TAR Milano, sez. II, ordinanza collegiale 2023-05-29, n. 202301285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza collegiale 2023-05-29, n. 202301285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301285
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 01739/2016 REG.RIC.

N. 01285/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01739/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2016, proposto da


Pozzi Micaela, rappresentata e difesa dagli avvocati P F e E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E R in Milano, piazza Eleonora Duse 4;


contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, A M, A M P, M L B, E M F dell’Avvocatura Comunale e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, Via della Gustalla n. 6;

nei confronti

3-Sixty Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Rotelli e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cintioli in Milano, via G. Morone, 8;
Fallimento della società 3-Sixty Group S.r.l., in persona del Curatore fallimentare dr. Teodoro D'Ambrosio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del permesso di costruire n. 36 dell’11 marzo 2016, non noto né conosciuto alla ricorrente, con cui il Dirigente del Servizio Interventi Maggiori del Comune di Milano ha assentito la realizzazione nell’immobile di Milano, via Senato 18, situato al terzo piano ed individuato catastalmente al foglio 351, mappale 58, sub 703/704, di una nuova costruzione mediante sostituzione dell’esistente lastrico solare con copertura in cemento-amianto con nuova copertura ad unica falda, formazione di un sottotetto e di un terrazzo, con rimozione dell’esistente intercapedine.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di 3-Sixty Group S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- con atto depositato in data 31 marzo 2023, il difensore della parte controinteressata 3-Sixty Group s.r.l. ha dichiarato che la propria assistita è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 212/2021 del 25 marzo 2021, allegando a comprova visura ordinaria della Camera di Commercio di Milano del 24 gennaio 2023;

- con atto notificato via pec il 19 aprile 2023 ad entrambe le parti resistenti e depositato il 21 aprile successivo, la parte ricorrente ha provveduto a riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 80 comma 3 c.p.a., depositando altresì contestualmente nuova istanza di fissazione udienza.

- all’udienza pubblica di smaltimento del 19 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

- la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento dell’impresa controinteressata è avvenuta ritualmente ai sensi dell’art. 80 comma 3 c.p.a., “con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”, tenuto conto che il fallimento è stato dichiarato in giudizio il 31 marzo 2023 e la riassunzione è stata notificata il 19 aprile successivo;

- in ragione dell’intervenuta riassunzione, l’udienza di discussione del merito deve essere rinviata ad altra data nel rispetto dei termini a difesa spettanti alle parti intimate ai sensi dell’articolo 46 commi 1 e 2 c.p.a.;

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