TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300066
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00066/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00017/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto dalle signore L V e A B, rappresentate e difese dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via G. Grazioli n. 71, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Comune di Mezzocorona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici dell’Avvocatura;

per l’annullamento

dei seguenti atti: A) nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021, notificata in data 7 luglio 2021, con la quale è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021, avente ad oggetto le opere abusive realizzate sul manufatto contraddistinto dalla p.ed. 1157 C.C M;
B) nota prot. n. 12436 in data 28 dicembre 2020, notificata in pari data, con cui è stata ordinata la sospensione dei lavori in relazione alle opere abusive realizzate sul manufatto contraddistinto dalla p.ed. 1157 C.C M;
C) nota prot. n. 1388 in data 1° febbraio 2021, notificata in data 2 febbraio 2021, con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 11468 in data 30 novembre 2020, avente ad oggetto le opere abusive realizzate sul manufatto contraddistinto dalla p.ed. 1157 C.C M;
D) nota prot. n. 1870 in data 11 febbraio 2021, notificata in data 21 febbraio 2021, recante l’ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive realizzate sul manufatto contraddistinto dalla p.ed. 1157 C.C M;
E) nota prot. n. 3689 in data 22 marzo 2021, notificata in pari data, con cui è stata respinta la domanda di annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, presentata dalle ricorrenti in data 19 febbraio 2021;
F) nota prot. n. 6209 in data 21 maggio 2021, notificata in pari data, recante il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1, della legge provinciale n. 23/1992, della suddetta domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzocorona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le signore L V e A B con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, a seguito di opposizione del Comune di Mezzocorona, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 128 e 135 della legge provinciale n. 1/2008;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità e irragionevolezza, nonché violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento
.

Le ricorrenti premettono che la Commissione edilizia comunale (di seguito CEC) - esaminata la domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021, relativa alle opere abusive realizzate dalle ricorrenti medesime sul preesistente manufatto contraddistinto dalla particella edificiale 1157 - nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 ha formulato i seguenti rilievi: A) le opere oggetto della domanda di sanatoria rientrerebbero nella categoria delle opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire n. 162/2020 in data 15 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 128, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 1/2008, sotto il profilo della diversità dell’organismo edilizio e dell’autonoma utilizzabilità dello stesso;
B) la superficie coperta (Sc) del fabbricato risultante dall’intervento edilizio sarebbe eccedente il 30% dei valori di progetto, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 128, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 1/2008;
C) non sussisterebbe il requisito della c.d. “doppia conformità” , sia con riferimento agli interventi ammessi per i cc.dd. “fabbricati rurali minori” , sia con riferimento alla tettoia identificata con la lettera “i” nell’ordine di demolizione prot. n. 1870 in data 11 febbraio 2021.

Le ricorrenti poi evidenziano che - fronte delle molteplici osservazioni da esse presentate in data 4 giugno 2021, a seguito della ricezione del preavviso di rigetto della domanda di sanatoria - nella motivazione dell’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 si legge quanto segue: A) le richiedenti «hanno ottenuto il titolo abilitativo avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del rustico» , non essendo in contestazione gli interventi assentiti con il titolo edilizio, «bensì gli interventi non previsti dal titolo originario e realizzati in difformità agli strumenti urbanistici vigenti» , sicché sono inconferenti «le osservazioni riguardanti l’astratta tipologia di intervento (ristrutturazione edilizia) riportata nel titolo originario» ;
B) le richiedenti, «per quanto concerne il manufatto in parte ricadente in zona agricola, hanno ottenuto la regolarizzazione» , nel mentre nessun rilievo è stato mosso circa «la legittimità dell’immobile ante-operam» ;
C) a detta delle richiedenti, il Comune «è tenuto a valutare l’intervento che si intende realizzare e di cui al progetto presentato e non certo quello che in ipotesi si potrà fare in futuro» , ma la previsione relativa alla «futura di realizzare un agritur e di relativi servizi igienici è riportata dal tecnico nell’elaborato “Relazione Tecnica” a pag. 13 dove si cita: “Di fondamentale importanza è identificare la natura e consistenza delle opere abusive e chiarire il loro senso, se non attuale, almeno in prospettiva, in vista della sanabilità delle stesse”. Ne risulta pertanto che la previsione di cambio d’uso ad agritur è ampiamente palesata negli elaborati di progetto della richiesta di sanatoria, nonché messi a sostegno della stessa tesi. Ad ulteriore comprova di ciò, si richiama inoltre quanto già rilevato in sede di accertamento dell’abuso circa la predisposizione di impianto idrico-sanitario costituito in tubazioni multistrato isolate a collegamento dell’avvolto a piano terra del manufatto principale alla tettoia» ;
D) a detta delle richiedenti, l’intervento realizzato si pone «in coerenza alle possibilità offerte dalla categoria di intervento della ristrutturazione» , ma non è possibile confondere «la definizione di una categoria di intervento con quanto il titolo abilitativo prevede di realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici» ;
E) sempre a detta delle richiedenti, «ingiustificabile ... appare l’affermazione secondo cui le richiedenti avrebbero realizzato volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile» , ma tale circostanza « è rilevante solamente ai fini della classificazione dell’abuso ai sensi dell’art. 128 c.3, dove peraltro non risulta essere l’unica circostanza prevista dal succitato articolo e per il quale si ribadisce quanto espresso dalla CEC circa il fatto che l’intervento risulta eseguito in totale difformità. Nulla pertanto rileva il continuo richiamo alla definizione di ristrutturazione edilizia» ;
F) ancora a detta delle richiedenti, il mutamento di destinazione d’uso, in caso di ristrutturazione edilizia, «è comunque sempre ammesso, ovviamente tenuto conto dei limiti imposti dal PRG in quell’area, quanto alle tipologie di destinazioni ammesse» , ma in realtà, nonostante limiti imposti dal PRG sul cambio d’uso dei fabbricati di tipo R1 in zona B3, «non vi è stato alcun rilievo circa il cambio d’uso» , perché la CEC «ha motivato l’assenza di conformità in quanto “non risultano conformi ampliamenti o modifiche planivolumetriche dell’edificio”» ;
G) a detta delle richiedenti, inoltre, la «variazione dell’impianto strutturale e distributivo dell’edificio» è ammessa in caso di ristrutturazione edilizia, ma in realtà nessun rilievo assume «il continuo richiamo alla definizione di ristrutturazione edilizia» perché è «rilevante, in aggiunta, il fatto che vi siano opere strutturali (scala, tettoie) di nuova edificazione e prive di denuncia delle opere strutturali di cui all’art. 4 della L.1086/71» ;
H) quanto al «tema relativo alla modificazione dell’aspetto architettonico e dei materiali utilizzati» , pure valorizzato dalle richiedenti, la CEC «ha svolto un’analisi complessiva ed unitaria del progetto oggetto di istanza di sanatoria e pertanto ha valutato lo stesso non conforme nel suo complesso» , fermo restando che la nuova tettoia, per la parte ricadente in zona agricola, si pone in contrasto con «una precisa prescrizione del titolo abilitativo circa le modalità costruttive ed esecutive della stessa» ;
I) secondo le richiedenti, «trattandosi di intervento di ristrutturazione, non si capisce poi come possa essere fondatamente contestato alle scriventi il fatto di aver realizzato un organismo diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche» , ma in realtà nessun rilievo assume «il continuo richiamo alla definizione di ristrutturazione edilizia» perché la conformazione e la dimensione delle tettoie e degli ampliamenti in muratura eseguiti in difformità determinano la realizzazione di «un organismo diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche, indipendentemente dalla definizione della tipologia di intervento» ;
L) a detta delle richiedenti, «l’aumento di Sun (Superficie utile netta) stimato per la sanatoria ... non supera il 20% della Sun complessiva dell’immobile» , peraltro non sono conformi alle previsioni del PRG «ampliamenti o modifiche planivolumetriche dell’edificio, in quanto per gli edifici di tipo R1 quali sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria» , e in realtà l’osservazione delle ricorrenti medesime «non è corretta in quanto negli elaborati progettuali (pag. 12 della Relazione Tecnica a firma dell’arch. Allocca) si omette nel calcolo dell’aumento della Sun l’ampliamento del corpo di fabbrica identificato dalla lettera "G", che sommato alla parte di tettoia in zona B3, comporterebbe un aumento superiore del 20%» ;
M) a detta delle ricorrenti la contestata variazione dei valori di progetto per una percentuale superiore al 30% non si configura in quanto «non costituente un indice di PRG prescrittivo per quanto riguarda la zona B3» , ma in realtà, premesso che «il PRG per la zona B3 indica come prescrittivo anche il rispetto del rapporto di copertura “Re” che è un valore direttamente legato alla superficie coperta “Sc”» , l’osservazione delle richiedenti «non coglie nel segno in quanto l’art. 128 c. 3 lettera c della L.P.1 /2008 definisce come costruzioni eseguite in totale difformità la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4, ovvero, le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l’altezza. Pertanto il calcolo deve riferirsi ai valori di progetto e alle dimensioni preesistenti e non ai limiti prescrittivi degli indici di PRG» .

Tanto premesso, le ricorrenti deducono innanzi tutto che l’intervento edilizio oggetto del presente giudizio è stato oggetto di un titolo abilitativo (il permesso di costruire n. 162/2020), mai annullato, concernente lavori di ristrutturazione di un preesistente rustico, contraddistinto dalla p.ed. 1157 C.C M, già adibito a stalla, con possibilità di demolizione e ricostruzione della parte del rustico ricadente in zona B3 anche con cambio di destinazione d’uso, ma con il vincolo del mantenimento della volumetria attuale. Ebbene, tale circostanza, a detta delle ricorrenti - «oltre a rilevare sul fronte del legittimo affidamento» riposto dalle ricorrenti medesime nel titolo edilizio ad esse rilasciato - assumerebbe decisivo rilievo ai fini della qualificazione dell’intervento in base alle diverse tipologie di intervento di cui alla legge n. 15/2015: ciò in quanto «il richiamo definitorio alla categoria della ristrutturazione edilizia è portato all’attenzione dell’Ente comunale proprio come metro di valutazione del procedimento di sanatoria» . Difatti, come già evidenziato nelle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto della domanda di sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021, «applicando i criteri della ristrutturazione, così come assentita dal titolo edilizio rilasciato, appare del tutto plausibile adeguare l’unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, pur considerando che, allo stato, quanto realizzato - ed oggetto di sanatoria - non prevede alcun mutamento delle destinazioni d’uso rispetto al progetto autorizzato» .

In altri termini, a detta delle ricorrenti, la predetta domanda di sanatoria avrebbe dovuto essere esaminata tenendo conto dell’intervento assentito con il permesso di costruire n. 162/2020 e, quindi, l’intervento effettivamente realizzato avrebbe dovuto essere considerato coerente con «le possibilità offerte dalla categoria di intervento della ristrutturazione» , che ai sensi dell’art. 77, comma 1, lett. e) della legge n. 15/2015 ricomprende gli interventi “volti ad adeguare l’unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze” . Del resto, se è vero che le ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di realizzare in futuro un agritur (progetto peraltro in linea con le prospettive di sviluppo turistico della zona), è anche vero che nella domanda di sanatoria i volumi oggetto dell’intervento realizzato mantengono le destinazioni d’uso (ovvero di tettoia e di deposito) previste nel progetto assentito con il permesso di costruire n. 162/2020.

Dunque, l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione consisterebbe nell’aver considerato l’intenzione di realizzare in futuro un Agritur, indicata nella domanda di sanatoria al solo fine di giustificare le varianti introdotte nel progetto, «come un fatto compiuto» , e ciò risulterebbe: A) sia dall’affermazione della CEC secondo la quale la realizzazione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile si desume proprio dall’intenzione di realizzare dei servizi igienici a servizio di un Agritur;
B) sia dall’apodittica affermazione contenuta nell’impugnata nota prot. n. 6209 in data 21 maggio 2021, secondo la quale «la previsione del cambio d’uso ad agritur è ampiamente palesata ... ad ulteriore comprova di ciò, si richiama inoltre quanto già rilevato in sede di accertamento dell’abuso circa la predisposizione di impianto idrico-sanitario» .

Parimenti «ingiustificabile» sarebbe - sempre a detta delle ricorrenti - la qualificazione, da parte della CEC, della nuova tettoia come un organismo edilizio «autonomamente utilizzabile» : ciò in quanto: A) «l’Amministrazione sembra semplicemente trincerarsi, con motivazione a dir poco inconsistente, dietro un generico quanto criptico richiamo “a quanto espresso dalla CEC circa il fatto che l’intervento risulta eseguito in totale difformità”, difformità peraltro senza la quale la richiesta di sanatoria non avrebbe alcuna ragione d’essere» ;
B) la carenza di motivazione è resa ancor più evidente dall’affermazione per cui «la CEC ha svolto un’analisi complessiva ed unitaria del progetto oggetto di istanza di sanatoria e pertanto ha valutato lo stesso non conforme nel suo complesso» .

In definitiva l’Amministrazione non avrebbe affatto tenuto conto delle osservazioni presentate dalle ricorrenti e, comunque, la realizzazione di modifiche marginali e sanabili rispetto all’originario progetto di ristrutturazione del preesistente fabbricato principale (come la nuova tettoia, l’apertura maggiore per l’accesso e il poggiolo più lungo), così come la realizzazione di modifiche costruttive rispetto al progetto originario della preesistente tettoia, rientrerebbe tra le possibilità previste per categoria della ristrutturazione edilizia.

Infine, quanto poi al contestato aumento della Sun complessiva - a detta delle ricorrenti - sarebbe non superiore al 20% della Sun complessiva dell’immobile e, comunque, l’Amministrazione non avrebbe considerato che, «anche nel progetto approvato, la tettoia in questione giace per una parte in area residenziale B3 e per il resto in area agricola (disciplinata dall’art. 20 ter)» , e quindi, la tettoia stessa, «seppur riedificata con dimensioni e forme diverse, continua a sussistere nella sua unitarietà a cavallo di due zone urbanistiche distinte, senza per questo dover essere qualificato come manufatto “a se stante con le caratteristiche dei manufatti agricoli”» . Inoltre lo scostamento dai valori di progetto per una percentuale superiore al 30% è stato erroneneamente contestato «in quanto non costituente un indice di PRG prescrittivo per quanto riguarda la zona B3;
la norma di piano prevede invece un indice di superficie drenante (Sd) del 60% del lotto che risulta nel caso in esame pienamente rispettato»
.

2. Il Comune di Mezzocorona si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 8 marzo 2023 ha preliminarmente eccepito: A) l’irricevibilità del ricorso, quanto alla domanda di annullamento della nota prot. n. 12436 in data 28 dicembre 2020, della nota prot. n. 1388 in data 1° febbraio 2021, della nota prot. n. 1870 in data 11 febbraio 2021 e della nota prot. n. 3689 in data 22 marzo 2021, osservando che tali note recano provvedimenti immediatamente lesivi della sfera giuridica delle ricorrenti e che, quindi, le stesse avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate;
B) l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, quanto alla domanda di annullamento della nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021, osservando che l’eventuale annullamento di tale provvedimento, con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021, nessuna utilità garantirebbe alle ricorrenti perché si sono oramai consolidati i predetti provvedimenti non impugnati tempestivamente.

Nel merito il Comune - premesso che «non sono in contestazione in alcun modo gli interventi previsti dal titolo già assentito, bensì gli interventi non previsti dal titolo originario e realizzati in difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti» , sicché l’affidamento delle ricorrenti «poteva riporsi solo ed esclusivamente sul titolo edilizio rilasciato e sulle opere con lo stesso autorizzate» - ha eccepito che l’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 si configura come un atto vincolato, stante la mancanza del requisito della cd. “doppia conformità” di cui all’art. 135 della legge provinciale n. 1/2008, ove si richiede che l’opera da sanare sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera stessa, sia al momento della presentazione della domanda.

In particolare, come acclarato nel parere espresso dalla CEC nella seduta del 5 maggio 2021, «l’intervento di cui si discute prevede la ristrutturazione con cambio d’uso di un edificio realizzato nel corso dell’Ottocento in località Monte ..., il quale ricade in prevalenza in zona B3 e, in parte, in zona agricola E1». Ciò posto - avuto riguardo al fabbricato principale oggetto dell’intervento di ristrutturazione assentito con permesso di costruire n. 162/2020 - nella zona B3, ove ricade tale fabbricato, l’art. 16 delle NTA del PRG consente solo la presenza di: A) edifici del tipo C1, come definiti nel Prospetto n. 1 in Appendice alle NTA;
B) fabbricati rurali minori di tipo R, se esistenti alla data di entrata in vigore della Variante 2018, come definiti nel Prospetto n. 1 in Appendice alle NTA. Inoltre in base al Prospetto n. 1 (rubricato “Tipologie edilizie contemplate dal Piano” ), per “fabbricati rurali minori (R)” s’intendono “quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante 2018, diversi dagli edifici civili, da quelli produttivi e zootecnici e dalle serre che possono essere presenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli o nelle loro prossimità, e di cui vanno conservate le caratteristiche tradizionali, in particolare nei materiali e nelle fogge di copertura, per i quali non è ammesso il cambio di uso” , e per tali fabbricati esistenti “si ammettono i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” .

Assume, quindi, decisivo rilievo nel caso in esame - a detta dell’Amministrazione resistente - il verbale relativo al sopralluogo dalla Polizia Locale in data 16 dicembre 2020, sulla base del quale il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia ha qualificato il manufatto di cui trattasi come fabbricato rurale minore di tipo R, anche perché a tal riguardo nessuna contestazione è stata formulata dalle ricorrenti. Difatti da tale verbale di sopralluogo emerge la realizzazione delle seguenti opere abusive, già oggetto dell’ordine di demolizione di cui alla nota prot. n. 1870 in data 11 febbraio 2021: A) realizzazione di una platea in calcestruzzo con spessore emergente dal livello naturale del terreno, posizionata a nord-ovest del fabbricato principale, non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
B) demolizione in breccia di muratura portante perimetrale per realizzazione di un varco di accesso al piano terra e relativa chiusura di tamponamento in assito dì legno, non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
C) realizzazione di soletta in calcestruzzo per il poggiolo sul lato ovest a primo piano del manufatto principale di dimensioni circa 1,50 m x 4,85 m, eccedenti rispetto a quelle rappresentate nel permesso di costruire n. 162/2020 e di diverso materiale;
D) realizzazione sul prospetto sud di una canna fumaria esterna di dimensioni circa 30x30 cm e di una tettoia ad una falda in aderenza all'edificio e sostenuta da pilastri in legno di dimensioni circa 2,00 m x 5,95 m, con altezza sotto tegola variabile da 2,65 m a 3,25 m, non previste nel permesso di costruire n. 162/2020;
E) realizzazione di un setto in muratura rivestita di dimensioni circa 0,90 m x 2,30 m ed in continuazione in direzione perpendicolare per uno sviluppo di circa 4,05 m per una altezza di circa 1,00 m, non previsti nel permesso di costruire n. 162/2020;
F) ampliamento della tettoia esistente sul lato nord di circa 2,35 m eseguito mediante posa di nuovi sostegni in legno, relativa orditura e copertura in lamiera ondulata e tamponamento laterale in assito di legno, non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
G) realizzazione all'interno della tettoia di un vano di dimensioni interne circa 5,50 m x 2,20 m delimitato da murature di altezza pari a 2,40 m circa e spessore variabile tra i 20 e i 30 cm, non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
H) realizzazione di una porzione di scala costituita da n.2 rampe ad “L” di larghezza pari a 80 cm realizzata in cemento armato, interamente contenuta nella tettoia, ed incompleta nella parte sommitale di sbarco, non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
I) demolizione della parte di tettoia esistente e realizzazione di una copertura ex novo in legno lamellare di dimensioni indicative di 5,30 m x 5,30 m, di dimensioni diverse e modalità di intervento non previste nel permesso di costruire n. 162/2020;
L) sistemazione esterna costituita da realizzazione di un muro in sasso a vista a delimitazione del piazzale a nord ed est dell'edificio di sviluppo non prevista nel permesso di costruire n. 162/2020;
M) predisposizione di impianto idrico- sanitario costituito in tubazioni multistrato isolate a collegamento dell'avvolto a piano terra del manufatto principale la tettoia non previste nel permesso di costruire n. 162/2020.

Il Comune ha poi rimarcato che - quanto alla tettoia ricadente nella Zona agricola E1 - l’art. 20-ter delle NTA del PRG nulla prevede in merito agli eventuali interventi ammessi in tale zona;
tuttavia, la CEC ha precisato che, in base ad un’analisi complessiva ed unitaria dell’intervento, tale tettoia «non può essere considerata elemento a sé stante con le caratteristiche dei manufatti agricoli, come peraltro ribadito in relazione a pag. 12 dove si asserisce che ‘La restante parte della tettoia, situata in area residenziale B3, può essere considerata come ampliamento dell’attuale fabbricato’» .

Infine - sempre a detta del Comune - sono prive di fondamento anche le censure incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione, sia perché il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria ha natura vincolata, sia perché nella motivazione dell’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 è stato richiamato, per relationem , il parere reso dalla CEC nella seduta del 5 maggio 2021 e sono state analiticamente confutate le osservazioni presentate dalle richiedenti.

3. Le ricorrenti con memoria depositata in data 20 marzo 2023 hanno replicato alle eccezioni processuali dell’Amministrazione resistente osservando che: A) l’utilità garantita dall’eventuale accoglimento del ricorso è la rimozione del provvedimento di diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria da ultimo presentata;
B) è ammessa l’impugnazione del diniego di sanatoria se, com’è avvenuto nel caso in esame, l’Amministrazione, pur non essendo obbligata, abbia ritenuto di riesaminare un precedente provvedimento di diniego e all’esito dell’istruttoria abbia ritenuto di confermarlo.

Nel merito le ricorrenti hanno ribadito che i volumi oggetto della domanda di sanatoria prot. n. 4884 in data 20 aprile 2021 hanno mantenuto le destinazioni d’uso (ossia di tettoia e di deposito) previste nel progetto assentito con il permesso di costruire n. 162/2020, sicché non corrisponde al vero che «l’intervento di cui si discute prevede la ristrutturazione con cambio d’uso di un edificio» , come invece testualmente affermato dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese. Dunque il tema centrale del presente giudizio «è che non c’è stata alcuna richiesta di cambio di destinazione d’uso, né un tanto è stato mai contestato alle odierne ricorrenti, non essendo evidentemente possibile desumerlo da circostanze di fatto» .

4. Il Comune di Mezzocorona con memoria depositata in data 23 marzo 2023, oltre ad insistere per l’accoglimento delle suesposte eccezioni processuali, ha replicato alle difese svolte in memoria dalle ricorrenti, osservando che: A) da un lato, nell’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 non vi sono «rilievi critici circa il cambio d’uso dei locali da civile abitazione ad agriturismo» , perché l’Amministrazione, pur rimarcando l’esistenza di limiti al mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati di tipo R1 in zona B3, non ha sollevato obiezioni al riguardo;
B) dall’altro, la sanatoria è stata negata in base a quanto risulta dal verbale di sopralluogo della Polizia Locale e, soprattutto, dal parere espresso dalla CEC nella seduta del 5 maggio 2021, parere che è previsto dall’art. 23, comma 1, lett. e), del Regolamento edilizio comunale, ma non è stato impugnato dalle ricorrenti.

5. Le ricorrenti con memoria depositata in data 20 marzo 2023 hanno, a loro volta, insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo innanzi tutto che oggetto della domanda di sanatoria sono opere realizzate durante i lavori di ristrutturazione, in parziale difformità dal permesso di costruire n. 162/2020, « volte ad assicurare l’accessibilità a parte del manufatto e a garantirne la funzionalità statica rispetto alla struttura esistente» , e che tali opere «non hanno né modificato l’uso dell’immobile, né tantomeno alterato la natura e la funzione a cui il manufatto è storicamente vocato» , né tantomeno costituiscono volume urbanistico, ma sono da considerarsi delle «semplici opere di completamento» del preesistente fabbricato.

In particolare, quanto alla demolizione di parte della preesistente tettoia ricadente in zona agricola E1 e alla realizzazione di una nuova copertura in legno lamellare, le ricorrenti hanno precisato di essere state autorizzate ad utilizzare la tecnica del c.d. «cuci e scuci» .

Inoltre, quanto alle opere realizzate sul fabbricato principale, ricadente in Zona B3 - in relazione al quale il Comune contesta un aumento di volume - le ricorrenti hanno precisato che «il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue» , mentre nel caso in esame si tratta di «una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale» , fermo restando che, anche a voler qualificare la tettoia stessa come un completamento del fabbricato, risulta comunque rispettato il limite del 20% della Sun. Trattasi infatti di un manufatto di soli 9,25 mq, che costituiscono il 16,9% della superficie del manufatto principale, che ha una Sun di 54,58 mq (26,87 mq al piano terra e 27,71 mq al primo piano).

6. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2023 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio - premesso che tutte le censure dedotte dalle ricorrenti hanno ad oggetto l’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021, con cui è stata rigettata la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalle ricorrenti medesime in data 20 aprile 2021 - ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del presente ricorso, sollevate dall’Amministrazione resistente, perché nessuna delle predette censure può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.

2. Innanzi tutto, avuto riguardo a quanto affermato dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 23 marzo 2023, giova premettere che le ricorrenti non hanno impugnato (non inserendoli nell’epigrafe del ricorso, né muovendo specifiche censure) il verbale di sopralluogo della Polizia locale del 16 dicembre 2020, né il parere reso dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia in merito alla qualificazione del preesistente fabbricato principale già adibito a stalla e reso oggetto dell’intervento abusivo di cui trattasi.

Dunque non vi è contestazione né sulla qualificazione di tale fabbricato come un “fabbricato rurale minore” , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle NTA del PRG del Comune di Mezzocorona, né sulla consistenza delle plurime opere abusive realizzate dalle ricorrenti su tale immobile, come risultanti dal predetto verbale di sopralluogo della Polizia locale (integralmente richiamato dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 8 marzo 2023).

3. Diverse considerazioni valgono per il parere espresso dalla CEC nella seduta del 5 maggio 2021, richiamato per relationem nell’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 e posto a fondamento del rigetto della domanda di sanatoria presentata in data 20 aprile 2021.

Sebbene tale parere non figuri nell’epigrafe del ricorso, né nelle conclusioni delle ricorrenti, tuttavia vi è motivo di ritenere che anche tale atto costituisca oggetto della domanda di annullamento formulata dalle ricorrenti medesime. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4207), nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati dev’essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà della parte ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte;
di conseguenza è possibile ritenere che siano oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscano però oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso. Ciò posto, è innegabile che le ricorrenti abbiano inteso contestare anche la qualificazione, da parte della CEC, dell’intervento di ristrutturazione edilizia da esse abusivamente realizzato come un intervento non ammesso dagli strumenti urbanistici e, come tale, ritenuto insanabile.

4. Sempre avuto riguardo a quanto affermato dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 23 marzo 2023 - ove si legge, a precisazione di quanto affermato nella precedente memoria difensiva, che l’impugnata nota prot. n. 7796 in data 6 luglio 2021 non contiene «rilievi critici circa il cambio d’uso dei locali da civile abitazione ad agriturismo» - il Collegio osserva che, in realtà, tale provvedimento parrebbe fondarsi anche sulla contestazione di un mutamento di destinazione d’uso del preesistente fabbricato, non assentito con il permesso di costruire n. 162/2020.

Difatti nella motivazione della predetta nota si legge quanto segue: «la CEC, rileva innanzitutto che le opere oggetto di sanatoria costituiscono, ai sensi dell’art. 128 c. 3, costruzioni eseguite in totale difformità, in quanto dall’intervento nel suo complesso risulta: a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito;
b) l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile;
tale circostanza è inoltre desumibile dalla relazione del tecnico nel quale giustifica i nuovi volumi come futura intenzione di realizzare dei servizi igienici a servizio di un agritur. Si rileva inoltre che la superficie coperta (Sc) dell’organismo edilizio risulta eccedente il 30% dei valori di progetto, ragion per cui sussiste anche la fattispecie della lettera c) dell’art. 128 c.

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