TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-24, n. 202003564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-24, n. 202003564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003564
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2020

N. 03564/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01928/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2018, proposto da
-OMISSIS-s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Siracusa, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, presso i cui uffici distrettuali è domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

1) della nota numero -OMISSIS-resa dal Dirigente dell'Area III Settore Territorio - Servizio Edilizia Privata – del Comune di Siracusa nella parte in cui ha richiesto il pagamento di €220.357,02 a titolo di monetizzazione di aree per servizi, in relazione al rilascio del permesso di costruire per lavori di demolizione e nuova costruzione dell'immobile sito in Siracusa,-OMISSIS-;

2) del provvedimento numero -OMISSIS-reso dal Dirigente dell'Area III Settore Territorio – Sportello Unico dell'Edilizia - del Comune di Siracusa con cui è stato rilasciato il permesso di costruire per i lavori di demolizione e nuova costruzione dell'immobile sito in Siracusa,-OMISSIS-, nella parte in cui viene imposto il versamento della monetizzazione per aree a servizi e posto a pena di applicazione di sanzioni, compresa tra queste la revoca dello stesso permesso;

3) dell'articolo 4 punto 3, e delle successive disposizioni particolari da esso derivanti, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Siracusa ove è previsto che “… Per l'attuazione degli interventi nelle zone-OMISSIS-prevede concessioni edilizie con monetizzazioni per l'acquisizione delle aree destinate a standards. In alcuni casi, espressamente indicati nelle norme di zona, la monetizzazione è sostituita o accompagnata dalla cessione gratuita delle aree. L'entità delle monetizzazioni e/o delle cessioni è stabilita per ciascuna zona nelle presenti Norme..”.

4) nonché di ogni atto ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa G A S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente ha premesso di aver presentato in data -OMISSIS-istanza al Comune di Siracusa per l’approvazione del progetto di demolizione e nuova costruzione di un immobile sito in Siracusa, -OMISSIS- (zona -OMISSIS-del P.R.G.), e per il conseguente rilascio di concessione edilizia.

Ha rappresentato che:

- in data -OMISSIS-, il Comune, tra l’altro, richiedeva per il rilascio della concessione edilizia il pagamento di un contributo aggiuntivo, rispetto agli oneri concessori, a titolo di monetizzazione di aree a servizi, per la complessiva somma di € 220.357,02;

- la società contestava, con nota del-OMISSIS-, tale monetizzazione, ma, allo stesso tempo, al fine di velocizzare l’iter di concessione provvedeva al pagamento della prima rata di € 44,071,40 e alla sottoscrizione della relativa polizza fidejussoria a copertura delle rate a scadere oltre gli interessi e le eventuali sanzioni, per un importo totale garantito di € 256.054,86;

- in data -OMISSIS-, specificando che dal mancato saldo della monetizzazione ne sarebbe derivata l’applicazione della penalità di legge compresa la revoca del permesso.



1.1. Avverso gli atti in epigrafe, nella parte nella quale impongono la monetizzazione delle aree a servizi, la società ha proposto ricorso corredato da un unico motivo di gravame:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art, 28 della l. 1150/1942 e dell’art. 14 della l. r. 71/78 - Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 20 della l. r. 16/16 - Violazione del principio di riserva di legge ex art.23 Costituzione.

Sostiene parte ricorrente che la pretesa monetizzazione sarebbe illegittima in quanto nel caso verrebbe in considerazione un intervento di demolizione e nuova costruzione in zona -OMISSIS-già edificata, e quindi un’edificazione diretta, non comportante l’individuazione di aree da destinare ad opere secondarie, prevista dalla legge per i piani di lottizzazione.

Le N.T.A. del P.R.G., richiamate dall’impugnato permesso, sarebbero anch’esse illegittime in quanto prive di copertura normativa per violazione della riserva di legge ex art. 23 Costituzione.

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