TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-05-29, n. 201300434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-05-29, n. 201300434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300434
Data del deposito : 29 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00225/2013 REG.RIC.

N. 00434/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2013, proposto da:


CHIMICA SARDA

Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A R, L G M, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Andrea Galassi N. 2;

contro



ABBANOA

Spa, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio in relazione all’ istanza di revisione prezzi relativa al contratto d'appalto 58/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 21 maggio 2013, prodotta in Camera di consiglio dalla difesa della ricorrente, con la quale A ha riconosciuto, la spettanza della revisione prezzi richiesta;

considerato che parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese di giudizio;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il Consigliere dott. G F e udito per la parte ricorrente l’avv. Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto, con nota datata 16.1.2013 (trasmessa via fax in pari data) e pervenuta il 22.1, ad A il riconoscimento della revisione prezzi in relazione al contratto di fornitura del 30.12.2010 (lotti 1-3-5-6), ammontare complessivamente ad euro 5.056.619 per 24 mesi.

L’art. 3, ultimo comma. del contratto stabiliva che “non è prevista alcuna revisione dei prezzi. I prezzi di contratto sono invariabili per tutta la durata contrattuale dell’appalto”.

La richiesta si fondava sull’art. 115 del decreto legislativo 163/2006 e, stante la natura imperativa della disposizione, sull’art. 1339 c.c.

Sussiste, infatti, giurisprudenza che riconosce che i contratti di fornitura e servizi “debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, in quanto la norma ha carattere imperativo, non suscettibile di deroga pattizia;
pertanto, le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell'art. 1419 Cod. civ. ma sono sostituite de jure, ai sensi dell'art. 1339 Cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge (cfr. C.S. Sez. III n. 4362 19 luglio 2011 e n. 504 del 1-02-2012;
C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale n. 971 2 dicembre 2011).

Non avendo ottenuto riscontro, in via stragiudiziale, la parte ha promosso ricorso avverso il silenzio, notificato il 13.3.-15.3.2013 e depositato il 27.3.

A non si è costituita in giudizio.

Parte ricorrente, nella Camera di consiglio del 22.5.2013, ha depositato la nota del RUP di A datata 21.5.2013, ove si riconosce la spettanza della revisione prezzi al contratto di fornitura, con decorrenza 1.1.2012 (cioè per il secondo anno), con indicazione dei singoli prezzi rivalutati.

Alla luce di tale nota di riscontro favorevole la parte ha dichiarato la cessata materia del contendere (in ordine al procedimento di silenzio radicato), in considerazione dell’avvenuto riconoscimento della pretesa economica richiesta.

Peraltro ha insistito per la condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.

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