TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201501776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-05-29, n. 201501776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501776
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01701/2005 REG.RIC.

N. 01776/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01701/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2005, proposto da:
Annicchiarico A A, Annicchiarico G D ed Annicchiarico Stella Maria, rappresentati e difesi dall'avv. A A Annicchiarico, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, Via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Grottaglie, n.c.;

nei confronti di

L S, n.c.;
L C, n.c.;

per l'annullamento

Con il ricorso introduttivo:

- del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 21617 del 6 ottobre 2005, notificato il 7 ottobre 2005, nonché di ogni altro atto presupposto (ivi compresa la delibera della Giunta Comunale n. 267/2005 del 6 ottobre 2005) e connesso (ivi compresa la nota di preavviso dell’immissione in possesso del 6 ottobre 2005);

Con i motivi aggiunti:

- del decreto di espropriazione definitiva prot. n. 11433 del 15 maggio 2006, notificato il 22 maggio 2006; nonchè di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per i ricorrenti l'avv. A.A. Annicchiarico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - I tre ricorrenti - comproprietari di un’area ubicata nel centro abitato del Comune di Grottaglie - con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugnano, domandandone l’annullamento: 1) il decreto prot. n. 21617 del 6 ottobre 2005, con il quale il Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Grottaglie ha disposto l’occupazione d’urgenza di mq 118 della predetta area finalizzata al completamento della strada di P.R.G. denominata via Croce (nel tratto tra via Bruno e via Newton); 2) la delibera della Giunta Municipale di Grottaglie n. 467 del 6 ottobre 2005, avente ad oggetto “Completamento strada di P.R.G. già denominata via Croce. Approvazione progetto dei lavori”; 3) la nota comunale del 6 ottobre 2005 di preavviso dell’immissione in possesso (per la data del 14 ottobre 2005).

Con motivi aggiunti, notificati in data 12-13 giugno 2006 e depositati il 19 giugno 2006, impugnano, altresì, il decreto di espropriazione definitiva emesso dal Comune di Grottaglie prot. n. 11433 del 15 maggio 2006, avente ad oggetto la predetta area di mq 118.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:

1) erronea presupposizione dello stato di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge;

2) erronea valutazione, violazione di legge;

3) eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, travisamento, nonché motivazione carente in merito all’interesse pubblico;

4) erronea valutazione della pubblica utilità;

5) violazione di legge,

6) violazione di legge - art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326;

7) eccesso di potere;

8) inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità;

9) violazione di legge - falsa applicazione delle norme ad un caso non previsto (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

10) travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

11) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

12) eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente istruttoria e della violazione del canone di proporzionalità nella comparazione degli interessi in oggetto (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

13) violazione del principio di proporzionalità (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006);

14) eccesso di potere, sviamento dal fine primario, illogicità manifesta, mancata o errata istruttoria (motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2006).

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento fattuale e giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il Comune di Grottaglie ed i soggetti privati intimati non si sono costituiti in giudizio.

I

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