TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-01-23, n. 202301156
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 01156/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-a, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Medicina Aerospaziale A.M. – Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19/11/2020 emanato dal CMO 3/Istituto di Medicina Aerospaziale A.M. – Milano, notificato al ricorrente in data 19.11.2020, con cui l'Av. Capo -OMISSIS- è stato ritenuto NON IDONEO al servizio militare quale Av. Capo OFPS VFP ai sensi della lettera D punto 1 comma 1) dell'art. 582 del DPR 90/2010 e da collocarsi in congedo assoluto a causa di “Pregresso -OMISSIS- trattato con terapia -OMISSIS-”;
- della comunicazione di avvio del procedimento con oggetto “Proscioglimento della ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e successive modifiche e integrazioni per permanentemente non idoneo al servizio militare quale Av. Capo VFP e da collocarsi in congedo assoluto (verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19/11/2020)” emanato dal Comando del 6° Stormo di Ghedi (BS), notificata al ricorrente in data 3.12.2020;
- della lettera G comma 1 del D.M. 4/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 30/6/2021:
- del Decreto Dirigenziale nr. M_D ABS001 REG2021 0006525 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, datato 06.04.2021 e notificato al ricorrente in data 11.05.2021, con il quale l'Aviere Capo -OMISSIS- -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del D. Lgs. n. 66/2010, a decorrere dal 19 novembre 2020, con riserva in attesa della decisione nel merito del ricorso pendente innanzi Codesto On.le T.A.R;
- la proposta di proscioglimento avanzata nei confronti dell'Aviere Capo VFP4 -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 957 co. 1 lett. f), dal 6° Stormo di Ghedi (BS) con foglio n. M_D ABS001 REG2020 0020699 del 14.12.2020;
- della comunicazione di avvio di procedimento con oggetto “Proscioglimento della ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e successive modifiche e integrazioni per permanentemente non idoneo al servizio militare quale Aviere Capo VFP e da collocarsi in congedo assoluto (Verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19.11.2020)” emanato dal Comando del 6° Stormo di Ghedi (BS), notificata al ricorrente in data 03.12.2020;
- del Verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19.11.2020 emanato dalla C.M.O. 3/Istituto di Medicina Aerospaziale A.M. – Milano, notificato al ricorrente in data 19.11.2020, con cui l'Aviere Capo -OMISSIS- è stato ritenuto NON IDONEO al servizio militare quale Aviere Capo OFPS VFP ai sensi della lettera D punto 1 comma 1) dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010 e da collocarsi in congedo assoluto a causa di “-OMISSIS-”;
- della Lettera G comma 1 del D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost.;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12/10/2021:
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0350448 del 30.07.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - Il Vice Direttore Generale, con cui è stata confermata l'esclusione del -OMISSIS- -OMISSIS- dalla procedura concorsuale de qua ed è stata approvata la relativa graduatoria di merito, relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2020, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 28 settembre 2016,
- della graduatoria di merito, relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2020, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 28 settembre 2016 (approvata con atto recante M_D GMIL REG2021 0350448 del 30.07.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - Il Vice Direttore Generale) nella parte in cui non comprende l'odierno ricorrente e del relativo atto d'approvazione della graduatoria;
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0346365 del 28.07.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto (notificato a mezzo MAIL in pari data all'odierno ricorrente) concernente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (circolare n. M_D GMIL REG2020 0363860 del 28 settembre 2020 e successive modifiche) mediante il quale è stata respinta la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto presentata dall' Aviere Capo -OMISSIS- -OMISSIS-, adducendo quale motivazione che la stessa “[…] non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che Ella non è più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 19 novembre 2020, e, pertanto, non ha mantenuto il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 2° alinea della relativa circolare […]”, nonché disposta l'esclusione dell'odierno ricorrente “[…] dalla procedura concorsuale de qua ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa […]”;
- del Decreto Dirigenziale nr. M_D ABS001 REG2021 0006525 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, datato 06.04.2021 e notificato al ricorrente in data 11.05.2021, con il quale l'Aviere Capo -OMISSIS- -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del D. Lgs. n. 66/2010, a decorrere dal 19 novembre 2020, con riserva in attesa della decisione nel merito del ricorso pendente innanzi Codesto On.le T.A.R;
- della proposta di proscioglimento avanzata nei confronti dell'Aviere Capo VFP4 -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 957 co. 1 lett. f), dal 6° Stormo di Ghedi (BS) con foglio n. M_D ABS001 REG2020 0020699 del 14.12.2020;
- della comunicazione di avvio di procedimento con oggetto “Proscioglimento della ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e successive modifiche e integrazioni per permanentemente non idoneo al servizio militare quale Aviere Capo VFP e da collocarsi in congedo assoluto (Verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19.11.2020)” emanato dal Comando del 6° Stormo di Ghedi (BS), notificata al ricorrente in data 03.12.2020;
- del Verbale BL/S n. 14/VCI/2020 del 19.11.2020 emanato dalla C.M.O. 3/Istituto di Medicina Aerospaziale A.M. – Milano, notificato al ricorrente in data 19.11.2020, con cui l'Aviere Capo -OMISSIS- è stato ritenuto NON IDONEO al servizio militare quale Aviere Capo OFPS VFP ai sensi della lettera D punto 1 comma 1) dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010 e da collocarsi in congedo assoluto a causa di “-OMISSIS-”;
- della Lettera G comma 1 del D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost.;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 9/12/2021:
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0433605 del 30.09.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, con cui oltre ad essere stata confermata l'esclusione del -OMISSIS- -OMISSIS- dalla procedura concorsuale de qua è stata disposta altresì la sospensione dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, ai sensi del paragrafo 12, sottopara c. della Circolare n. M_D GMIL REG2020 0363860 del 28.09.2020, del candidato -OMISSIS- ed è stata approvata la relativa graduatoria di merito, disponendo “[…] I Sottonotati volontari, utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0350448 del 30 luglio 2021 sono immessi – con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. M_D GMIL REG2020 0363860 del 28 settembre 2020 e successive modifiche – nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, con il grado di Aviere Capo, con decorrenza giuridica