TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-15, n. 202200488

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-15, n. 202200488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200488
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 00488/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00392/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2022, proposto da
I B, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D I dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

dell’intimazione di pagamento n. 11520229001607006000 in data 27 maggio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010200987000 asseritamente notificatagli il 18 giugno 2018 e n. 11520180011498543000 asseritamente notificatagli il 28 agosto 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”), entrambe in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 22.812,47, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente, produttore di latte fresco bovino, operativo da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) gli ha sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010200987000 asseritamente notificatagli il 18 giugno 2018 e n. 11520180011498543000 asseritamente notificatagli il 28 agosto 2018, riguardanti, la prima, la sanzione amministrativa prelievo supplementare latte di vacca legge 119/03 art. 5 comma 5 e relativa maggiorazione per ritardato pagamento e, la seconda, il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte ”), entrambe in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 22.812,47, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;

Considerato che a sostegno della richiesta avanzata ha dedotto:

1. “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;

2. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;

3. “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;

4. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;

5. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione”;

Considerato che l’ADER - Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, precisando che “l’atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze come stabilito dall’art. 50 del DPR n. 602/73, e che non è prevista alcuna motivazione dell’atto, né l’allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata (e ritualmente a suo tempo impugnata).

La genericità del calcolo degli interessi lamentata va collegata all’automaticità degli stessi alla luce dell’art. 30 DPR n.602/73, come indicato in calce all’intimazione di pagamento notificata. Si richiama in proposito l’ordinanza della Corte di Cassazione n.4376 del 21 febbraio 2017.

Per quanto attiene al merito della pretesa, ADER è sfornito di legittimazione passiva”.

Ha, quindi, concluso per il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la Regione, ritualmente evocata in giudizio dal ricorrente col ricorso introduttivo, ha svolto argomentate difese ed eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo laddove l’intimazione riguarda cartelle esattoriali emesse per addebiti diversi dal prelievo supplementare sul latte;

Considerato che la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 12 ottobre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, nel corso della quale il Presidente ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del ricorso in ragione del fatto che il provvedimento impugnato parrebbe essere stato portato a conoscenza del ricorrente in data 27 maggio 2022 e, in ogni caso, la sua parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, segnatamente, laddove l’intimazione riguarda la cartella di pagamento relativa alla sanzione comminata alla ricorrente ex art. 5, comma 5, legge 119/03, come già eccepito dalla Regione;

Considerato che, uditi i rilievi d’ufficio, le parti non hanno svolto argomentazioni difensive;

Considerato che, in esito alla camera di consiglio che ne è seguita, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 407 del 14 ottobre 2022, ha ordinato al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nei termini colà indicati, ordinato alle Amministrazioni intimate “di fornire prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, cui si riferisce l’intimazione di pagamento emessa dall’Ader ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, oggetto dell’odierno gravame, nonché delle originarie intimazioni di pagamento ad esse presupposte, precisando che il relativo deposito agli atti di giudizio dovrà avvenire anticipatamente rispetto alla data di celebrazione” dell’udienza cui è stata rinviata la trattazione dell’affare e onerato il ricorrente “di documentare la data di effettiva ricezione dell’intimazione di pagamento gravata, anche, occorrendo, mediante produzione di copia del tracking di consegna (tratto dal sito delle Poste italiane) della raccomandata i cui estremi sono riportati nell’intimazione stessa e nella documentazione ad essa acclusa”, fissando, all’uopo, per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare l’udienza camerale del 9 novembre 2022 e sospendendo interinalmente, nelle more, l’esecuzione del provvedimento opposto;

Considerato che l’Agea, cui è stato esteso il contraddittorio, non si è costituita in giudizio;

Considerato che il ricorrente ha offerto prova di avere ricevuto l’intimazione gravata in data 12 luglio 2022 (all. 002 fascicolo doc. ricorrente in data 03/11/2022);

Considerato che le Amministrazioni intimate hanno disatteso l’ordine loro rivolto da questo Tribunale Amministrativo;

Considerato che, celebrata l’udienza camerale da ultimo indicata, nel corso della quale il Presidente - previo rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile nullità dell’intimazione gravata a causa della mancata prova in ordine alla notificazione della cartella esattoriale presupposta (Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2019: “Tutte le volte che sia invocata l’esistenza o l’invalidità di un atto giuridico, il Giudice ha il compito verificare la conformità dell’atto che si sottopone al suo esame, col relativo schema legale: e, quindi, la sussistenza dei presupposti, il rispetto delle forme e la pertinenza dei contenuti. La difformità dallo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio” ), nonostante l’ordinanza collegiale n. 407/2022, alla quale, come dianzi già evidenziato, le parti pubbliche non hanno dato esecuzione - ha rappresentato alle parti stesse che il Collegio si riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata, quindi, introitata per la decisione;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l’appunto, nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che – fermo restando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a quella parte dell’atto “cumulativo” impugnato con cui viene sollecitato il pagamento della cartella esattoriale riguardante il credito per la sanzione amministrativa per prelievo supplementare latte di vacca ex art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 30 maggio 2003, n. 119, e relativa maggiorazione per ritardato pagamento in relazione alla campagna lattiera 2014, che, come rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza camerale del 12 ottobre 2022, fuoriesce dal perimetro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. [“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:…t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”], essendo, per converso, riconducibile all’esercizio del potere sanzionatorio, assentito, per l’appunto, dalla norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, che stabilisce che “Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare” - il ricorso, per la restante parte, oltre a essere stato tempestivamente proposto, come documentato in limine dal ricorrente, merita di essere accolto;

Ritenuto che s’appalesa, invero, dirimente la nullità dell’intimazione opposta emessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, non essendovi alcuna prova in atti della notifica della presupposta cartella di pagamento (e dell’originaria intimazione che ne sta alla base) ed avendo, anzi, le Amministrazioni intimate specificamente disatteso proprio l’ordine giudiziale di “fornire prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, cui si riferisce l’intimazione di pagamento emessa dall’Ader ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, oggetto dell’odierno gravame, nonché delle originarie intimazioni di pagamento ad esse presupposte”;

Ritenuto che la mancata notificazione della cartella di pagamento, integra invero, un vizio della sequenza procedimentale degli atti, dettata dalla legge, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, derivandone che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato ( ex multis Corte di Cassazione - Sez. V sentenza n. 12832 depositata il 22 aprile 2022;
Corte di Cassazione - Sezioni Unite sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021), essendo, tra l’altro, esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (Cass. n. 6887 dell’8 aprile 2016;
Cass. n. 23213 del 31 ottobre 2014), e/o allo “estratto di ruolo", che è documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno, non idoneo a provare la notifica delle cartelle (Corte di Cassazione – Sezione Tributaria ordinanza n. 36263 del 23 novembre 2021, che conferma Comm. Trib. Reg. Toscana sentenza n. 1331 del 14 luglio 2016);

Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, di dichiarare, pertanto, il ricorso, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in parte, di accoglierlo e, per l’effetto, di dichiarare la nullità in parte qua dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 gravata;

Ritenuto che secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice, va dato atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo, per la parte interessata dalla declinatoria di giurisdizione, può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, che ne è munito, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

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