TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-07-11, n. 202204629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-07-11, n. 202204629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204629
Data del deposito : 11 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2022

N. 04629/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05186/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5186 del 2017, proposto da
L E, rappresentata e difesa dall'avvocato F S E, con domicilio eletto presso il suo studio in Piano Di Sorrento, corso Italia 319;

contro

Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento

dell'ingiunzione a demolire n. 34 emessa dal funzionario direttivo della quinta unità organizzativa del comune di Sant'Agnello, Geom. Francesco Ambrosio, in data 30 agosto 2017 e notificata il successivo 25 settembre 2017 nonché' di ogni altro provvedimento precedente, preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig. Ercolano ha impugnato l’ingiunzione a demolire n. 34 emessa dal Comune di Sant’Agnello in data 30 agosto 2017, con cui si contesta alla ricorrente l’effettuazione di alcuni interventi edili in assenza di titolo abilitativo.

Questi i motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo del giudizio:

1) La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la struttura edificata avrebbe sempre avuto destinazione abitativa, come dimostrato dalla certificazione catastale prodotta e dalla circostanza che il Comune resistente, nel corso degli anni, avrebbe percepito le imposte locali sul presupposto che la destinazione d’uso fosse residenziale;
peraltro, l’ente avrebbe in precedenza rilasciato titolo abilitativo n. 1602/1987/4842 per un intervento di ristrutturazione, e in seguito la ricorrente presentava anche una C.I.L., prot. n. 14376 del 2004, con cui comunicava l’esecuzione di lavori di riparazione relativi all’immobile, specificando che lo stesso presentava destinazione abitativa;

2), la ricorrente deduce, inoltre, la contraddittorietà della condotta del Comune resistente, che non avrebbe provveduto alla rimozione della C.I.L. presentata nel 2004;
si evidenzia, peraltro, la scadenza dei termini ex artt. 19 co. 6 e 21 nonies L. n. 241/1990 entro i quali sarebbe stato possibile ritirare detto provvedimento in autotutela;

3) si lamenta, inoltre, che il provvedimento violerebbe il legittimo affidamento maturato dal privato, e che difetterebbe della necessaria motivazione rafforzata volta a dar conto delle ragioni della lesione di tale affidamento;

4) l’intervento effettuato, peraltro, andrebbe al più qualificato come ristrutturazione edilizia, ciò che escluderebbe l’applicabilità dell’art. 31

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