TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2011-03-18, n. 201100511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2011-03-18, n. 201100511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100511
Data del deposito : 18 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00731/2008 REG.RIC.

N. 00511/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74, c.p.a.
sul ricorso con il numero di registro generale 731 del 2008, proposto da P A, con domicilio eletto in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 36, presso lo studio dell’Avv. F P S che lo rappresenta e difende;

contro

- la Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;
- l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione siciliana (ora Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità) in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego della causa di servizio ed equo indennizzo di cui al provvedimento dell’Assessorato LL.PP. prot. n. 5635 del 29 gennaio 2008, pervenuto il 1° febbraio 2008.


VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI l’atto di costituzione in giudizio con i relativi allegati e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale intimato;

RELATORE il Referendario A P;

UDITI, alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2011, i procuratori delle parti così come da verbale d’udienza;

VISTI tutti gli atti della causa;

VISTI gli artt. 9, 11 e 74 cod. proc. amm.;


RITENUTO che ai sensi dell’art. 74, cod. proc. amm., il giudice amministrativo decide con sentenza in forma semplificata, nei casi ivi previsti, con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, ad un precedente conforme;

CONSIDERATO che

- la controversia instaurata dal ricorrente è volta a ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Assessorato regionale LL.PP., prot. n. 5635 del 29 gennaio 2008, con il quale non è stata accolta la richiesta di concessione della causa di servizio ed equo indennizzo del 5 ottobre 1992, poiché “dall’esame degli atti e della documentazione acquisita emerge solamente la patologia di cui lo stesso è affetto ma non viene fornito alcun elemento idoneo a configurare un nesso causale tra la patologia ed il servizio svolto”;

RITENUTO che

- così come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dello stabile orientamento della giurisprudenza amministrativa – conforme a quello consolidato della Corte di Cassazione –, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsene in ordine al caso in esame, secondo cui “in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro;
mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio - la quale introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all'acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza - va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998” (Cass. civile, sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1234;
cfr. anche sez. un., 14 maggio 2007, n. 10937;
12 marzo 2004, n. 5176;
7 marzo 2003, n. 3438;
24 febbraio 2000, n. 41;
Cons. Stato, VI, 20 settembre 2002, n. 4781);

- l’assetto ordinamentale generale della giurisdizione in materia di impiego presso la pubblica amministrazione all'epoca del provvedimento di liquidazione, non può essere disconosciuto in base alla sola circostanza che il rapporto di impiego sia cessato prima – come nel caso concreto - o dopo il 30 giugno 1998, rilevando il rapporto di lavoro, rispetto alla pretesa in esame, esclusivamente alla stregua di un presupposto di fatto necessario, tra gli altri, per la qualificazione dell’infermità come dipendente da causa di servizio ossia di lavoro, indipendentemente dal dato giuridico che esso non fosse ancora lavoro “privatizzato e/o contrattualizzato”;

- pertanto, rispetto alla vicenda concreta, vada affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento conclusivo del procedimento per equo indennizzo è intervenuto il 29 gennaio 2008, ossia in epoca di gran lunga posteriore al 30 giugno 1998;

- il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

- in forza dell’art. 11, comma 2, c.p.a., è consentito alle parti di proseguire il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione - nel caso di specie quello ordinario – entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata;

- in considerazione dell’oggetto della controversia, le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate nei confronti dell’Assessorato regionale resistente, mentre nulla va disposto, al riguardo, nei confronti della Presidenza della Regione, non costituita in giudizio;

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