TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-08-05, n. 201602029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-08-05, n. 201602029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602029
Data del deposito : 5 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2016

N. 02029/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02407/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2011, proposto da:
F G, R T, P V, F S, G V, S M, G Q, F D F, M L G, A G S, R C, G M, G C, G P, A C, F T, V B, G P, P G, A M, L G, S B, L S, P M, V A, G V, rappresentati e difesi dall'avvocato A L C.F. LMBNLM55M44B429X, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Corleo, 32;

contro

Regione Sicilia Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica, Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, e presso la stessa domiciliati in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

del d.d.g. n. 305558 datato 1 agosto 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica e Assessorato Territorio ed Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, tutti dipendenti della Regione Sicilia, già dirigenti tecnici o dirigenti tecnici superiori dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, Comando del corpo regionale delle Foreste, essendo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, esponevano che a seguito dell’entrata in vigore della l. reg. n. 10 del 2000, contenente le norme sulla dirigenza, erano inquadrati nell’area della dirigenza - III fascia ad eccezione del dott. Geraci che era inquadrato in II fascia. Riferivano che l’art. 6 primo comma della predetta legge regionale introduceva l’area della dirigenza ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce oltre una terza, istituita in sede di prima applicazione, in cui era inquadrato il personale con qualifica dirigenziale amministrativo o tecnica;
nonché, che il secondo comma del medesimo articolo prevedeva che entro 120 gg dall’entrata in vigore della legge, sarebbe stato emanato un regolamento per disciplinare le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale. A seguito dell’emanazione del D.P. reg. 20 marzo 2001 n. 11, che reca la disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, era emanato il d.d.g. n. 30558 oggetto di impugnazione. Avverso tale decreto, i ricorrenti elevano le seguenti censure:

1 – eccesso di potere per violazione di legge ed in particolare degli artt. 5 e 6 l. reg. n. 10 del 2000 e della l. reg. n. 41 del 1985, poiché il personale che svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza non potrebbe essere equiparato agli altri dirigenti: lo stesso art. 2 comma secondo, d.P.R. n. 150 del 1999 esclude dal ruolo unico il personale di cui al comma secondo periodo ,comma 1, art. 15, d.lgs. n. 29 del 1993 (rectius in vero è il secondo comma dell’art. 15 che dispone: “2. La dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle Forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla qualifica di "dirigente" e, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, di "dirigente generale", articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni.”);

2 – eccesso di potere per violazione dell’art. 6, l. reg. n. 10 del 2000, del d.m. 15 novembre 2000 e del d.P.R. n. 150 del 1999;

3 – eccesso di potere per violazione dell’art. 97 Cost..

Con ordinanza n. 2320 del 2011 era accolta l’istanza di remissione in termini proposta dalla parte ricorrente, che per asserito errore materiale aveva provveduto a notificare un ricorso intestato alla Corte dei Conti.

Il ricorso rinnovato era depositato in data 21 dicembre 2011.

Si è costituita l’amministrazione per resistere, eccependo l’inammissibilità del gravame.

Con memoria per l’udienza di discussione la parte ricorrente precisava che i sig.ri Michele Lucio Guarnieri, G P, V B, P G, L G non stati posti in quiescenza e dunque, non hanno più interesse al ricorso.

II – Il ricorso prima ancora che infondato, è comunque, inammissibile e può essere deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. in virtù dei principi di sinteticità enunciati dal predetto codice.

In disparte l’improcedibilità determinata dal pensionamento di alcuni dei ricorrenti e dei profili di infondatezza in ordine alla dedotta inapplicabilità della disciplina della dirigenza in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite (sul punto cfr.

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