TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200254
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00254/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S S, D G, S A, M S, A K, rappresentate e difese dagli avvocati P S ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio della prima in Genova, via Malta, n. 2, int.

2-A;

contro

Azienda Socio Sanitaria Ligure 5, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi, n. 21, int. 5-8;
Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per Titoli ed Esami Operatore O.S.S., non costituita in giudizio;

nei confronti

Alessio Ciriale, Sandra Bruni, Simona Grisaffi, Erika Torbino, Chiara Baratta, Roberta Virzì, Ekaterini Katsangiotou, Anna Corsi, Felicia Scalzo, Fabio De Pasquale, Alessandro Biggio, Grazia Bertoli, Michela Alberti, Eva Reglioni, Stefania Tripodi, Chiara Traversa, Rosa Enedina Zambrano Bravo, Stefania Tonelli, Raniera Savi, Daniela Boscaglia, Ilaria Suddu, Dina Baliani, Sabina Tintori, Antonella Gentili, Lucrezia Valentina Stocchino, Elisa Bortolameolli, Silvana Esposito, Sergio Bellucco, Katia Tamburini, Letizia Baldini, Emanuela D’Abbraccio, Valentina Cotugno, Rosaria D’Abbraccio, Valentina De Michele, Igino Germano Avanzato, Monica Cagossi, Giovan Battista Polizzi, Rosanna Cutrona, Monia Buselli, Grazia Seligardi, Cristina Bianco, Maria Rosaria Dattino, Simona Cerretti, Concetta Riccio, Cornelia Dana Dragusanu, Marina Rezzaghi, Amina Nabil, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Marisol Torrez, Desiree Bindi, Somnna Monica Sain, Pierangela Andrea Boggiano, Irene Oneto, Paola Radice, Cinzia Tuvo, Massimo Ripa, Martina Delfani, Marco Sidero, Maria Luisa Primerano, Dennis Eduardo Acebo Pazmino, Chiara Del Pozzo, Vincenza Alessia Di Stasio, Nicoletta Hervatin, Elena Calzi, Barbara Bernardeschi, Roberto Anfiteatro, Katia Balducci, Paola Barsotti, Svetlana Sandea, Maria Rosaria Santoro, Paolo Tornusciolo, Raffaella Caviglia, Sorina Mihaela Zaharia, Mirela Lupasteanu, Calogero Di Franco, Camilla Scalzi, Valentina Baldi, Immacolata Formisano, Francesca Di Domenico, Alessandra Sanguinetti, Luigi Dessy, Luigia Serpico, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;

per l’annullamento


per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Provvedimento avente a oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria –

ESITO PROVA PRATICA ESPLETATA NEI GIORNI

20/21/22

LUGLIO

2021» emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021;

- del Provvedimento avente a oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – RISULTATO VALUTAZIONE TITOLI» emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021;

ove occorrer possa,

- del «Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze Armate» emesso dall’ASL5 –Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.06.2021, nella parte in cui non prevede lo svolgimento della prova scritta in luogo della prova pratica prevista dal bando, le modalità di svolgimento della prova e le modalità di assegnazione del punteggio;

- del bando di concorso e dei verbali della Commissione esaminatrice;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale;


per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 30.12.2021,

- della Delibera prot. n. 929 avente ad oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2010: approvazione graduatoria finale di merito a rettifica della precedente approvata con deliberazione n. 907 del18/11/2021» emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 30.11.2021;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 e di Alessio Ciriale e di Sandra Bruni e di Simona Grisaffi e di Erika Torbino e di Chiara Baratta e di Roberta Virzì e di Ekaterini Katsangiotou e di Anna Corsi e di Felicia Scalzo e di Fabio De Pasquale e di Alessandro Biggio e di Grazia Bertoli e di Michela Alberti e di Eva Reglioni e di Stefania Tripodi e di Chiara Traversa e di Rosa Enedina Zambrano Bravo e di Stefania Tonelli e di Raniera Savi e di Daniela Boscaglia e di Ilaria Suddu e di Dina Baliani e di Sabina Tintori e di Antonella Gentili e di Lucrezia Valentina Stocchino e di Elisa Bortolameolli e di Silvana Esposito e di Sergio Bellucco e di Katia Tamburini e di Letizia Baldini e di Emanuela D’Abbraccio e di Valentina Cotugno e di Rosaria D’Abbraccio e di Valentina De Michele e di Igino Germano Avanzato e di Monica Cagossi e di Giovan Battista Polizzi e di Rosanna Cutrona e di Monia Buselli e di Grazia Seligardi e di Cristina Bianco e di Maria Rosaria Dattino e di Simona Cerretti e di Concetta Riccio e di Cornelia Dana Dragusanu e di Marina Rezzaghi e di Amina Nabil;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022 il dott. A E B e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le ricorrenti, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 159 posti di operatore socio sanitario (OSS), categoria B senior, hanno impugnato gli atti relativi all’esito della prova pratica e al risultato della valutazione dei titoli.

2. In punto di fatto, occorre rilevare che la procedura selettiva è stata indetta dall’ASL n. 5 con deliberazione n. 659 del 15.12.2020 e il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19.01.2021.

3. Con delibera n. 338 del 27.04.2021, è stata disposta l’ammissione con riserva, ovvero l’esclusione, dei candidati.

4. L’atto è stato tuttavia annullato con delibera n. 373 del 06.05.2021, la quale ha approvato i nuovi elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva ovvero esclusi.

5. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.06.2021 è stato pubblicato il diario delle prove d’esame.

6. Con provvedimento del 05.07.2021, l’ASL ha indicato i turni tra i quali i candidati erano stati suddivisi per lo svolgimento della prova pratica e i relativi orari di convocazione.

7. Le prove scritte si sono tenute nei giorni 20, 21 e 22.07.2021.

8. Gli esiti dell’esame sono stati resi noti il 24.08.2021.

9. Quello stesso giorno, è stato pubblicato anche il risultato della valutazione dei titoli.

10. Lamentando gravi violazioni e illegittimità, sia rispetto a come la procedura è stata gestita nel suo complesso, sia specificamente rispetto alle valutazioni di titoli ed esami, le ricorrenti hanno impugnato i due atti del 24.08.2021, chiedendo altresì la concessione di misure cautelari.

11. Si è costituita in giudizio l’ASL n. 5, resistendo all’impugnativa.

12. All’esito della camera di consiglio del 06.10.2021, con ordinanza n. 268 del 2021, è stata fissata l’udienza per la discussione del merito, disponendo altresì che l’ASL depositasse in giudizio copia autentica dei verbali delle operazioni di concorso.

13. L’Amministrazione vi ha provveduto il 19.10.2021.

14. Con deliberazione n. 907 del 18.11.2021, l’ASL ha approvato la graduatoria finale di merito.

15. La graduatoria è stata poi rettificata con deliberazione n. 929 del 30.11.2021.

16. Occorre anche osservare che, con delibera n. 930 del 30.11.2021, l’ASL ha indetto un avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo di OSS, categoria B senior, esplicitando in motivazione come la decisione fosse dovuta all’opportunità di avere a disposizione una graduatoria dalla quale attingere nel caso in cui il presente giudizio avesse un esito sfavorevole per l’Amministrazione.

17. Con istanze depositate il 16.12.2021, le ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzate alla notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti da proporsi contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ASL.

18. L’autorizzazione è stata concessa con decreto presidenziale n. 228 del 2021.

19. Con atto di motivi aggiunti depositato il 30.12.2021 – regolarmente notificato secondo le modalità indicate nel decreto (si v. la relativa certificazione, allegata quale doc. 8) – le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 929 del 30.11.2021 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso.

20. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe.

21. Altri controinteressati, anch’essi indicati in epigrafe, hanno spiegato intervento ad opponendum .

22. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.

23. All’udienza pubblica del 25.02.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

24. In via pregiudiziale, l’ASL e i controinteressati costituitisi hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, da identificarsi – in tesi – nei candidati che hanno superato la prova pratica e sono stati ammessi alla prova orale.

25. È tuttavia possibile prescindere dalla decisione sull’eccezione, in quanto, come si vedrà, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

26. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno rammentare, in premessa e a fronte del fatto che le ricorrenti hanno esposto numerose critiche e perplessità circa lo svolgimento della prova, che il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legalità, quanto piuttosto alla specifica e individuale tutela di posizioni giuridiche soggettive lese (i «propri diritti e interessi legittimi» cui fa riferimento l’art. 24 Cost.), pertanto la parte attrice può dedurre soltanto specifici vizi a proprio danno, non già rivendicare un interesse alla correttezza oggettiva e generalizzata del procedimento;
ne deriva che «debbono ritenersi inammissibili, oltre che tutte quelle censure irritualmente incluse nella parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti (motivi cosiddetti “intrusi”, sull’inammissibilità dei quali cfr. Cons. di St., V, 9/4/2020, n. 2343;
id., VI, Sez. VI, 7/1/2019, n. 147;
id., V, 2.12.2015, n. 5459), anche le critiche che non refluiscono in uno specifico vizio di illegittimità articolato nelle tre forme canoniche (art. 21-octies comma 1 L. n. 241/1990), che sia predicabile nei confronti di “tutti” i ricorrenti» (in questo senso, si v. già TAR GE, s. 203/2022, resa sul medesimo concorso di cui si discute in questa sede).

È dunque inammissibile, per esempio, la critica che si appunta sul tanto enfatizzato episodio della domanda errata inclusa nel test somministrato nel 1° turno d’esame del 21.07.2021 alle ore 8:30, allorquando la commissione, avvedutasi di un errore nelle risposte alla domanda n. 9, provvedeva a dettare un nuovo quesito, in luogo di procedere al sorteggio e all’apertura di una delle due buste restanti.

È ovvio infatti che il vizio di procedura denunciato – ove sussistente (ma il discorso, come si dirà, è replicabile con riferimento a numerose delle censure sollevate) – inficerebbe soltanto le valutazioni di coloro che hanno preso parte a quel turno: sennonché, il ricorso non chiarisce affatto quanti e quali siano i ricorrenti interessati, con la conseguenza che l’indistinguibilità delle posizioni rende impossibile la stessa individuazione delle condizioni dell’azione e della riferibilità degli elementi costitutivi della domanda al singolo ricorrente collettivo.

Svolta questa premessa, occorre esaminare partitamente i (soli) motivi ritualmente dedotti nella parte in diritto.

27. Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001.

Secondo le ricorrenti, la procedura sarebbe radicalmente illegittima perché il bando non conterrebbe l’indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio.

28. Il motivo è manifestamente inammissibile, sia perché «i ricorrenti essendo stati esclusi per mancato superamento della prova pratica, non hanno alcun interesse a dedurre la violazione di norme destinate ad operare successivamente, al momento di stilare la graduatoria finale», sia perché nell’atto introduttivo «non sono individuati i potenziali beneficiari dei titoli di precedenza o preferenza (cioè coloro che sono specificamente “interessati” alla deduzione del motivo), il cui operare, oltretutto, potrebbe determinare una posizione di conflitto di interesse tra i ricorrenti, che agiscono collettivamente» (in tal senso, ancora, TAR GE, s. 203/2022).

29. Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione del paragrafo 6 (Punteggio titoli e prove), comma 6 del bando di concorso;
violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione dell’Amministrazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 29 del D.P.R. n. 220/2001;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
sviamento.

In particolare, si contesta che la prova pratica sia consistita in una serie di domande a risposta multipla e gestita da una società incaricata, dunque sostanzialmente trasformata in una “preselettiva”.

30. Il motivo è infondato.

L’art. 6 del bando di concorso prevedeva espressamente che «la prova pratica potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati con le modalità che verranno decise dalla commissione e specificate nel diario di convocazione alla stessa».

Di per sé, dunque, la sostituzione della prova pratica con un test di domande a scelta multipla da correggersi mediante l’utilizzo di lettore ottico non può essere causa di annullamento della procedura, in quanto ammessa già dal bando, con una clausola che non è stata contestata dalla parte attrice.

Vero è che le modalità di svolgimento del test (numero di domande, formato del modulo-risposte, tempo a disposizione, modalità di correzione mediate lettore ottico e punteggi per singola risposta), pur essendo state effettivamente deliberate dalla commissione prima dello svolgimento delle prove (si v. il verbale n. 1 del 19.07.2021), non sono state specificate ai ricorrenti nel diario di convocazione, ma il giorno stessa della prova, dopo la loro identificazione e posizionamento – e comunque prima dell’avvio della prova (si v. i verbali n. 2 e ss. del 20.07.2021).

Tuttavia, il procedimento seguito in concreto dall’Amministrazione non si pone in contrasto né con il DPR n. 487 del 1994 (dedicato in generale ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi), né con il DPR n. 220 del 2001 (che disciplina specificamente i concorsi per il personale sanitario), i quali non impongono d’indicare nel diario delle prove le effettive modalità di svolgimento delle stesse, tra quelle previste dal bando.

Il mancato avvertimento circa il tipo di prova rappresenta quindi la violazione di un autovincolo posto dal bando, la quale, però, non può costituire, in ragione dell’interesse tutelato, causa di annullamento della prova: come questo Tribunale ha già affermato su caso del tutto analogo, «l’autovincolo concerne le regole, in termini di anticipata individuazione dei criteri di giudizio, per la futura esplicazione di un potere “discrezionale”, ed è dunque finalizzato alla garanzia dell’imparzialità e della par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di “competere” lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. di St., III, 8/7/2021, n. 5203). Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione “discrezionale” dei criteri è pacificamente avvenuta il 19.7.2021, cioè “prima” della somministrazione dei test in ogni turno di prova e della loro correzione automatizzata (in tal senso fanno prova i relativi verbali), sicché la violazione dell’autovincolo è soltanto esteriore e formale, in quanto riguarda il tempo della “comunicazione”, non già quello della “determinazione” del loro contenuto. Stando così le cose, e tenuto conto che il bando di concorso già prospettava la possibile effettuazione della prova pratica mediante test a risposta multipla con correzione automatizzata (cioè in assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità tecnico-valutativa), è evidente come la violazione dell’autovincolo in questione – in quanto inerente la sola “comunicazione” delle effettive modalità di svolgimento della prova pratica contestualmente al calendario della stessa – costituisca una mera irregolarità, e non integri l’eccesso di potere sotto i profili della imparzialità e della par condicio, ovvero dei valori sostanziali cui presiede l’autovincolo» (s. 203/2022).

31. Con il terzo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 220/2001;
violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione dell’Amministrazione;
violazione e falsa applicazione del principio di collegialità che sovraintende alle attività svolte dalla Commissione esaminatrice;
violazione e falsa applicazione del paragrafo 6), comma 1 del bando di concorso.

In particolare, si lamenta che l’esame dei titoli sia stato effettuato dopo la correzione delle prove scritte, che il bando non abbia previsto una ripartizione dei punteggi tra le varie categorie di titoli, che i criteri di valutazione dei titoli non siano stati resi noti prima della valutazione e che in concreto il giudizio non sia stato svolto dalla Commissione, ma affidato a una società terza.

32. Il motivo è inammissibile, perché la circostanza che i ricorrenti non abbiano superato la prova pratica, e siano pertanto stati esclusi dalla procedura, li priva di qualsiasi interesse a dedurre la violazione della fase attinente alla valutazione dei titoli (in tal senso, si v. ancora TAR GE, s. 203/2022).

33. Con il quarto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 220/2021;
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013;
violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione dell’Amministrazione.

In particolare, si lamenta che non siano stati pubblicati i verbali della Commissione né le varie batterie di quiz somministrate ai candidati.

34. Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse, perché «gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 non sono imposti a tutela di singole posizioni individuali di interesse, ma per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme “diffuse” di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D. Lgs. n. 33/2013), sicché la loro mancata osservanza - quand’anche sussistente - non ridonda per ciò solo in un vizio del provvedimento finale, potendo semmai giustificare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla relativa normativa in materia di trasparenza» (così TAR GE, s. 203/2022, la quale dà comunque atto del fatto che, dopo la conclusione del concorso, l’Amministrazione ha effettivamente pubblicato i verbali della commissione e le prove d’esame).

35. Con il quinto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione del paragrafo 6) del bando di concorso;
violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed in particolare del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa;
travisamento;
contraddittorietà;
illogicità;
ingiustizia manifesta;
sviamento.

In particolare, si lamenta che le domande della prova avessero a oggetto materie diverse da quelle indicate nel bando (tra cui argomenti di natura infermieristica) o non codificate in libri di testo.

36. Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto la parte attrice ha omesso di specificare in quali turni le domande “estranee” siano state formulate né a quali dei ricorrenti siano riferibili.

37. Con il sesto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, c. 1, 97 cc. 2 e 4 Cost., per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici;
violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato;
violazione e falsa applicazione dell’art. 13, c. 2, del D.P.R. 487/1994;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 4, del D.P.R. 220/2001;
travisamento di fatti decisivi;
illogicità;
contraddittorietà;
sviamento.

In particolare, si denuncia la violazione del principio di anonimato, che deriverebbe da:

- il fatto che i codici a barre segnati sulle schede fornite ai candidati non siano stati assegnati in presenza dei partecipanti;

- la presenza di un codice alfanumerico univoco (dunque potenzialmente identificativo del candidato) sul foglio contenente le risposte ai quiz;

- il ritiro della scheda con i dati anagrafici unitamente alle risposte, nella prova mattutina del 20.07.2021 e in quella pomeridiana del 21.07.2021;

- l’assenza di buste entro cui collocare le risposte, le quali sono state raccolte dalla Commissione e conservate tutte in un unico contenitore;

- la mancata apposizione del timbro e della firma di un commissario sulla scheda contenente le domande (che avrebbe consentito, in astratto, d’introdurre materiali non consentiti durante la prova).

38. Le varie censure in cui si articola il motivo sono infondate.

Occorre ricordare che la selezione mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è quindi radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso, con la conseguenza che, mentre in quest’ultimo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, nel primo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica (sul punto si v. TAR RM, II, s. 1915/2021 e giurisprudenza ivi citata).

Ne deriva che le contestazioni con cui si denuncia una possibile manomissione o esposizione dei plichi idonea a violare la regolarità del procedimento di selezione, con particolare riferimento alla regola dell’anonimato, non possono basarsi sul mero dato formale della mancata verbalizzazione delle modalità di custodia, ma devono essere suffragate da circostanze ed elementi ulteriori, idonei a far presumere che possa essersi verificata la manomissione (così, ancora, TAR RM, II, s. 1915/2021).

Nell’applicare questi principi al caso di specie, si può confermare, con riferimento alle singole doglianze, quanto già argomentato da questo Tribunale in altra controversia relativa al medesimo concorso, ossia che: «per costante giurisprudenza, la circostanza dell’apposizione del codice a barre tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica non è tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio, III-bis 20/8/2015, n. 10879;
Cons. di St., V, 20/10/2008, n. 5115);
- la presenza, nella scheda anagrafica, di una ulteriore sequenza numerica, in tesi suscettibile di rendere l’elaborato riconducibile al suo autore, non vizia la procedura, vuoi perché, trattandosi di domande a risposta chiusa, le modalità di correzione erano meccaniche ed automatizzate, vuoi perché il medesimo codice non era presente nella parte della scheda su cui barrare le risposte, con conseguente assoluta impossibilità di abbinamento tra le risposte ed i singoli candidati prima della correzione;
- la censura concernente l’asserito ritiro della scheda con i dati anagrafici unitamente alle risposte, nella prova mattutina del 20.7.2021 e in quella pomeridiana del 21.7.2021, è inammissibile per genericità e difetto d’interesse, in quanto non specificamente riferita alla posizione di singoli ricorrenti;
- il mancato utilizzo di buste dove collocare la scheda risposte non vizia la procedura, in quanto l’utilizzo degli univoci codici a barre costituisce sufficiente garanzia del rispetto dell’anonimato (cfr. la giurisprudenza sopra citata);
- il ritiro contestuale del foglio domande con quello delle risposte non è ugualmente suscettibile di ledere l’anonimato, giacché il modulo delle domande, in quanto privo di codice a barre, non era idoneo al riconoscimento dei candidati;
- la scheda domande, unica per ogni turno, non conteneva la griglia per le risposte, sicché non è idonea ad inficiare la procedura, sotto il profilo della violazione della regola dell’anonimato, né la loro omessa conservazione, essendo sufficiente la conservazione agli atti del prototipo di quella estratta per ogni turno d’esame, né l’omessa vidimazione con timbro e firma di un membro della commissione, che, essendo finalizzata ad impedire l’introduzione di materiali predisposti all’esterno, era richiesta per la sola scheda risposte consegnata ai candidati» (s. 203/2022).

39. Con il primo motivo aggiunto, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 487/1994;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 e 4, dell’art. 9, commi 1 e 3, dell’art. 10 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 220/2001;
violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione dell’Amministrazione;
violazione e falsa applicazione del principio di collegialità che sovraintende alle attività svolte dalla Commissione esaminatrice;
violazione e falsa applicazione del paragrafo 6), comma 1 del bando di concorso.

Le ricorrenti ribadiscono, in particolare, come non vi sia prova che le operazioni di valutazione dei titoli si siano svolte sulla base di criteri definiti prima dello svolgimento delle prove scritte e contestano che queste non siano state effettuate dalla Commissione ma da una società esterna.

40. Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse perché, come detto, le ricorrenti non hanno superato la prova scritta, pertanto non trarrebbero alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile dall’accoglimento di censure rivolte alla fase della valutazione dei titoli.

41. Con il secondo motivo aggiunto, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 13 del D.P.R. n. 220/2021;
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013;
violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto ed ulteriore profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione dell’Amministrazione.

In particolare, si denuncia che l’Amministrazione non abbia seguito la modalità della “doppia busta” per garantire la correzione anonima delle prove e si contesta che i verbali non contengano alcuna indicazione che garantisca che l’abbinamento tra i singoli elaborati e i loro autori sia stata effettuata solo dopo aver appreso i risultati della valutazione dei titoli.

42. Il motivo è irricevibile per tardività, in quanto si limita a proporre censure già formulate con il ricorso introduttivo, le quali sono comunque inammissibile o infondate per le ragioni sopra esposte.

43. Con il terzo motivo aggiunto, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, c. 1, 97 cc. 2 e 4, Cost., per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici;
violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato;
violazione e falsa applicazione dell’art. 13, c. 2, del D.P.R. 487/1994;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 4, del D.P.R. 220/2001;
travisamento di fatti decisivi;
illogicità;
contraddittorietà;
sviamento.

Nello specifico, le ricorrenti ribadiscono le contestazioni mosse già con il ricorso introduttivo alla procedura nel suo complesso (mancato uso di buste, assenza di verbalizzazione della conservazione degli elaborati e delle operazioni di correzione, modifica di una domanda da parte della Commissione nella giornata del 21.07.2021).

44. Anche questo motivo, come il precedente e per le stesse ragioni, è irricevibile e comunque inammissibile e infondato.

45. Con il quarto motivo aggiunto, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 220/2001;
violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed in particolare del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa;
travisamento;
contraddittorietà;
illogicità;
ingiustizia manifesta;
sviamento.

Secondo le ricorrenti, la pubblicazione di una prima graduatoria finale (con delibera n. 908 del 18.11.2021) e il successivo ritiro con delibera n. 929 del 30.11.2021 dimostrerebbero la superficialità e la mancanza di trasparenza con cui la procedura è stata gestita, anche perché non sarebbero specificati gli errori – né a monte i controlli effettuati – per i quali la graduatoria è stata rettificata;
sotto altro profilo, si denuncia l’illegittimità derivata della graduatoria finale in quanto atto conseguenziale rispetti a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo.

46. Il motivo è inammissibile sia per genericità, sia per difetto d’interesse, in quanto le graduatorie si riferiscono ai soggetti vincitori o classificatisi idonei, sicché le ricorrenti, che non hanno passato la prova pratica e sono state escluse dalla procedura, non hanno alcun interesse a dedurre eventuali errori di valutazione (in tal senso si v., ancora, TAR GE, s. 203/2022).

47. La particolare complessità della vicenda, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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