TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-06, n. 201905687
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2019
N. 05687/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03914/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2013, proposto dai sigg.ri E D, M D e A D, rappresentati e difesi dagli avvocati M S, Nicolo' Paoletti e G P, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Universita' degli Studi di Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E M, G C e F C , con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via L. Mancinelli, 65;
per la condanna
alla restituzione del terreno di mq 5.467,65 sito in Roma, zona Ostiense, distinto in catasto alla partita n. 47201, foglio 841, particella 181/P e 81/P, illegittimamente occupato dall’amministrazione comunale e dall’Università degli Studi Roma 3 nonché per il risarcimento dei danni per il mancato godimento e dei danni morali ovvero in alternativa, in caso di esercizio da parte dell’amministrazione della facoltà di cui all’art. 42 bis DPR n. 327/01, per il pagamento delle somme spettanti ai sensi del riferito articolo del TU Espropri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Universita' degli Studi di Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’immobile descritto in atti, agiscono contro l’amministrazione comunale nonché contro l’Università di Roma 3, al fine di sentire accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe, sulla base delle seguenti premesse in fatto ed in diritto, come esposte nell’atto introduttivo del giudizio.
Il terreno di cui è causa, già di proprietà del defunto genitore dei ricorrenti Annibale Donati, è stato occupato d’urgenza sulla base del provvedimento reso dal Prefetto di Roma in data 14 marzo 1969, onde realizzarvi un edificio scolastico.
Il 31 marzo 1969 è avvenuta l’immissione in possesso e in data 19 giugno 1971 sono stati ultimati i lavori di costruzione dell’Istituto Statale d’arte Silvio D’Amico.
L’amministrazione non ha emanato alcun decreto di esproprio e l’irreversibile trasformazione del fondo è avvenuta in difetto di una definita e regolare procedura ablativa.
Nessun indennizzo e/o risarcimento è stato versato in favore della parte proprietaria.
In data 25 luglio 1987, il padre dei ricorrenti ha dunque adito il Tribunale Civile di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione del terreno e dell’irreversibile trasformazione dello stesso mediante la costruzione dell’opera pubblica.
Il giudizio si è concluso definitivamente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7583 del 6 giugno 2000, con la quale, in conferma delle sentenze del Tribunale di Roma e della Corte d’ Appello di Roma, il diritto dei ricorrenti è stato dichiarato prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal Comune.
Nel frattempo, nel 1999 la scuola è stata demolita e il terreno dei ricorrenti è tornato nelle condizioni originarie.
Successivamente il terreno è stato concesso in favore dell’Università di Roma 3 e sullo stesso è stata eretta una porzione appartenente all’ateneo.
In data 17 novembre 2000, i ricorrenti hanno presentato un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinchè la stessa accertasse e dichiarasse, nella fattispecie de qua, la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e di conseguenza accertasse e dichiarasse il diritto ad ottenere la restituzione del loro terreno nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione del loro diritto di