TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000040
Data del deposito : 8 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00046/2007 REG.RIC.

N. 00040/2010 REG.SEN.

N. 00046/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 46 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stabilimento Balneare Attilio di Montanari Giuseppe, S D &
C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. C M, A D, con domicilio eletto presso Stefano Luzietti in Ancona, c.so Garibaldi, 43;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avv. M E A, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Fabiani Avv. in Ancona, via S. Martino, 23;
Comune di Civitanova Marche Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Ix Settore Servizio Edilizia Privata;

per l'annullamento

Della comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico-IX Settore del Comune di Civitanova Marche prot. 50257 del 21.10.2006, avente ad oggetto “Corresponsione contributo di costruzione strutture balneari stabilimento balneare Attilio – P.E 31/98”

Della determina dirigenziale n. 117 del 8.6.2006 del Dirigente del XI settore del Comune di Civitanova Marche.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6.8.2007.

Della comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico-IX settore del Comune di Civitanova Marche prot. 22037 del 7.5.2007 avente ad oggetto “Corresponsione contributo di costruzione strutture balneari stabilimento balneare Attilio – P.E 31/98-Rettifica”, nonché degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con i ricorso introduttivo, depositato in data 22.1.2007, la ricorrente chiede l’annullamento della Comunicazione prot. 50257 del 31.10.2006, proveniente dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico-IX settore del Comune di Civitanova Marche, con le quali è stato richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione per le precedenti concessioni edilizie rilasciate al titolare dello stabilimento Montanari Giuseppe. Il ricorrente inoltre chiede l’annullamento della presupposta Determinazione Dirigenziale 117/2006 del dirigente del medesimo IX settore, con la quale è stato ritenuto che gli stabilimenti balneari sono tenuti al pagamento degli oneri di urbanizzazione, deducendone l’illegittimità per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva il Comune di Civitanova Marche, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 80 dell’8.2.007 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentato dal ricorrente, al fine del riesame alla luce dei motivi di ricorso e segnatamente in ordine all’incidenza dell’asserita esecuzione di opere di urbanizzazione richieste dal Comune.

A seguito del riesame, il Comune di Civitanova Marche adottava la comunicazione del Dirigente del IX settore prot. 22037 del 7.5.2007 avente ad oggetto “Corresponsione contributo di costruzione strutture balneari stabilimento balneare Attilio – P.E 31/98-Rettifica”

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6.8.2007 la società ricorrente chiedeva l’annullamento della nota di cui sopra, nonché degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con ordinanza n. 46 del 28.8.2007 questo Tribunale respingeva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata il 5.1.2010 la ricorrente ha fatto presente che, nelle more del giudizio, il Comune di Civitanova Marche ha proceduto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a favore dello “Stabilimento balneare Attilio” e, in ottemperanza al citato atto, lo stabilimento procedeva al pagamento delle somme dovute. Conseguentemente, afferma il ricorrente è cessato ogni obbligo per le causali di cui al ricorso in epigrafe.

Alla luce di queste considerazioni la ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, con atto firmato per accettazione dal Procuratore del Comune di Civitanova Marche.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, sottoscritta per accettazione dal Procuratore del Comune di Civitanova Marche, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 23 c.7 della legge 1034/1971.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.

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