TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202302353

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202302353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302353
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 02353/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01590/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di LE (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2018, proposto da RG De FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Coluccini, Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Avellino, Ministero Interno, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento

del provvedimento Cat 14e2018/PASI - notificato in data 01 agosto 2018 - con il quale il Questore di Avellino rigettava l’istanza avanzata dal ricorrente, già titolare di licenza per commercio preziosi, intesa ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei locali della sede ubicata in IN (AV) dalla via Roma n 56 ai nuovi locali ubicati nello stesso comune in Via Salvatore Pescatore e disponeva contestualmente la revoca della licenza precedentemente rilasciata in data 11.01.2012; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor De FE è titolare della licenza rilasciata in data 11.01.2012 dalla Questura della Provincia di Avellino avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi da esercitarsi presso la sede ubicata nel Comune di IN (AV) via Roma.

Con successiva istanza (non versata in giudizio) il signor De FE ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dello svolgimento dell’attività presso i nuovi locali ubicati nello stesso Comune in via Salvatore Pescatore.

La Questura della Provincia di Avellino, con provvedimento n. 14E.2018 PASI del 22.6.2018, ha respinto l’istanza di trasferimento della sede e al contempo ha revocato la precedente licenza all’esercizio dell’attività commerciale, in quanto si dubita della “certa e completa affidabilità” dell’istante in ordine al “buon uso del titolo di polizia”.

Nel provvedimento si afferma, in particolare, che l’istante avrebbe dato inizio “abusivamente all’attività di commercio preziosi, senza il possesso di licenza, nei locali ubicati in via Salvatore Pescatore …” e che inoltre questi risulta deferito per alcuni reati, è stato destinatario di un decreto penale di condanna ad ammendo per commercio non autorizzato di cose preziose e che ha violato varie prescrizioni concernenti lo svolgimento dell’attività commerciale di oggetti preziosi.

Il signor De FE ha impugnato il provvedimento del 22.6.2018 affidando il ricorso a cinque motivi.

Con il primo motivo evidenzia come “non vi stata alcuna violazione ed abuso da parte del sig. De FE RG che non ha posto in essere alcun commercio non autorizzato di cose preziose”. Volendo semplicemente trasferire la sede della propria attività, il ricorrente si era limitato a “spostare parte della propria merce ed avviare la nuova sede nelle more della definizione delle procedure”, fermo restando che all’interno dei nuovi locali, oggetto di controllo in data 16.12.2027, non erano mai stati presenti oggetti qualificabili come preziosi”.

Con il secondo motivo deduce che decisione della Questura che si impugna appare tanto più incomprensibile se si considera che “la maggioranza delle argomentazioni” addotte per fondare il diniego sarebbero relative a fatti antecedenti al rilascio della licenza avvenuta in data 11 gennaio 2012, allorquando la Questura, nel rilasciare la licenza, aveva espresso un giudizio positivo sulla affidabilità. Inoltre la denuncia per calunnia e violazione obblighi assistenza familiare non era sfociato in un procedimento penale e il decreto penale di condanna del 2018 è oggetto di opposizione.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria in quanto con la comunicazione di avvio del procedimento non stato contestato “di aver violato delle prescrizioni in merito alla consegna del certificato di verifica dell’impianto di allarme installato nell’esercizio di vendita”. Del resto, tale assunto sarebbe comunque non corretto dal momento che questi aveva consegnato il certificato sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017 “come dimostra il fatto che nessun provvedimento è stato adottato dalla Questura nei confronti del ricorrente per l’asserita assenza”.

Con il quarto motivo rileva l’irrazionalità dell’agire amministrativo poiché la stessa Questura, nel valutare la domanda presentata, evidenziava al ricorrente la necessità di sostituire le vetrine esterne che dovevano

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi