TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-01-28, n. 201000331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-01-28, n. 201000331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000331
Data del deposito : 28 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01558/2009 REG.RIC.

N. 00331/2010 REG.SEN.

N. 01558/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2009, proposto da:
Pascià Srl, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
Comune di Otranto;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 12783 del 27 luglio 2009, con il quale il Soprintendente ad interim per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha annullato l'autorizzazione paesaggistica n. 65 del 3 giugno 2009 rilasciata alla ricorrente dal Comune di Otranto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il ref. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Cursi, in sostituzione dell’avv. Finocchito, per la ricorrente e l’avv. Roberti dell’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La ricorrente ha presentato al comune di Otranto una domanda per la ristrutturazione e l’ampliamento della Masseria “Cerra”, sita in un’area tipizzata come E3 – agricola di salvaguardia paesaggistica, e la masseria, più in particolare, è classificata nella tipologia B2 dell’art. 62 del PRG, relativo al “Progetto agriturismo”.

Inoltre, la masseria ricade, come l’intero territorio otrantino, in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi della l. 1497/1939 e nel PUUT/paesaggio, ed è inquadrata intermante in ambito B, per il quale l’art.

2.0.2 delle NTA consente la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale” e il “recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione di detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi”.

Il Comune, con provvedimento del 4 giugno 2009 n. 65, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e ha inviato la stessa alla Soprintendenza per il controllo previsto dalla legge.

Quest’ultima, il 27 luglio 2009, ha annullato il provvedimento comunale per vizio di eccesso di potere per sviamento e per mancata considerazione degli interessi nazionali.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

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