TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-01-12, n. 201200029
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00029/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 289 del 2010 proposto da B A, rappresentato e difeso dall’avv. C B e dall’avv. G P, ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Zaccagni n. 1, presso lo studio dell’avv. R O;
contro
il Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. S G ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. G P;
nei confronti di
S L, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliato in Parma, via Repubblica n. 97, presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi;
Bertani Annalisa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- quanto all’atto introduttivo della lite - del permesso di costruire n. 11934/2008 del 30 giugno 2008 rilasciato dal Comune di Reggio Emilia per eseguire lavori di ampliamento e sopraelevazione di immobile sito in via Santorre di Santarosa n. 1, del permesso di costruire n. 18430/2008 del 17 novembre 2008 relativo ad ulteriori lavori sul medesimo immobile, della d.i.a. in variante al permesso di costruire n. 18430/2008 (presentata in data 11 dicembre 2008 per la realizzazione di un piscina esterna e per l’aggiunta di un posto auto), della d.i.a. in sanatoria presentata il 22 dicembre 2008, della d.i.a. in variante presentata il 24 dicembre 2008, della d.i.a. in variante presentata il 23 maggio 2009, della d.i.a. presentata il 9 novembre 2009, della d.i.a. presentata il 22 marzo 2010;
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 25 ottobre 2011 - delle d.i.a. presentate il 28 luglio 2010, il 27 ottobre 2010 e il 2 marzo 2011;
……………..per la condanna………………….
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e di S L;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 25 ottobre 2011;
Visto il ricorso incidentale di L S depositato il 4 novembre 2011;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. I C;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Proprietario di una villetta ubicata nel centro storico di Reggio Emilia, il ricorrente chiedeva nel 2010 all’Amministrazione comunale l’accesso agli atti relativi alle opere di ristrutturazione e ampliamento in corso di esecuzione presso la confinante villetta sita in via Santorre di Santarosa n. 1. Presa visione dei titoli abilitativi concernenti il vicino immobile e rilevata la presenza di varie irregolarità, l’interessato ha impugnato detti atti (permesso di costruire n. 11934/2008 del 30 giugno 2008, permesso di costruire n. 18430/2008 del 17 novembre 2008, d.i.a. in variante al permesso di costruire n. 18430/2008 presentata in data 11 dicembre 2008, d.i.a. in sanatoria presentata il 22 dicembre 2008, d.i.a. in variante presentata il 24 dicembre 2008, d.i.a. in variante presentata il 23 maggio 2009, d.i.a. presentata il 9 novembre 2009, d.i.a. presentata il 22 marzo 2010).
Denuncia, sotto più profili, l’illiceità della condotta del controinteressato, per i danni materiali provocati al confinante edificio in ragione delle modalità di esecuzione dei lavori e della difformità degli stessi rispetto ai titoli abilitativi conseguiti; lamenta che, pur determinando un fortissimo impatto sull’assetto idrogeologico della zona, le opere non sono state interessate da un progetto che indicasse le necessarie misure di permeabilizzazione del suolo, ai sensi degli artt. 34 e 36 delle n.t.a. del piano regolatore comunale; censura il ricorso a molteplici d.i.a. in variante e in tal modo la frammentazione di un progetto che avrebbe dovuto invece essere unitario, con il risultato di impedire all’Amministrazione l’immediata valutazione dell’incidenza complessiva dell’opera sul tessuto locale; deduce l’illegittimo impiego della d.i.a. per la realizzazione di una piscina interrata in cemento armato, laddove l’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 richiederebbe per gli interventi di nuova costruzione il previo rilascio di un permesso di costruire, e ad analoghe conclusioni indurrebbero l’art. 8 della legge reg. n. 31 del 2002 e l’art. 18 del regolamento edilizio comunale; prospetta la violazione dell’art. 52 del regolamento edilizio comunale, per ubicarsi la piscina ad una distanza inferiore a cinque metri dal confine con le altrui proprietà; assume indebitamente ignorate le previsioni del sopraggiunto piano strutturale comunale – adottato dal Consiglio comunale in data 16 aprile 2009 –, e quindi illegittimamente omessa la notificazione del divieto di aumento della volumetria conseguente alla d.i.a. relativa all’innalzamento del sottotetto, alla luce delle disposizioni degli artt. 1.6, 2.11 (comma 4) e 4.1 (comma 6, lett. c ) delle norme di attuazione del p.s.c. adottato. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni (quantificati in complessivi € 335.500,00).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia e il sig. L S, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2010 (ord. n. 251/2010).
Venuto successivamente a conoscenza di ulteriori titoli abilitativi in variante (d.i.a. presentate il 28 luglio 2010, il 27 ottobre 2010 e il 2 marzo 2011) e ritenutane l’illegittimità, il ricorrente ha proposto una nuova impugnativa con atto di “motivi aggiunti” depositato il 25 ottobre 2011. Richiama i vizi già dedotti con l’atto introduttivo della lite; censura, inoltre, la d.i.a. del 27 ottobre 2010, per prevedere un «cappotto termico» esterno al fabbricato che comporterebbe la definitiva e totale compromissione dei fregi originariamente apposti sull’edificio, con conseguente violazione dell’art. 4.1, co. 6 e 8, delle n.t.a. del p.s.c. adottato, ovvero delle disposizioni che impongono la conservazione dei caratteri culturali ed artistici tipici di un fabbricato di pregio sito nel centro storico.
La nuova istanza cautelare