TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-12, n. 201402444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-12, n. 201402444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402444
Data del deposito : 12 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02687/2013 REG.RIC.

N. 02444/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02687/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2013, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. S Pdo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Via Umberto, n.200;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'ottemperanza

al decreto n. 910/2010 emesso dalla Corte d'Appello di Messina, con il quale il Ministero dell’Economia e Finanze è stato condannato (per eccessiva durate del processo) al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.332,80 (seimilatrecentotrentedue/80) oltre interessi dalla data del deposito del ricorso al soddisfo e spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) oltre IVA, CPA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ivi menzionato.

Detto decreto è stato notificato in veste esecutiva la Ministero dell’Economia e Finanze in Roma in data 16 febbraio 2013 ed è divenuto esecutivo giusta attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Messina del 24 ottobre 2013 in atti, e quindi in situazione equiparabile al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464).

La definitività del decreto sopra indicato, per mancata impugnazione, comporta l'obbligo, per il Ministero intimato, di adottare i provvedimenti necessari per adempiere al disposto del decreto.

Il ricorrente afferma che a tale obbligo il Ministero intimato e resistente si sia finora sottratto;
il Collegio, atteso il sostanziale silenzio sul punto specifico tenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato costituitasi in giudizio, ritiene provato l’assunto del ricorrente.

Risultando osservate le formalità procedurali vigenti ratione temporis, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo del Ministero dell’ Economia e Finanze di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

In conclusione, il Collegio deve accogliere il ricorso solo per quanto attiene alle richieste di esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Messina meglio indicato in epigrafe e di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte d’Appello.

Conseguentemente deve ordinarsi al Ministero dell’Economia e finanze di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello indicato in epigrafe e di corrispondere gli interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione centrale dei servizi del tesoro – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o Funzionario da questi delegato, perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato.

Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero resistente e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura (ridotta in quanto il difensore del ricorrente ha patrocinato più ricorsi analoghi discussi nella stessa Camera di Consiglio) indicata in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi