TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100425
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 00425/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2020, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati P A R, D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to D L in Torino, corso Re Umberto n. 27;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



nei confronti

Torino Football Club s.p.a., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

-a) del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato il successivo 16.12.2019, recante il divieto di accedere, per il periodo di anni cinque, con decorrenza dalla data di notifica:

- “per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e internazionale ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria nonché le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazionali (Champions League, Europa League) e a quelli nazionali (TIM CUP) ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali e regionali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., nonché nei luoghi ove si svolgono anche altre competizioni sportive professionistiche. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”;

- “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti lo stadio Olimpico “Grande Torino” e l’“Allianz Stadium”, come indicate nel provvedimento, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi;

- “ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino”;

- “all’Associazione Culturale ‘Polski Kot’, ubicata in questa Via Massena 19/A, nonché nel tratto di Via Massena compreso tra il Corso Stati Uniti e la Via Montevecchio, poiché, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, risulta frequentata abitualmente dai tifosi del Torino i quali si radunano allo scopo di assistere alle manifestazioni di cui sopra”;

-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto;

nonché risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al D.A.SPO irrogato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente è sostenitore del Torino Football Club e titolare di abbonamento per la Tribuna Sud, cosiddetta “curva primavera”; egli ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per cinque anni.

Lamenta:

1) la violazione dell’art. 1 septies d.l. n. 28/2003, conv. in l. n. 88/2003 e dall’art. 6 l. n. 401/1989; eccesso di potere per difetto di presupposti; il provvedimento sarebbe stato adottato sull’assunto che il ricorrente sia stato destinatario di due sanzioni per violazione del regolamento d’uso della stadio; siffatte sanzioni sono irrogate dal Prefetto ma, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente sarebbero state solo elevate due contestazioni da parte della Questura, non seguite da sanzione, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicazione della misura;

2) violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; il ricorrente sarebbe stato erroneamente identificato come appartenente al gruppo “Torino Hooligans”; in ogni caso egli non avrebbe tenuto alcuna condotta violenta e contesta di avere partecipato a scontri ed agli episodi che gli sono addebitati;

3-4-5) violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989; eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti; contesta il ricorrente per altri profili che sussistessero i presupposti di applicazione del D.A.SPO; una mera segnalazione alla Procura della Repubblica non legittimerebbe, tra l’altro, l’adozione del provvedimento impugnato;

6) violazione dell’art. 6 co. 1 della l. n. 401/1989; eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione; il provvedimento conterrebbe una sproporzionata estensione spazio-temporale della misura.

Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato e risarcirsi il danno in connessione con la mancata possibilità di usufruire dell’abbonamento di cui era titolare.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

In data 18.3.2020 parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.

All’udienza del 14.4.2021 la causa è stata discussa e decisa nel merito.



DIRITTO

Il provvedimento impugnato si inserisce nel più vasto contesto di una operazione di ordine pubblico che ha colpito l’attività violenta posta in essere in occasione di più competizioni sportive da un gruppo di tifosi organizzati che si denominano “Torino Hooligans”.

Il provvedimento qui in contestazione, con scelta obiettivamente discutibile per la chiarezza dell’attività amministrativa, riporta l’intera attività investigativa svolta e tutte le condotte ascritte a tutti i vari componenti del gruppo; tuttavia, all’interno di una complessiva contestazione, vengono comunque descritti e documentati i seguenti fatti che hanno specifica attinenza con il ricorrente.

Al ricorrente si contesta che:

1) in occasione dell’incontro Torino-Juventus del 2.11.2019 si sarebbe collocato in un posto diverso da quello previsto dal suo titolo di accesso; il ricorrente è titolare di abbonamento per un posto nel settore 242 fila 3, posto 3 mentre è stato foto-individuato nel settore 241, da tempo di fatto occupato dai tifosi del gruppo “Torino Hooligans”;

2) poco prima dell’inizio di quella stessa partita il ricorrente è stato identificato innanzi al bar di via Filadelfia n. 155, tradizionale luogo di ritrovo dei “Torino Hooligans”, dove

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