TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2024-02-01, n. 202400830
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2024
N. 00830/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Napoli in data 01.08.2023 ed in pari data notificato a mani della ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RILEVATO CHE:
con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il decreto emesso in data 1 agosto 2023 dal Prefetto della Provincia di Napoli con cui è stato disposto il suo allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. del 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.";
avverso il prefato provvedimento, la ricorrente ha proposto le seguenti censure:
1) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o falso presupposto di fatto. Ulteriore violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 4 e 5, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Il provvedimento sarebbe stato assunto in violazione del principio di proporzionalità sancito dall’art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 30/2007 (in continuità con l’art. 27, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE);
2) Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria. Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 10, d.lgs. n. 30/2007 e dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e/o per motivazione apparente e/o tautologica;
si è costituita la resistente amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale;
alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, si è dato avviso alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
CONSIDERATO CHE:
l'art. 20, commi da 1 a 3, del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice