TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202103091
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 03091/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2020, proposto da
Consorzio Universitario Megara Ibleo (C.U.M.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N D L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 14 del 14.09.2020 del Sindaco del Comune di Priolo Gargallo;
del provvedimento di sgombero del Comune di Priolo Gargallo prot. n. 0023239 del 3 settembre 2019, notificato nella stessa data;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 ottobre 2005, il Consorzio Universitario Megara Ibleo ha inoltrato al Comune di Priolo Gargallo formale richiesta di locali per l’ampliamento della propria attività didattico – universitaria. Avendo l’amministrazione resistente in proprietà dei locali comunali, in numero di tredici aule, ubicati in un edificio sito via Manzoni n. 17 presso il II Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, non pienamente utilizzati sino ad oggi, da valorizzare per ragioni di pubblico interesse, a beneficio della cittadinanza e comunità nel suo complesso, data la valenza fortemente sociale dell’attività svolta dal Consorzio Universitario Megara Ibleo, sono state concesse a quest’ultimo alcune aule e locali del su indicato immobile comunale.
In data 14 novembre 2005, il comune di Priolo Gargallo ha sottoscritto con il Consorzio Universitario Megara Ibleo una convenzione, prot. n. 153, integrata con atto prot. n. 2 del 7 gennaio 2009. In virtù di tale convenzione è stato concesso l’uso gratuito di durata decennale in data 14 novembre 2005 dei locali su indicati. Con successiva integrazione del 7 gennaio 2009 il termine di rilascio dell’immobile è stato posticipato al 2016, e, successivamente, rinnovato sino alla data del 2026.
In virtù di tale accordo è stata stipulata con l’Università degli Studi di Messina convenzione per la costituzione di Corsi di Laurea in Giurisprudenza da svolgere c/o l’indicata sede a condizione che I’ANVUR avesse certificato la idoneità dei locali per lo svolgimento di attività universitaria. Dopo un intero anno di istruttoria la sede del CUMI, ovvero l’immobile concesso in comodato d’uso in Via Alcide De Gasperi, 17 - Priolo Gargallo è stato accreditato, in data 31 luglio 2019 come unica e possibile sede del Corso di Laurea indicato.
Con provvedimento prot. n. 0023239 del 3 settembre 2019, notificato nella stessa data, e, successivamente, con ordinanza Sindacale n. 14 del 14.09.2020, il Comune di Priolo Gargallo ha richiesto di provvedere allo sgombero di 3 aule attigue all’immobile su indicato, al fine di eseguire lavori ritenuti “urgenti”, motivata dall’esigenza – nota all’amministrazione resistente – di riapertura della scuole con decorrenza 14 settembre 2020.
Il Consorzio Universitario Megara Ibleo impugnava entrambi i sopra indicati provvedimenti con ricorso depositato in segreteria il 18/09/2021.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, eccependo innanzitutto la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in esito alla fine del periodo dell’emergenza COVID 19 in ambito scolastico datata al 07/10/2020, e dato che l’ordinanza sindacale impugnata era espressamente stata risolutivamente condizionata al cessare di quella.
Il giorno 07/07/2021 si svolgeva – in concreto in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe. In esito alla stessa, tuttavia, avendo il Collegio rilevato ex officio una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, veniva adottata apposita ordinanza ex art. 73 c.p.a. per consentire un effettivo contraddittorio fra le parti processuali sul punto, con rinvio altresì della decisione finale ad una ulteriore camera di consiglio fissata in data 06/10/2021.
I – Pur in assenza di specifica eccezione di parte, il Collegio deve preliminarmente verificare il sussistere del presupposto processuale rappresentato dal rientrare la presente controversia nella giurisdizione del plesso cui esso appartiene.
In assenza della richiesta di discussione da remoto della causa, il Collegio ha dovuto attivarsi a norma del terzo comma dell’art. 73 c.p.a. con ordinanza n. 2353/2021, al fine di promuovere il contraddittorio fra le parti sul sussistere della giurisdizione del giudice adito con specifico riguardo al provvedimento di sgombero del Comune di Priolo Gargallo prot. n. 0023239 del 3 settembre 2019.
In assenza di argomentazioni suscettibili di fugare le perplessità già palesate nella ordinanza collegiale n. 2353/2021 circa il sussistere della giurisdizione del giudice adito nel caso di specie, il Collegio dichiara il proprio (parziale) difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnativa avente ad oggetto il provvedimento di sgombero del Comune di Priolo Gargallo prot. n. 0023239 del 3 settembre 2019, appellandosi nel motivare la propria scelta alle ragioni di cui alla seguente pronuncia della Corte Regolatrice: “ la questione di giurisdizione non è fondata perchè nella presente causa non occorre procedere alla verifica della legittimità di alcun atto d' imperio, visto che anche dopo la concessione dell'autorizzazione ministeriale, l'ENEL non ha provocato alcun esproprio od altro atto autoritativo, ma si è accordata in via paritaria con l'ex proprietario …, stipulando con lui un negozio di natura civilistica per il godimento di un bene sulla cui domanda di restituzione deve pertanto provvedere il giudice ordinario e non quello amministrativo, la giurisdizione del quale presuppone, com'è noto, la presenza in causa dell'Amministrazione (o del gestore del pubblico servizio) come autorità e non come un privato qualsiasi ”(Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 9 febbraio 2011, n. 3168).
II – In relazione alla parte relativa alla parte della proposta domanda di tutela giurisdizionale scrutinabile dal giudice adito – ovvero per quella avente ad oggetto l’impugnazione della ordinanza Sindacale n. 14 del 14.09.2020 -, innanzi tutto il Collegio, come da eccezione del Comune intimato, è tenuto a verificare se a tutt’oggi esistano i presupposti per una propria pronuncia nel merito.
Il Comune, nei propri atti defensionali, afferma che la emergenza COVID 19 in ambito scolastico sarebbe cessata il 07/10/2020 (come da D.P.C.M. del 7 settembre 2020- (pubblicato nella GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020 – che all’art.1, comma 1, così dispone: che « allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4» ) : con immediati riflessi sull’interesse a (ulteriormente) coltivare il presente giudizio da parte del Consorzio ricorrente, in quanto la impugnata ordinanza sindacale espressamente limitava la necessità del Comune intimato di “ rientrare nella immediata disponibilità di n. 3 aule delle 14 concesse in comodato gratuito al Consorzio C.U.M.I.” alla “ durata strettamente necessaria al superamento della crisi in corso» - il cui cessare (in tesi) assumeva dunque il valore dell’avverarsi di una condizione risolutiva espressa, tale da consentire al Consorzio ricorrente di recuperare la disponibilità delle anzidette 3 aule senza necessariamente passare attraverso la caducazione dei provvedimenti impugnati.
Ma osserva in contrario il Collegio come la ordinaria ripresa dell’attività didattica sia stata una tanto felice quanto breve parentesi. Già infatti nel mese di novembre dell’anno 2020 si era tornati ad una generalizzata attività didattica a distanza. Né la situazione risultava essersi definitivamente normalizzata alla data in cui si è tenuta l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. A qual tempo infatti era ancora vigente l’art. 3 del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021: che seppure assicurava “in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ”, nondimeno prevedeva contestualmente la possibilità di derogare a quella previsione “ in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio ”. E’ quindi evidente che nessuna automatica restituzione al Consorzio