TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-01-16, n. 201400034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-01-16, n. 201400034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201400034
Data del deposito : 16 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01709/2012 REG.RIC.

N. 00034/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01709/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2012, proposto da:
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Belluno, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino, 151/A;



contro

Comune di Belluno,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Antinucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Franzato in Venezia - Mestre, Galleria Matteotti, 9;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 6/7/2012, pubblicata il 16/7/2012, per quindici giorni, nell'Albo Pretorio del Comune, avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria I.M.U. - proposta determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012" nella parte in cui si delibera di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del d.lgs. 446/97 e a decorrere dall'1/1/2012 l'aumento delle aliquote per le fattispecie seguenti: aliquota dell'8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per i fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belluno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Belluno impugna la deliberazione consiliare del Comune di Belluno n. 29 del 6 luglio 2012, con la quale è stata determinata la misura delle aliquote per l’anno 2012 dell’imposta municipale propria (IMU), nella parte in cui ha fissato nell’8 per mille l’aliquota applicabile agli alloggi assegnati dall’Ater.

Come è noto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che sia riservato allo Stato metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota base alla base imponibile degli immobili, mentre, a seguito della modifica apportata dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che per gli alloggi degli Iacp o degli altri enti pubblici destinati all’edilizia residenziale pubblica non si applichi la predetta riserva allo Stato della quota di imposta.

Il Comune nell’interpretare la disposizione da ultimo citata, ritiene che la mancata applicazione della riserva in favore dello Stato implichi la destinazione al Comune di tutto il gettito del tributo, anche della parte ordinariamente devoluta allo Stato.

L’Ater impugna la sopra menzionata deliberazione consiliare per i seguenti motivi:

I) violazione ed erronea applicazione dell’art. 13, commi 10 e 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, per la mancata considerazione che la rinuncia da parte dello Stato di un’autonoma imposta erariale non consente l’incameramento della medesima dal Comune, e per l’illegittimità costituzionale di ogni altra ipotesi interpretativa;

II) illogicità ed incoerenza nella determinazione dell’aliquota in misura superiore a quella minima rispetto alla finalità agevolatrice prevista dalla

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