TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2012-02-17, n. 201200201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2012-02-17, n. 201200201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201200201
Data del deposito : 17 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01484/2011 REG.RIC.

N. 00201/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01484/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2011, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Vibo Valentia, via A. De Gasperi N 71;

contro

Ministero dell'Interno e Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Usura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto n. 456/2011 del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Usura del 25.7.2011, con il quale vengono revocati il decreto n. 168/2009 e il decreto n. 307/2009 relativamente alla somma di 3euro 96.970,90, quale somma concessa a titolo di elargizione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma, 1, lett. a) della legge n. 44/99


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente espone di essere vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 629 e 644 c.p., debitamente denunciati e di aver presentato, in data 16.9.2005, istanza di accesso al fondo per le vittime dei reati di estorsione ed usura al fine di ottenere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge n. 44/1999.

Con decreto n. 168, assunto in data 11.5.2009, il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Usura concedeva la somma di euro 89.770,00, quale ristoro del danno da lucro cessante dal 2003 al 2008, e con successivo decreto n. 307 del 6.8.2009, era concessa la somma di euro 7.200,00, quale danno emergente.

In data 19.4.2011 era notificata al ricorrente comunicazione di avvio procedimento di revoca dei decreti n. 168/2009 e n. 307/2009 e, in data 22.9.2011 era notificato il decreto del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Usura n. 456/2011, con il quale erano revocati i precedenti decreti n. 168/2009 e n. 307/2009, in quanto l’istante “ non ha dimostrato il corretto reimpiego della somma concessa con i citati provvedimenti ”.

Il ricorrente impugna tale ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e denunciando i seguenti vizi:” Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 2412 del 1990;
Errata interpretazione della norma e grave ingiustizia”.

Resistono in giudizio il Ministero dell'Interno e il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Usura, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque infondato.

All’udienza camerale del 12 gennaio 2012, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso in esame, difetti la giurisdizione del giudice amministrativo, di tal che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Ricorda il Collegio che, per giurisprudenza costante, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere). In particolare, la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione delle somme percepite, di fronte a provvedimenti di ritiro variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione della verifica che lo scopo che si è voluto agevolare non sia stato puntualmente e compiutamente perseguito. In siffatto accertamento, è assente ogni ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (quale si profila al momento di stabilire se concedere o meno il finanziamento), per cui non viene esercitato alcun potere autoritativo, trattandosi soltanto di valutare su un piano ormai paritetico con il soggetto che detto contributo abbia già in tutto o in parte percepito se egli abbia rispettato gli obblighi assunti nell'occasione in cui gli è stato elargito. Ne deriva che, qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza della già accordata sovvenzione, il "thema dedendum" è integrato dalla vantata sussistenza del diritto soggettivo a conservarla, resistendo alla contestazione dell'inadempimento degli obblighi in precedenza assunti e, a tale stregua, la giurisdizione spetta, dunque, al giudice ordinario (sul tema: Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117;
12 febbraio 1999 n. 57;
7 luglio 1988 n. 4480;
28 maggio 1986 n. 3600;
Consiglio di Stato,

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