TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202400422
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 31/05/2024
N. 00422/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M D e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’accertamento dei requisiti psico-fisici, approvazione elenco ammessi al corso di formazione degli agenti del corpo forestale, nella parte in cui non ricomprende il nome del ricorrente nel relativo elenco e lo include in quello - non conosciuto - degli inidonei, nonché, ove adottato, del provvedimento di esclusione del ricorrente;
- del giudizio finale della Commissione medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari del -OMISSIS-, recante giudizio di inidoneità alla prova medica;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti, inerenti e consequenziali, anche se non conosciuti, compresi gli eventuali verbali della Commissione Medica e il giudizio analitico;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l’ammissione con riserva dello stesso al corso di formazione, avente una durata di 3 mesi o, in subordine, ordinando la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., ovvero consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a,
nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata,
al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - Livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, indetto con Determinazione n. 1894, prot. n. 34817, del 19 ottobre 2021.
Dopo aver superato le prove di selezione (scritta e orale/pratica), ai sensi dell’art. 2 del bando, lett. m) disciplinante l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26, veniva sottoposto, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, ad un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (S.C. di Medicina del Lavoro), all’esito della quale, in data -OMISSIS-, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione Medica, con la seguente motivazione: “ ipotiroidismo e pancolite in trattamento Ministero dell’Interno D.M. 30/06/2003 n° 198 Capo II Tabella 1 punto 12 e 13b e punto 6.b.”.
Il ricorrente produceva in giudizio apposita documentazione medica attestante la totale assenza di pregiudizio sulla sua idoneità al lavoro a causa della riscontrata patologia.
La relazione integrativa prodotta dall’Amministrazione confermava, invece, il giudizio di inidoneità del ricorrente in ragione esclusiva dell’accertata sussistenza di una condizione clinica riconducibile a diverse cause di esclusione previste dalla lex specialis .
In particolare:
- quanto all’ipotiroidismo alle “Sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine. Ministero dell’interno DM 30/06/2003 n. 198. Capo II Tabella 1 punto 12”;
- quanto alla pregressa tiroidectomia per carcinoma papillare alla tiroide al punto 13.b, Tabella 1, del DM 30/06/2003 n. 198;
- quanto al quadro di Pancolite ulcerosa al punto 6.b, Tabella 1, del DM 30/06/2003 n. 198.
Con decreto presidenziale n. 57 del 17 marzo 2023, confermato con ordinanza collegiale n. 85 del 13 aprile 2023, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione di cui all’art. 13 del bando di concorso, nonché agli esami tecnico-pratici da sostenere al termine del corso di formazione.
Poiché nella documentazione medica versata in giudizio dal ricorrente – come detto - veniva certificata l’assenza di alcuna conseguenza di tali patologie sulla sua idoneità lavorativa, sicché le stesse non potrebbero rappresentare causa ostativa e di inidoneità psico-fisica all’impiego nel profilo oggetto della procedura concorsuale in questione, il Tribunale – con ordinanza n. 912 del 4 dicembre 2023 - riteneva opportuno disporre apposita verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare:
-- se la riscontrata alterata funzione delle ghiandole endocrine sia, alla luce della condizione clinica del ricorrente, riconducibile alle sindromi declinate al Capo II Tabella 1 punto 12 del D.M. 30.6.2003, n. 198;
- se sussistano i presupposti per qualificare la neoplasia benigna dotata delle caratteristiche di cui al punto 13 b della predetta Tabella I;
-se le riscontrate infermità all’apparato digerente del ricorrente siano idonee a produrre disturbi funzionali ai sensi della lett. 6.b della predetta Tabella.
- se, nel complesso, tale riscontrata condizione possa comportare limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio afferenti al profilo di Agente Corpo Forestale oppure rischi per la salute del candidato.
Riteneva, a tal fine, di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare di Cagliari e, in particolare, di un Collegio composto da due ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia (rispettivamente Gastroenterologo ed Endocrinologo), che, previa acquisizione del giudizio reso dalla commissione medico legale, dei test strumentali sostenuti da parte ricorrente e delle connesse regole tecniche previste dall’Amministrazione intimata, accertasse la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità ritenuta dalla predetta Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
Con nota dell’11 dicembre 2023 il Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare di Cagliari comunicava di non poter assolvere all’incombente istruttorio “ a causa dell’assenza di un Medico Specialista in Endocrinologia e Gastroenterologia ”.
Alla luce di tale comunicazione, ai fini dello svolgimento del predetto accertamento sanitario, si rendeva dunque necessario integrare l’incaricato Collegio Medico Legale con un Medico Specialista in Endocrinologia e in Gastroenterologia.
Per quanto sopra il Collegio con ordinanza n. 26 del 19 gennaio 2024, disponeva di individuare nel Direttore del Dipartimento di Endocrinologia e di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu gli specialisti ritenuti idoneo all’espletamento dell’incarico descritto nella predetta ordinanza.
Con nota -OMISSIS-2024 del Direttore Sanitario dell’ARNAS G B veniva nominato il dott. P U, Medico Specialista in Gastroenterologia.
Non veniva invece nominato lo specialista in Endocrinologia.
Il giorno 8 marzo 2024, alla presenza dello Specialista in Gastroenterologia incaricato, si svolgeva la valutazione medico legale del ricorrente.
All’esito, quanto alla malattia infiammatoria cronica intestinale (Pancolite ulcerosa Mayo 3) si affermava che la stessa “ è in totale remissione bioumorale e clinica, grazie al trattamento farmacologico e allo stato attuale NON produce disturbi funzionali.
Tale riscontrata condizione NON comporta, allo stato attuale, limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio afferenti al profilo di Agente Corpo Forestale oppure rischi per la salute del candidato, ma potrebbe determinare in futuro assenza dal servizio per malattie e/o limitarne l’impiego con riqualificazione a lavoro d’ufficio ”.
Le riscontrate infermità all’apparato digerente del ricorrente sono state dunque ritenute inidonee a produrre disturbi funzionali ai sensi della lett.