TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-03-25, n. 202405873
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 05873/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2024, proposto da RE FF, in proprio e quale Titolare dell'Impresa Individuale "El Maiz di RE FF", rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento prot. CA/2024/22913 del 09/02/2024 recante comunicazione di inefficacia della scia di nuova apertura di laboratorio presentata dalla ricorrente;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare del 19 marzo 2024, come da apposito avviso a verbale;
CONSIDERATO che:
- la parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento prot. CA/2024/22913 del 9 febbraio 2024 recante comunicazione di inefficacia della scia di nuova apertura di laboratorio dalla medesima presentata in data 14 novembre 2023;
- deduce al riguardo, con il motivo rubricato “ Violazione dell'art. 2, comma 8 bis, della l. 241/1990 e dell'art. 19 della l. 241/1990 ”, la tardività del provvedimento impugnato, siccome emesso e notificato ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 19 della L. 241/1990, risultando per l'effetto inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, della L. 241/1990;
- si è costituita in resistenza Roma Capitale per eccepire l’infondatezza della tesi attorea, tenuto conto della normativa regolante gli assetti delle attività commerciali nella quota di territorio urbano di significativa valenza