TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-09, n. 201500704
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N. 00704/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da:
H A, rappresentato e difeso dall'avv. I C R, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Ancona in data 25 luglio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 202/2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.1. Con il presente ricorso il sig. H A, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, emesso dalla Questura di Ancona in data 25 luglio 2012 e notificatogli il 26 novembre successivo, con cui, sul rilievo che fossero in corso procedimenti penali a carico del datore di lavoro sig. Bontempi Luca per il reato di falsa attestazione nella domanda di emersione dal lavoro irregolare, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato all’esito favorevole della predetta procedura di emersione.
A sostegno del gravame parte ricorrente adduce:
- difetto o carenza nella motivazione e violazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990 e 97 Cost., difetto di istruttoria e eccesso di potere;
- violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del TU n. 286/1998;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza della motivazione, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
- contraddittorietà del decreto impugnato con il provvedimento emesso dalla Prefettura all’esito del procedimento ex D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in favore del ricorrente e violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto o carenza nella motivazione;
- eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del legittimo affidamento del ricorrente nel rinnovo del permesso di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 202/2014 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
II.