TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-01, n. 202100562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-01, n. 202100562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100562
Data del deposito : 1 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2021

N. 00562/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01200/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2014, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;

per l'annullamento

- del diniego di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-, notificato il 3.4.14, relativo ad opere edilizie realizzate in Bari – -OMISSIS-,-OMISSIS-, nonché

- del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

La ricorrente, la quale ha realizzato in assenza di titolo edilizio un’abitazione a piano terra alla contrada -OMISSIS--OMISSIS-, che assume costruita prima dell’emanazione della legge n. 47/85 e della legge 431 del 1985 in Bari, ha presentato più istanze di condono edilizio, l’ultima delle quali è stata respinta sulla base di plurimi motivi ostativi: a) la realizzazione delle opere dopo la imposizione del vincolo di tutela paesaggistica, previsto dalla legge regione Puglia n. 56/80 art. 51;
b) la realizzazione delle opere in area assoggettata a tutela paesaggistica del PUTT/p;
c) opere realizzate senza titolo edilizio;
opere non conformi con la destinazione urbanistica del vigente PRG (verde pubblico tipo A). Di qui la decisione assunta dall’amministrazione comunale barese “Si ritiene la proposta non ammissibile per il combinato disposto di cui agli artt. 32 e 33 della legge 47/85 e ss.mm. e ii, dai commi 26 e 27 dell’art. 32 della legge 326/03, nonché dell’art. 2 della l.r. Puglia 28/03, così come modificata dalla legge regionale 19/04”. Il provvedimento da ultimo adottato dall’amministrazione comunale è impugnato sulla base del seguente unico gruppo di censure, ricondotto sotto l’egida dell’art. 32 d.l. 269/03 (convertito nella legge 326/03). Il Comune di Bari si è costituito in giudizio. Le parti hanno versato in atti memorie. La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 3 febbraio 2021.

Il ricorso è infondato. La difesa della ricorrente lamenta la violazione della disposizione di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/03, convertito in legge 326 del 2003. La norma prevede che “27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora...: d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La previsione richiamata impedisce l’applicazione della disciplina del condono edilizio quando le opere abusive sono state realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, la qual cosa è stata ritenuta dal comune di Bari alla luce della legge della regione Puglia n. 56 del 1980. Ma, a dire della difesa della ricorrente, il Comune sarebbe incorso in un macroscopico travisamento in punto di diritto. Il vincolo di tutela paesaggistica è stato infatti imposto ai sensi dell’art. 51, lettera f) della L.R. Puglia 56/80, ma è venuto meno in seguito all’approvazione del piano paesaggistico di tutela – PUTT/p, per espressa previsione della norma. In altri termini, il regime di inedificabilità assoluta dei suoli posti in area vincolata ai sensi dell’art. 51 legge 56/80 è cessato proprio con l’approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1748 del 2000, recante approvazione del Piano Urbanistico Territoriale tematico per il Paesaggio nella Regione Puglia, con conseguente condonabilità delle opere realizzate in area assoggettata in precedenza a salvaguardia paesaggistica. D’altra parte, questa è la ulteriore cadenza argomentativa della ricorrente, il vincolo imposto dal PUTT/p è successivo alla realizzazione delle opere e non può porsi a base del diniego di condono nel nostro caso. Da tanto deriverebbe che le opere realizzate dalla ricorrente sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 43 del d.l. richiamato. L’amministrazione ha pertanto malamente dichiarato l’inammissibilità della domanda di condono, invece di munirsi del parere dell’organo di tutela del vincolo. Questo ordine di argomentazioni non convince il Collegio. In primo luogo, deve dirsi che, nonostante il venir meno del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 51, lettera f) della Legge Regione Puglia n. 56 del 1980, la fascia costiera ove sorge l’abitazione abusivamente realizzata dalla ricorrente ha continuato a essere sottoposta a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’art.

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