TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201501776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201501776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501776
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01701/2005 REG.RIC.

N. 01776/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01701/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2005, proposto da:
Annicchiarico A A, Annicchiarico G D ed Annicchiarico Stella Maria, rappresentati e difesi dall'avv. A A Annicchiarico, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, Via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Grottaglie, n.c.;

nei confronti di

L S, n.c.;
L C, n.c.;

per l'annullamento

Con il ricorso introduttivo:

- del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 21617 del 6 ottobre 2005, notificato il 7 ottobre 2005, nonché di ogni altro atto presupposto (ivi compresa la delibera della Giunta Comunale n. 267/2005 del 6 ottobre 2005) e connesso (ivi compresa la nota di preavviso dell’immissione in possesso del 6 ottobre 2005);

Con i motivi aggiunti:

- del decreto di espropriazione definitiva prot. n. 11433 del 15 maggio 2006, notificato il 22 maggio 2006;
nonchè di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per i ricorrenti l'avv. A.A. Annicchiarico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - I tre ricorrenti - comproprietari di un’area ubicata nel centro abitato del Comune di Grottaglie - con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugnano, domandandone l’annullamento: 1) il decreto prot. n. 21617 del 6 ottobre 2005, con il quale il Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Grottaglie ha disposto l’occupazione d’urgenza di mq 118 della predetta area finalizzata al completamento della strada di P.R.G. denominata via Croce (nel tratto tra via Bruno e via Newton);
2) la delibera della Giunta Municipale di Grottaglie n. 467 del 6 ottobre 2005, avente ad oggetto “Completamento strada di P.R.G. già denominata via Croce. Approvazione progetto dei lavori”;
3) la nota comunale del 6 ottobre 2005 di preavviso dell’immissione in possesso (per la data del 14 ottobre 2005).

Con motivi aggiunti, notificati in data 12-13 giugno 2006 e depositati il 19 giugno 2006, impugnano, altresì, il decreto di espropriazione definitiva emesso dal Comune di Grottaglie prot. n. 11433 del 15 maggio 2006, avente ad oggetto la predetta area di mq 118.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:

1) erronea presupposizione dello stato di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge;

2) erronea valutazione, violazione di legge;

3) eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, travisamento, nonché motivazione carente in merito all’interesse pubblico;

4) erronea valutazione della pubblica utilità;

5) violazione di legge,

6) violazione di legge - art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326;

7) eccesso di potere;

8) inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità;

9) violazione di legge - falsa applicazione delle norme ad un caso non previsto (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

10) travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

11) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

12) eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente istruttoria e della violazione del canone di proporzionalità nella comparazione degli interessi in oggetto (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

13) violazione del principio di proporzionalità (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

14) eccesso di potere, sviamento dal fine primario, illogicità manifesta, mancata o errata istruttoria (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006).

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento fattuale e giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il Comune di Grottaglie ed i soggetti privati intimati non si sono costituiti in giudizio.

I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanze di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti, che sono state respinte dalla Sezione con ordinanze n. 1295/2005 (“ Considerato che, ad una sommaria delibazione, le censure prospettate in ricorso non appaiono assistite dal necessario fumus boni juris, poichè –contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti- sussiste nella fattispecie il c.d. “raccordo urbanistico” (in virtù delle previsioni del vigente P.R.G. di Grottaglie approvato nel 2003, così come attestato nella certificazione 20/6/2005 a firma del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune intimato, fidefacente sino a querela di falso) e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di sistemazione stradale de qua deve ritenersi implicita, ex art. 12 D.P.R. n. 327/2001, nell’approvazione del relativo progetto effettuata con la delibera giuntale n. 467/2005;
inoltre è stato ritualmente dato atto trattarsi di lavori pubblici particolarmente urgenti, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e 15 della L.R. n. 3/2005, e risultano essere state valutate dalla P.A. le osservazioni presentate dai privati interessati nella sede amministrativa
”) e n. 734/2006 (“ Considerato che i ricorrenti ripropongono avverso l’impugnato decreto di espropriazione n° 11433 del 15 Maggio 2006 – essenzialmente – le medesime censure (già formulate nei confronti del decreto di occupazione d’urgenza del 6 Ottobre 2005 e della delibera G.M. n° 467 del 6 Ottobre 2005) che sono state disattese da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n° 1295 del 26 Ottobre 2005;
Considerato, altresì, che non vi è stata ancora nessuna pronuncia da parte del competente Tribunale civile di Taranto nel giudizio pendente (inter partes) in seguito alla querela di falso presentata dai ricorrenti e che il decreto di espropriazione impugnato con i motivi aggiunti notificati in data 12-13 Giugno 2006 ha per oggetto una particella di terreno di soli 118 mq. (peraltro, non utilizzata dai ricorrenti per esigenze abitative), per cui non si ravvisa (nella fattispecie) nemmeno l’esistenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza (ex art. 23 bis Legge n° 1034/1971 e ss.mm.)”.

Questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza collegiale n. 1092 del 9 novembre 2007, ai sensi degli artt. 41 e 42 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (vigenti ratione temporis ), ha disposto la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione dell’A.G.O. sulla querela di falso proposta dai ricorrenti in data 10 febbraio 2006 dinanzi al Tribunale Civile di Taranto in relazione a quanto risultante dalla esibita certificazione del 20 giugno 2005 a firma del Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Grottaglie (attestante la sussistenza nella fattispecie de qua del c.d. “raccordo urbanistico”, contestato dai ricorrenti).

In esito alla sentenza n. 1808 del 27 settembre 2010 pronunciata dal Tribunale Civile di Taranto (peraltro rilevato che gli attori “mirano a privare dell’efficacia che gli è propria - piuttosto che l’atto amministrativo, oggetto solo apparente della domanda - gli strumenti urbanistici del Comune di Grottaglie, così dimenticando la natura di atto <<derivato>>
della certificazione de qua”, ed apprezzato incidenter tantum l’inesattezza “dell’assunto - espressamente…posto dagli Annicchiarico a fondamento dell’azione - secondo il quale la potestà organizzatoria del Civico Ente in tema di viabilità sarebbe inibita dall’autonomia spettante ai privati in sede di regolamento dei rapporti sinallagmatici”), dichiarativa dell’inammissibilità della predetta querela di falso, i ricorrenti, in data 25 ottobre 2010, hanno depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. copia autentica di tale sentenza e, con istanza depositata in Segreteria il 6 aprile 2011, hanno chiesto la fissazione dell’udienza di discussione della causa.

All’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 è stato rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., un ritardo nel deposito dell’istanza di fissazione udienza.

All’udienza pubblica del 26 novembre 2014 sono stati rilevati d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., dubbi di ammissibilità in relazione al deposito della domanda di fissazione udienza.

Con istanza depositata il 25 febbraio 2015, i ricorrenti hanno domandato la rimessione in termini per “errore scusabile in presenza di oggettive situazioni di incertezza su questioni di diritto, relative ai termini di deposito in Segreteria dell’istanza di fissazione dell’udienza dopo la sospensione per incidente di falso” (e richiamato l’art. 2 - “Ultrattività della disciplina previgente” - dell’allegato 3 - “Norme transitorie” - “ 1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti” ).

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

2. - In via preliminare, il Collegio, premesso, da un lato, che l’art. 78 del Codice del Processo Amministrativo (entrato in vigore il 16 settembre 2010) prevede che “ 1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

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