TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-29, n. 202309092
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09092/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04062/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2023, proposto da:
AN GA, LA LA CI UP, OM TI IN, LA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione,
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 2.3.2023 a Roma Capitale, nonché depositato il 6.3.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale ex artt.31 e 117 cpa al fine di accertare l’illegittimità del silenzio serbato nei confronti delle istanze volte all’affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante su alloggi realizzati in aree destinate ad edilizia residenziale pubblica,
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 10.3.2023, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni difensive, in rito e in merito, contenute nella memoria difensiva versata in atti il 2.5.2023.
3. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. In via preliminare il Collegio scrutina le eccezioni in rito formulate dalla difesa capitolina (irricevibilità e improcedibilità).
Al riguardo, appare fondata l’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla posizione della