limitata-, alla -OMISSIS- s.r.l., l’immobile è divenuto di proprietà di quest’ultima società.
6. A seguito di procedura esecutiva intentata dalla Banca di credito cooperativo di Conversano -società cooperativa a responsabilità limitata - nei riguardi della -OMISSIS-, la piena proprietà del predetto immobile vincolato è stata trasferita - con decreto di trasferimento (integrativo) di immobili in data 5 dicembre 2016, emanato dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bari – alla -OMISSIS- società agricola a r.l.
6.a. Il decreto di trasferimento dà atto che “ l’immobile è gravato da trascrizione ai nn. RG 21559 – RP 16266 del 17/02/1996 del decreto ministeriale del 17.02.1996 a favore di “Ministero dei Beni Culturali e Ambientali di Roma e contro la -OMISSIS- di Conversano s.c.a.r.l. avente ad oggetto la costituzione di vincoli legali gravanti sull’opificio contraddistinto in catasto al Foglio -OMISSIS-, sottoposto a tutela monumentale. In forza di tali vincoli e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo n. 42/2004, il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione il bene oggetto di tutela ed ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. b) del predetto decreto legislativo esiste l’obbligo per l’acquirente della vendita forzata di denunciare l’acquisto al competente Ministero” , ed ancora, che “ l’efficacia del presente decreto è sospensivamente condizionata al mancato esercizio, nei termini previsti dall’art. 61 del D.lgs. n. 42/2004, del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché degli enti indicati al primo comma dell’articolo 60 del D.lgs. n. 42 del 2004 ”.
6.b. Il decreto di trasferimento è stato poi