TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-01-23, n. 201400240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-01-23, n. 201400240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201400240
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00848/2013 REG.RIC.

N. 00240/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio eletto presso Tiziana Tortora in Salerno, via Lung. Trieste,84 c/o avv. Pasquale Santoro;

contro

Comune di Controne, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto presso Oreste Agosto Avv. * . * in Salerno, via Sabato Robertelli, 51;

nei confronti di

A B, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Mennella, con domicilio eletto presso Donato Mennella in Salerno, via M. di Fatima,116 c/o Avv. Giuseppe Beatrice;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 87/2013 del 14.3.2013 recante conferimento di un incarico esterno per l'attività di supporto all'ufficio finanziario èer la durata di anni uno;

della determina dirigenziale prot. n. 680 del 19 febbario 2013 recante avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico esterno;

della deliberazione giuntale n. 20 del 26.2.2013;

della determina dirigenziale prot. n. 743 del 26 feebbraio 2013;

della determina dirigenziale prot. n. 904 del 12 marzo 2013;

di ogni atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Controne e di A B, quest’ultima anche ricorrente incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con l’atto notificato il 22 aprile 2013, depositato il 15 maggio 2013, il nominato in epigrafe, premesso di aver partecipato ad una procedura selettivo comparativa per il conferimento di un incarico esterno per “attività di natura operativa e di supporto per elaborazione dei dati afferenti il servizio finanziario e tributi” presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Montrone, recante previsione, quali requisiti di ammissione, del diploma di ragioneria oltre ad un’esperienza di almeno cinque anni presso pubbliche amministrazioni per lo stesso tipo di attività nonché eventuali funzioni di responsabile del servizio finanziario presso le stesse amministrazioni, impugna l’atto in epigrafe meglio specificato con il quale la resistente amministrazione ha conferito l’incarico alla controinteressata ritenendo il ricorrente carente del requisito dell’esperienza quinquennale, chiedendone l’annullamento per :

-violazione di legge e segnatamente dell’art. 7 d. lgs n. 165/2001, a mente delle cui indicazioni le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata, soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per cui erroneamente sarebbe stato individuato il diploma di ragioneria quale requisito per l’accesso;

-violazione della medesima normativa in relazione all’art. 6 l. n. 241/90;
art. 3 l. n. 241/90, avendo l’amministrazione omesso di chiedere al ricorrente chiarimenti in ordine al periodo di circa 4 anni prestato presso il Comune di Amalfi;

-violazione della medesima normativa, atteso che la controinteressata non possedeva il requisito della comprovata specializzazione universitaria.

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale, eccependo in primis, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Resiste in giudizio anche la controinteessata, spiegando ricorso incidentale inteso ad evidenziare l’illegittima ammissione alla procedura del ricorrente siccome carente del requisito quinquennale dell’attività svolta;
invoca l’annullamento dell’intera procedura di gara assumendo di avere titolo alla proroga dell’incarico già in essere con la predetta amministrazione.

4.- Non risultano provvedimenti cautelari.

5. All’udienza del 28 novembre 2013, sulla conclusione delle parti presenti come verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in contestazione atti privatistici che sono manifestazione del potere privatistico del datore di lavoro pubblico.

L’eccezione è fondata.

1.- Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti privatistici del datore di lavoro pubblico, quale il conferimento di un incarico dirigenziale, a meno che la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cons. St. Sez. V 14 maggio 2013 n. 2607;
Cass. civ. SS.

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