TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400153
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00153/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00935/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2023, proposto da
F P G, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Regione Siciliana - Fondo Pensioni Sicilia per il personale Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dalla sentenza n. 223/2021, pubblicata il 19.01.2021, del Tribunale di Catania, sez. lavoro, notificata in forma esecutiva in data 14.10.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Regione Siciliana - Fondo Pensioni Sicilia per il personale Regionale e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, ex dirigente di II fascia dapprima presso l’ex Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Catania e poi presso la Regione Siciliana attualmente in quiescenza, rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 15960 del 26/01/2011, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale le comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla rettifica del suo inquadramento giuridico-economico;
sostanzialmente, le veniva contestata la qualifica di dirigente di II fascia (ricoperta a partire dal 10.12.1998 giusta delibera del Comitato esecutivo n.166) e le veniva richiesta la ripetizione dei trattamenti economici versati, ma non spettanti.

Successivamente, nonostante l’amministrazione, a seguito delle osservazioni della ricorrente, mostrasse dubbi sulla correttezza del proprio operato, venivano comunque adottati i D.D.G. 5801 dell’8.10.2013 e la nota prot. n. 100580 del 4.8.2014 con i quali veniva rideterminato in peius il trattamento economico della ricorrente e iniziavano le decurtazioni stipendiali.

Per tale ragione, la ricorrente proponeva domanda giurisdizionale innanzi al Tribunale del Lavoro di Catania, il quale, con la sentenza n. 223/2021 del 19.01.2021, statuiva che “disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - dichiara l’illegittimità della rideterminazione in peius del trattamento economico della ricorrente e della conseguente attività di ripetizione di indebito posta in essere dall’amministrazione regionale convenuta sulla base del D.D.G. 5801 dell’8.10.2013 e della nota prot. n. 100580 del 4.8.2014;
- condanna, per l’effetto, l’amministrazione regionale convenuta alla restituzione in favore della ricorrente delle somme medio tempore trattenute”.

Detta sentenza è passata in giudicato, è munita di formula esecutiva ed è stata notificata all’amministrazione resistente.

L’amministrazione resistente, pertanto, avrebbe dovuto, in ossequio al dictum giurisdizionale, riportare la situazione fattuale e giuridica della dipendente allo status economico-normativo antecedente ai provvedimenti disapplicati dal giudice ordinario in quanto ritenuti illegittimi;
ciononostante, l’amministrazione non rideterminava correttamente la posizione professionale della ricorrente e, conseguentemente, a fronte di una somma complessiva da restituire pari a € 36.193,26, con il D.D.G. n. 3412 del 14/09/2021 rideterminava il trattamento economico della ricorrente, procedendo alla restituzione di solamente € 19.303,86, con una differenza ancora dovuta quindi di € 16.889,40.

L’Amministrazione, inoltre, con note prot. n. 30312 del 29/03/2023 e prot. n. 28422 del 23/03/2023 trasmesse al Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale (c.d. Fondo Pensioni Sicilia) ancora una volta considerava la ricorrente come dirigente di III fascia, anziché di II fascia come accertato con sentenza passata in giudicato.

Per tutti i surriferiti motivi, la ricorrente ha presentato il presente ricorso in ottemperanza chiedendo la condanna dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a porre in essere tutti gli atti necessari per la integrale restitutio in integrum nella posizione dirigenziale di II fascia, con relativo trattamento economico-normativo e quindi con la restituzione della somma ancora dovuta di € 16.889,40, oltre interessi e rivalutazione legale nella maggiore misura su tutte le somme trattenute indebitamente in busta paga, con decorrenza dalle singole trattenute economiche sulle misure stipendiali sino al soddisfo;
la ricorrente ha domandato altresì che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la Regione Siciliana sia obbligato a trasmettere al Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale la base contabile per il ricalcolo della pensione, considerando la restituito in integrum nella posizione dirigenziale di II fascia, con correlativo trattamento economico-normativo.

Parte ricorrente ha chiesto infine la nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempimento dell’Assessorato resistente.

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