TAR Milano, sez. II, ordinanza collegiale 2009-05-11, n. 200900106
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N. 00106/2009 REG.ORD.COLL.
N. 01320/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2008, proposto da:
Di Venosa Lrezia, rappresentato e difeso dagli avv. N C, Lrezia Demartino, con domicilio eletto presso N C in Milano 6869af, via S. Tomaso, 5;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. M R S, A T, domiciliata per legge in Milano, via della Guastalla, 8;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, arch. G B J, del Comune di Milano in data 13.3.2008 di notifica dell’emissione di permesso di costruire in sanatoria n. 426 per le opere di trasformazione di porzioni di sottotetto S.P.P. e S.L.P. commerciale, chiusura di portico aperto al piano terreno per complessivi mq. 132,80 e modifiche interne e determinazione del relativo contributo, nella parte in cui quantifica la somma dovuta a titolo di oneri concessori sulla base della legge reg.le n. 31/2004 e della Delibera C.C. del 21.12.2007;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Uditi ai preliminari della pubblica udienza del 18 Marzo 2009, relatore il Primo Ref. Silvana Bini, l’Avv. Corbetta per parte ricorrente e l’Avv. Moramarco in sostituzione dell’Avv. Tempesta, per il Comune di Milano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Milano, in Via Tertulliano, ha presentato in data 10.12.2004 allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Milano, una domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della L. 326/2003, per opere realizzate senza il prescritto titolo.
Al momento della presentazione della domanda venivano calcolate le somme dovute e titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione, rispettivamente di € 20.436,00 e 44.820,00.
Le somme erano poi versate ratealmente.
Non avendo riscontro alla domanda, la ricorrente sollecitava la definizione del procedimento con nota del 19.9.2007;il Comune di Milano il 31.3.2008 comunicava il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, subordinando il ritiro dello stesso al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di oneri concessori, pari a € 74.406,39.
Tale somma era stata calcolata applicando le nuove tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, approvate dal Consiglio Comunale di Milano con delibera n. 73 del 21.12.2007 (affissa all’Albo dal 28.12.2007 al 12.1.2008, e divenuta esecutiva l’ 8.1.2008).
Avverso il provvedimento di rideterminazione, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di illegittimità:
1) Inapplicabilità della delibera C.C. 21.12.2007 per perfezionamento del procedimento di sanatoria per il compimento del silenzio assenso;violazione dell’art 4 L.R. 31/2004 e falsa applicazione degli articoli 3, 23, 24 e 97 della Cost.;eccesso di potere per irragionevolezza: la L.R. 31/04 stabilisce che gli oneri ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria e quindi al momento della presentazione di tutta la documentazione;
2) Illegittimità costituzionale dell’art 4 L.R. 31/2004: se interpretato in modo difforme, la norma risulta in violazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 97 Cost.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che tutta la documentazione necessaria per l’esame della domanda in sanatoria era stata presentata solo in data 3.3.2008.
Con ordinanza cautelare n. 997 del 2.3.2008 la domanda di sospensione veniva accolta, subordinatamente alla presentazione di una fideiussione.
In vista dell’udienza di merito entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle proprie posizioni.
Alla pubblica udienza del 18 Marzo 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO